Privatizzazione

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La privatizzazione è quel processo economico che sposta la proprietà di un ente o di un'azienda dal controllo statale a quello privato. Il procedimento opposto è la nazionalizzazione o la municipalizzazione.

Più in particolare si distingue tra "privatizzazione formale" e "privatizzazione sostanziale" o "materiale": la prima è la semplice trasformazione dello status giuridico di un ente o di una impresa di proprietà pubblica, nelle svariate forme che può assumere, in una società di diritto privato, alle regole di questo assoggettata, la seconda è il vero e proprio passaggio della titolarità della proprietà e di conseguenza del potere di controllo dalla mano pubblica a quella privata. Su scala diversa e facendo riferimento ad altre fonti normative, si può parlare di privatizzazione su scala locale quando le medesime attività vengono messe in atto dalle autonomie locali (regioni, province, comuni, consorzi, enti locali vari, ecc.) riguardo proprie attività produttive ed erogative.

Altri significati più ampi del termine si ritrovano nei concetti di liberalizzazione (la cessazione del monopolio pubblico in alcuni settori economici e la conseguente apertura al mercato concorrenziale) e di deregulation (l'eliminazione di vincoli e limiti posti dallo stato all'iniziativa economica privata); oppure la dismissione e l'alienazione da parte dello stato di beni e proprietà, non altrimenti vincolate o inalienabili, in favore di acquirenti privati, e anche, riguardo al c.d. pubblico impiego, il passaggio dalla regolamentazione di diritto pubblico (amministrativa) dei dipendenti a quella di diritto privato (contrattualizzazione della fonte).

Indice

[modifica] La privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia

Per privatizzazione del diritto del lavoro pubblico si intende in primo luogo la modifica delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e cioè la riconduzione delle stesse dal diritto pubblico al diritto privato (privatizzazione: passaggio alla disciplina privatistica del codice civile).

La modifica delle fonti di disciplina del rapporto non si esaurisce nella privatizzazione (passaggio da una fonte uniltarale pubblicistica ad una fonte unilaterale privatistica, quale il codice civile) ma consiste anche nella contrattualizzazione, e cioè nell'attribuzione alla fonte bilaterale (il contratto collettivo) del compito di disciplinare i più importanti istitui della materia.

In Italia, nei primi anni 90 dello scorso secolo, sull’esempio di quanto già accadeva negli altri Stati europei, il legislatore ha avviato la privatizzazione del rapporto di lavoro, riformando sia il sistema delle fonti che regolano la disciplina dell’impiego nella Pubblica Amministrazione che la natura giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

E' con l’articolo 2 della legge delega n. 421 del 1992, attuato dal decreto delegato n. 29 del 1993, che la disciplina delle fonti rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni vira imboccando la strada della privatizzazione e della effettiva contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

La legge chiude quello che in dottrina (D'Antona) è stato definito "il secolo breve del pubblico impiego".

Le riforme sono state oggetto di critiche, da parte di autorevoli commentatori, ed è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 39 Cost. Con sentenza n. 309, in data 16.10.1997, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità: la Corte ha valutato, in particolare, la conformità a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei dipendenti pubblici, ed ha inoltre rilevato che l’efficacia conferita ai contratti collettivi dalle citate disposizioni, non coincide con l’efficacia erga omnes di cui all’art. 39 Cost., collocandosi invece sul distinto piano delle conseguenze che derivano, per un verso, dal vincolo di conformazione imposto alle amministrazioni e, per l’altro, dal legame che avvince il contratto individuale al contratto collettivo(Corte cost. 16.10.1997, n. 309).

L’innovativa legislazione, pertanto, senza ledere l’art. 39 Cost., si colloca nell’ambito della riserva di cui all’art. 97 Cost., che prevede che i pubblici uffici siano organizzati in base a norme di legge in modo che ne siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità.

