Fallimento (diritto)
Il fallimento è un istituto giuridico rientrante nella branca del diritto commerciale. Tale disciplina spiega i suoi effetti al fine di regolare la cessazione dell'attività di un'impresa che versa in grave dissesto economico.
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[modifica] La ratio dell'istituto
In tale procedura si vuole evitare che ulteriori realtà economiche, creditrici dell'impresa fallita, vengano trascinate nel dissesto assieme all'impresa stessa. Serve ad evitare che la perdita sopportata dall'impresa si ripercuota interamente sui creditori anche se spesso accade che la procedura sia aperta tardi, in un momento in cui tutte le attività dell'impresa sono andate ormai dissipate. Con il fallimento dell'impresa, che viene dichiarato con sentenza del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, si apre una procedura liquidatoria, attraverso la quale si cercherà di realizzare in moneta il valore dei beni che costituiscono l'attivo residuo.
[modifica] Il fallimento nei vari ordinamenti giuridici
L'istituto in oggetto presenta differenze fra ordinamenti nazionali differenti, per un approfondimento specifico si vedano le voci di seguito riportate.
[modifica] Nell'ordinamento giuridico italiano
Nell'ordinamento giuridico italiano: vedi Fallimento (ordinamento giuridico italiano).
[modifica] Nell'ordinamento giuridico statunitense
Per l'ordinamento giuridico statunitense vedi Chapter 11
[modifica] Bibliografia
[modifica] Voci correlate
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