Diritto privato
Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare. È stato chiamato anche "il diritto senza ulteriore definizione".
Il diritto privato disciplina i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni perfettamente paritarie, siano essi privati cittadini o enti pubblici. Il diritto pubblico disciplina invece i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni non paritarie, in cui uno dei soggetti del rapporto è in una posizione di supremazia o autorità sull'altro, costretto a subire le decisioni altrui.
La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è per certi versi variabile e controversa in quanto ad esempio in alcuni casi lo Stato può avocare a sé la realizzazione di funzioni proprie di un privato sostituendosi a quest'ultimo oppure può utilizzare strumenti privatistici, ad esempio quello societario e contrattuale. Un esempio di questa difficile demarcazione è la società a partecipazione statale, ovvero una società per azioni in cui l'unica particolarità è ravvisata nel fatto che il socio di maggioranza o totalitario è un Ente statale.
Le principali discipline in cui il diritto privato viene comunemente suddiviso sono:
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[modifica] Il principio di autonomia e il sistema del diritto privato
Alla base del ragionamento secondo cui il diritto privato disciplina i rapporti tra i soggetti che si trovano in posizioni paritarie, sta il concetto di autonomia privata, ovvero quel diritto che la persona ha di autodeterminarsi perseguendo e regolando nel modo che ritiene più opportuno i propri interessi. L'autonomia opera al massimo grado in ambito contrattuale, al minimo nel campo della responsabilità civile. I soggetti privati esercitano questa autonomia compiendo delle attività, dette negozi giuridici dando origine a rapporti obbligatori e a trasferimenti di diritti. Quando si verificano comportamenti in violazione (un inadempimento dell'obbligo) il sistema del diritto privato concede la possibilità a chi è stato leso di agire in giudizio (e su di lui grava l'onere della prova) e, se opportuno, reagisce con delle sanzioni. Le parti litiganti possono ricorrere ad un contratto di transazione, nel quale facendosi reciproche concessioni ricompongono la lite oppure possono ricorrere con un compromesso ad un giudice privato, detto arbitro. Ciò che non è consentito fare è adottare comportamenti di autotutela (a parte il diritto di ritenzione e la legittima difesa). L'illecito civile è nell'ordinamento italiano atipico, ovvero può essere considerato come tale qualsiasi comportamento che lede ingiustamente un diritto o interesse altrui..
[modifica] Derogabilità e inderogabilità della norma di diritto privato
Le norme di diritto privato si distinguono a secondo della loro derogabilità (norme dispositive) o inderogabilità (norme imperative o cogenti). Il diritto pubblico è sempre inderogabile nel senso che è del tutto irrilevante la volontà del destinatario del comando. Nell'ambito del diritto privato invece esistono oltre alle norme inderogabili anche norme derogabili ovvero norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti interessate.
Su tale peculiarità non si fonda alcun principio distintivo tra le norme di diritto pubblico e norme di diritto privato in quanto possono comunque esserci norme di diritto pubblico suscettibili di deroga e norme di diritto privato cogenti ovvero inderogabili. Ad esempio una clausola compromissoria può togliere ai giudici dello Stato il potere di giudicare una controversia derogando alla norma di diritto pubblico e la norma privatistica sulla nullità del contratto immobiliare ex art. 1343 codice civile è certamente inderogabile. Le norme di carattere inderogabile, o cogente, sono caratterizzate anche dall'invasiva tutela delle stesse approntata dal nostro ordinamento giuridico: questo, infatti, sancisce la nullità assoluta, chiamata anche nullità di protezione, delle clausole volte a derogare quanto stabilito dalle norme inderogabili. Sfugge, secondo la dottrina maggioritaria, a questa particolare sanzione il caso della derogabilità in melius, che sussiste laddove le modifiche apportate siano volte, per esempio, a concedere una maggiore tutela rispetto quella offerta dalla stessa norma derogata. Ad esempio: in funzione dell'emanazione del Codice del consumo, il consumatore è titolare di alcuni diritti di fondamentale importanza nei confronti del venditore professionista. Tali diritti sono considerati inderogabili ed indisponibili (ex art. 143 Cod.consumo); nonostante tale qualificazione, però, è pacifica la loro derogabilità qualora la modifica comporti una tutela maggiore del compratore.
Esiste anche una terza categoria di norme, quelle cosiddette suppletive, le quali trovano applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a normare un particolare aspetto contrattuale, in relazione al quale la legge sopperisce disciplinando ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione. Nella quarta categoria tutti gli individui devono inmettersi nei giudizi morfologici.
[modifica] Il diritto privato nel mondo e in Italia
In Europa continentale, il diritto privato trova la sua fonte in leggi scritte; per converso, i paesi anglosassoni seguono il modello della common law, basata sul principio di equità e sulle pronunce precedenti dei giudici.
Nel diritto italiano, il principale corpus normativo regolante il diritto privato è il codice civile italiano, che - caso raro nel panorama giuridico internazionale - assomma sia il diritto civile che il diritto commerciale. Tutto il diritto privato è contenuto nel Codice Civile, che è una legge composta da 2969 articoli, del 1942 ed è suddivisa in sei grandi libri:
- Delle persone e della famiglia. Contiene tutte le norme che regolano la posizione del soggetto all’interno della famiglia.
- Delle successioni. Contiene le norme che regolano i rapporti personali e patrimoniali dell’individuo, dopo la morte.
- Della proprietà. Contiene le norme che regolano i modi di acquisto e di trasferimento del diritto di proprietà fra vivi.
- Delle obbligazioni. Contiene le norme che disciplinano i contratti e le altre fonti di obbligazione.
- Del lavoro. Contiene tutte le norme che regolano il diritto commerciale.
- Della tutela dei diritti. Contiene le norme che permettono al soggetto di tutelare i propri diritti, senza ricorrere al giudice.
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