Oltre a ciò, il decreto legislativo n. 29 del 1993 si propone di accrescere l’efficienza delle amministrazioni e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico: si parla per la prima volta di speditezza, economicità e trasparenza, operandosi con l’articolo 3 la fondamentale cesura tra potere politico e potere gestionale. Il decreto amplia inoltre le responsabilità dei dirigenti e introduce il principio fondamentale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, con norma che sarà poi rinforzata dall’importante art. 45 del d.lg. n. 80/1998, che reca "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (23 aprile 1998), le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti" (art. 45, d.lg. 31.3.1998, n. 80, Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, norma trasfusa nell’art. 70, 6° co., d.lg. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

È quindi soprattutto sulla dirigenza che lo Stato conta, quale categoria dalla quale attingere nuovi vettori (i dirigenti, appunto) al servizio di una amministrazione riformata, volta ad una maggiore efficienza: a tali scopi si introduce il principio della responsabilità di risultato.

Il rapporto di lavoro, secondo la nuova formulazione, è sorretto dai principi di responsabilità e collaborazione, flessibilità dell’orario di lavoro, limite trimestrale per l’affidamento di mansioni superiori, mobilità e pari opportunità.

La disciplina contenuta nel decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 (cd prima privatizzazione), concernente razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma della delega conferita con l’art. 2 della legge n. 421 del 1992, è stata poi modificata dai decreti delegati correttivi: dal d.lg. n. 396/97, dal d.lg. n. 80 del 1998 (cd seconda privatizzazione) e dal decreto n. 387/98.

Dopo le novelle apportate al d.lg. n. 29/1993 può dirsi che le pubbliche amministrazioni partecipano alla contrattazione collettiva in forza della medesima autonomia che viene esercitata dai datori di lavoro privati.

[modifica] La stagione delle privatizzazioni in Italia

Nel periodo dal 1991 al 2001 molte aziende sono state privatizzate:

  • ENI, di cui Goldman Sachs acquisì l'intero patrimonio immobiliare
  • le aziende controllate dall'IRI, tra cui la SME (agroalimentare).

Le privatizzazioni furono realizzate tramite opportuni decreti che cambiavano la forma societaria delle aziende statali.

In particolare:

- sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione degli enti pubblici economici contenute nell'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992 n. 35, (trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica) gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni (art. 1, 1° co, d. l. 5.12.1991, n. 386);

- con il decreto n. 386/1991 il Governo ha stabilito, per la disciplina degli enti trasformati in società per azioni (enti di gestione delle partecipazioni statali e altri enti pubblici economici, nonché aziende autonome statali), un rinvio di disciplina alla fonte codicistica, fatta eccezione per la revisione del bilancio di esercizio;

- il decreto n° 333 del 1992 ha trasformato in SpA le aziende di Stato IRI, ENI, INA ed ENEL;

- l'Ente Ferrovie dello Stato (già ente pubblico economico istituito con la legge 17 maggio 1985 n. 210) è stato trasformato in società per azioni in forza della deliberazione C.I.P.E. del 12 agosto 1992, adottata a norma dell'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359;

- con deliberazioni in data 18 febbraio 1993 e 2 aprile 1993, il C.I.P.E. ha stabilito i criteri per la trasformazione in s.p.a. dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato ed i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni;

- in data 30.12.1993 ha trovato conferma con delibera del Consiglio dei Ministri, la dismissione totale della quota detenuta dell'Iri nel Credito italiano e di quella detenuta dall'Eni nel Nuovo Pignone. Ulteriore delibera del consiglio dei ministri ha disposto la dismissione da parte dell'Eni delle società controllate Agip e Snam, previa quotazione in borsa delle stesse;

- con direttiva del 30.6.1993 il Presidente del consiglio dei ministri ha proceduto alla dismissione delle partecipazioni detenute dal tesoro in Banca commerciale italiana, Credito italiano, Enel, Imi, Stet, Ina ed Agip;

- il d.l. n. 332 del 31.5.1994, conv. in l. n. 374 del 30.7.1994, ha unificato la normativa in tema di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

- la legge 8.8.2002, n. 178, ha disposto, all’art. 7, la trasformazione dell’Ente nazionale per le strade ANAS in società per azioni;

