Polizia provinciale
La Polizia Provinciale è un corpo o servizio di polizia locale che fa parte dell'organigramma provinciale, operativamente autonomo dagli altri Settori e Servizi provinciali. La Polizia provinciale ha competenza su tutto il territorio provinciale, dove svolge funzioni di Polizia giudiziaria, nel territorio dell'ente di appartenenza e durante l'orario di servizio. A questo fa eccezione la materia venatoria, come disciplinato dall'art. 27 (Vigilanza venatoria) della L. 157 dell'11 febbraio 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) per la quale le funzioni di polizia giudiziaria non sono vincolate all'orario di servizio ma perdurano nelle 24 ore. Il corpo (ove costituito) o servizio di Polizia Provinciale svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza mentre i singoli appartenenti hanno conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.
[modifica] Funzioni
La Polizia provinciale ha incarico di controllo e accertamento a carattere generale ed, in special modo, su quelle materie che, a norma del D.lgs 112 del 1998, sono state delegate dallo Stato all'ente Provincia. In particolare, la Polizia Provinciale, espleta servizio di:
- Polizia Amministrativa per tutte quelle attività la cui autorizzazione è rilasciata dall'ente Provincia (derivazioni di acque pubbliche,trasporti, autoscuole, agenzie pratiche auto, scuole nautiche, scarichi di acque reflue industriali, depuratori comunali ed aziendali, concessioni di competenza della provincia, accessi sulle strade provinciali, vigilanza strutture turistico-alberghiere, ecc.)
- Polizia Ittico-Venatoria al fine di verificare il rispetto della normativa nazionale sulla caccia, la Legge n. 157 del 1992 e le varie leggi regionali sulla pesca nelle acque interne. A questo settore spesso sono anche associate attività di polizia micologica e forestale.
- Polizia Ambientale, tutela e salvaguardia dell'ambiente, rispetto della normativa in campo ambientale, D.lgs 152 del 2006 e s.m. tutela e salvaguardia delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, controlli nelle acque interne, tutela dei beni naturali e della biodiversità, vigilanza sulla circolazione fuoristrada, ecc.
- Polizia Edilizia nelle aree soggette alla vigilanza della provincia;
- Polizia Giudiziaria - art.57 co. 3 c.p.p. e art. 5 L. 07 marzo 1986 n. 65.
- Polizia Stradale - art.12 lett. d bis, Codice della Strada.
Inoltre, su istanza del Presidente della Provincia al Prefetto, al comandante, coordinatori ed operatori della Polizia Provinciale, viene conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza (mentre il Corpo di Polizia Provinciale esercita funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) come previsto dall'art.5 co.1 lettera c) L. 07 marzo 1986 n. 65, quando possiedono i requisiti richiesti dalla legge.
Nel gennaio 2012 si è costituita l'Associazione Italiana Ufficiali ed Agenti di Polizia Provinciale (http://www.polizieprovinciali.org )