Polizia giudiziaria

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Per Polizia giudiziaria s'intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale. Essa ha carattere di ausiliarità e collateralità con l'attività giudiziaria ed in particolare con quella attività - e con i relativi organi che la esercitano - che attiene all'esercizio dell'azione penale, cioè alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato.

La Polizia giudiziaria ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di Polizia di sicurezza non ha potuto evitare. L'attività di Polizia giudiziaria deve essere esercitata fin dalla ricezione di una notizia relativa alla commissione di un reato (notitia criminis) e deve attivarsi anche prima di ricevere ordini dall'ufficio del Pubblico Ministero.

Indice

[modifica] Compiti della Polizia giudiziaria

La Polizia giudiziaria deve:

  • prendere notizia dei reati (la Polizia giudiziaria ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini, la Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere informato il magistrato)
  • impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (la Polizia giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di consumazione deve interromperne la consumazione; se esso è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte lesa)
  • ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero)
  • assicurare le fonti di prova (la Polizia giudiziaria deve individuare ed assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici, ...).

[modifica] Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria

  • Obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto (articolo 347 Codice procedura penale)
  • Identifica la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (articolo 349 Codice procedura penale)
  • Raccogliere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (articolo 350 Codice procedura penale)
  • Assume a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai fini delle indagini (articolo 351 Codice procedura penale)
  • In flagranza di reato procede alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato (articolo 352 Codice procedura penale)
  • Eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano. Alla polizia giudiziaria è vietato fare ispezioni sulla persona. (articolo 354 Codice procedura penale)

[modifica] Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, i Caposquadra e Caporeparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, i militari di truppa della guardia di finanza, gli agenti di polizia penitenziaria, gli Agenti del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera , gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, le guardie delle province e dei comuni

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni e competenze, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 tra i quali:

A questi si aggiungono una serie infinita di Ufficiali ed Agenti di P.G. che hanno compiti limitati di polizia giudiziaria tra questi segnaliamo per esempio:

  • i verificatori di pesi e di misure;
  • le guardie zoofile ed ecologiche nominate da leggi regionali;
  • i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria,
  • i verificatori di titoli di viaggio delle ferrovie, delle linee di trasporto su gomma urbane ed extraurbane, ecc. individuate di volta in volta da leggi specifiche.

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