Potere esecutivo

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Il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo", è in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le leggi, mentre il potere giudiziario è il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità. La separazione tra i tre poteri è volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione.

Indice

[modifica] Ruolo del potere esecutivo

I suoi compiti sono molti, è incaricato di:

  • far rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari
  • condurre la politica estera dello stato
  • dirigere le forze militari
  • dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione

[modifica] Statuto Albertino

Secondo lo Statuto Albertino il potere esecutivo spettava al sovrano. Secondo una prassi costituzionale, improntata sul modello inglese, di fatto il potere esecutivo fu affidato al Governo il cui presidente del consiglio era di designazione regia, ma che doveva godere della fiducia del Parlamento

[modifica] Costituzione repubblicana

Con la Costituzione repubblicana si è sanata la discrasia tra testo normativo e costituzione in senso materiale e il potere esecutivo, è affidato al Governo.

[modifica] Voci correlate

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