- il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 ha proceduto alla trasformazione dell'ente pubblico “Centro sperimentale di cinematografia” nella fondazione “Scuola nazionale di cinema;

- il d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 ha disposto la trasformazione dell'ente pubblico “La Biennale di Venezia” in persona giuridica privata denominata “Società di cultura La Biennale di Venezia”, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59;

- il D.lg. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 2 co. 1 tab. all. A, ha autorizzato la privatizzazione dell’intero sistema degli enti pubblici seguenti: Giunta centrale per gli studi storici, Deputazioni e società di storia patria Istituto italiano di numismatica, Istituto storico italiano per il medio evo, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea ,Istituto italiano per la storia antica, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Ente per le ville vesuviane, Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", Ente "Casa di Oriani", Centro nazionale di studi leopardiani, Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli", Istituto italiano per la storia della musica, Istituto italiano di studi germanici (Roma), Istituto nazionale di studi verdiani (Parma), Centro nazionale di studi manzoniani (Milano), Ente "Casa Buonarroti", (Firenze), Ente "Domus Galileana" (Pisa), Istituto "Domus mazziniana" (Pisa), Centro nazionale di studi alfieriani (Asti), Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze), Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano), Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma), Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza), Istituto internazionale di studi giuridici (Roma), Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma), Erbario tropicale di Firenze, Ente nazionale della cinofilia italiana.

[modifica] La riunione del Britannia

La prospettiva delle privatizzazioni in Italia fu discussa a bordo dello Yacht reale Britannia, il 2 giugno 1992[1] L'incontro, avvenuto in acque italiane, divenne famoso, tra l'altro, per quella che sarebbe stata secondo alcuni la pianificazione della svendita dell'industria italiana. [2] La nave attraccò al porto di Civitavecchia facendo poi rotta lungo la costa dell'Argentario. Alla riunione parteciparono, oltre ad alcuni banchieri inglesi, anche un gruppo di manager ed economisti italiani.

Principali personalità italiane presenti e carica ricoperta all'epoca della conferenza:

[modifica] Le privatizzazioni nel settore agroalimentare

Nel 1993 avviene la privatizzazione del gruppo Sme, azienda pubblica controllata dall'IRI con una quota del 64%. Nel luglio 1993, con la prima tranche della privatizzazione, relativa al settore surgelati e a quello dolciario del gruppo Sme, il gruppo svizzero Nestlé acquisisce i marchi:

  • Motta
  • Alemagna
  • La Cremeria
  • Antica Gelateria del Corso
  • Maxicono
  • Surgela
  • Marefresco
  • La Valle degli Orti
  • Voglia di pizza
  • Oggi in Tavola.

[modifica] Note

  1. ^ a b c d e f Convegno sul Britannia, 2 giu 1992, Corriere della Sera
  2. ^ http://www.youtube.com/watch?v=ZBSErn2Uab0
  3. ^ a b c Articolo di Repubblica del 3 giugno 1992

[modifica] Bibliografia

  • Pasquale Saraceno, Partecipazioni statali, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1982 43-66.
  • Nico Perrone, Il dissesto programmato. Le partecipazioni statali, Bari, Dedalo Libri, 1991 ISBN 8-82206-115-2
  • Giovanni Zanetti e Gianluigi Alzona, Capire le privatizzazioni, Bologna, Il Mulino, 1998.
  • Sergio De Nardis, Le privatizzazioni italiane, ricerca del Centro Studi Confindustria, Bologna, 2000
  • Nico Perrone, Il segno della DC. L’Italia dalla sconfitta al G-7, Bari, Dedalo Libri, 2002 ISBN 88-220-6253-1
  • Nico Perrone, Economia pubblica rimossa, Milano, Giuffrè, 2002 ISBN 88-14-10088-8
  • Florian Mayer, Vom Niedergang des unternehmerisch tätigen Staates: Privatisierungspolitik in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland, VS Verlag, Wiesbaden, 2006
  • Emilio Barucci e Federico Pierobon, Le privatizzazioni in Italia, Roma, Carocci, 2007
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