Liberalizzazione
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La liberalizzazione è un processo legislativo che consiste, generalmente, nella riduzione di restrizioni precedentemente esistenti. Tipicamente, ci si riferisce alla liberalizzazione economica, specialmente alla liberalizzazione del commercio e del mercato, del capitale o del lavoro (vedi oltre).
Nel campo delle politiche sociali il termine può riferirsi a un alleggerimento di leggi riguardanti, ad esempio, il divorzio, l'aborto, l'omosessualità o le droghe.
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[modifica] Liberalizzazione e Privatizzazione
Sebbene la liberalizzazione economica sia spesso associatata con la privatizzazione, i due fenomeni possono restare quantomai distinti. Ad esempio l'Unione Europea ha liberalizzato i mercati del gas naturale e dell'energia elettrica, istituendo un sistema di concorrenza. Nonostante questo alcune delle principali compagnie elettriche europee, come la EDF o la Vattenfall, sono rimaste parzialmente o totalmente di proprietà dei governi.
I servizi pubblici liberalizzati e privatizzati possono essere dominati da poche grandi compagnie, particolarmente in settori che richiedono grossi investimenti e grossi costi irrecuperabili, come ad esempio nel settore del gas, dell'elettricità e della distribuzione dell'acqua (i cosiddetti monopoli naturali). In alcuni casi questi possono rimanere dei monopoli legali, almeno per una parte del mercato, ad esempio per i piccoli consumatori.
[modifica] La liberalizzazione del mercato del lavoro in Italia
In Italia, alla privatizzazione del diritto del lavoro pubblico e cioè del rapporto lavoro alle dipendenze delle P.A., ha fatto seguito la liberalizzazione del mercato del lavoro, con la quale al monopolio degli uffici di collocamento è succeduto un sistema misto, composto anche di agenzie di servizi private, che forniscono lavoro in affitto a tempo determinato. Si tratta di una logica conseguenza dell’attuazione dei principi del Trattato Cee, che proibiscono restrizioni alla libera concorrenza e abusi di posizioni dominanti: un sistema che riservi al soggetto pubblico l’esclusivo esercizio di una funzione quale quella del collocamento, escludendo in tal modo dal mercato quello che altro non è che un servizio di intermediazione (fra domanda e offerta di lavoro), rischia di essere qualificato come incompatibile con il Trattato. A questa conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza della Corte giustizia delle Comunità europee, che ha ritenuto, a tal proposito, di censurare il monopolio pubblico del mercato del lavoro. Gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'articolo 86 del Trattato nei limiti in cui l'applicazione di questa disposizione non vanifichi il compito particolare loro conferito. Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'articolo 90, n. 1, del Trattato se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'articolo 86 del Trattato. Ciò si verifica in particolare qualora ricorrano i seguenti presupposti: gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative; le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri. (C. giust. CEE 8.6.2000, n. 258, FI, 2002, IV, 245). La riforma di cui alla legge delega 14.2.2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”) ha ulteriormente incentivato lo sviluppo e la diffusione degli operatori privati. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: (…) f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province. (art. 1, 2° co., l. 14.2.2003, n. 30). La materia dei servizi per l’impiego era in precedenza stata oggetto del d.lg. n. 469 del 1997, che aveva effettuato, in un quadro di competenze costituzionali ancora accentrate a livello centrale, un vasto conferimento di funzioni a regioni e province. Il decreto era stato portato al vaglio dell’Alta Corte, in quanto disciplinante materie ritenute non ricomprese nell’oggetto della delega conferita con la legge n. 59/1997. A tal proposito l’Alta Corte ha osservato come, con la "legge n. 59 del 1997 il legislatore delegante abbia seguito, nella individuazione delle funzioni da delegare, un criterio innovativo, in quanto "anziché individuare nominatim gli ambiti materiali cui attengono le funzioni da conferire, si procede [...] alla elencazione delle materie e dei compiti esclusi" (Corte cost. n. 408/1998). La Corte Costituzionale ha anche di recente confermato come si debba ritenere che le funzioni attinenti al collocamento pertengano alla materia del sostegno all’occupazione e siano indissolubilmente legate alla materia della formazione professionale, di competenza regionale: la ragione della delega delle funzioni del collocamento a regioni ed enti locali ha, in questa logica, lo scopo di superare i problemi che derivavano dalla dissociazioni di tali funzioni, strettamente connesse. L'Alta Corte ha valutato che "le norme censurate degli artt. 1 e 2 del d.lg. n. 469 del 1997, le quali conferiscono a regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, rientrano nell'oggetto della delega conferita dalla citata legge n. 59 del 1997. Ed infatti, da un lato, l'art. 4, comma 4 lett. c), della medesima legge espressamente prevede la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione in materia, tra l'altro, di "sostegno all'occupazione", riferendosi in questo modo a tutte le discipline che concernono le politiche attive del lavoro, tra le quali non può non essere compresa anche quella relativa alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Dall'altro lato, l'art. 1, comma 2, della stessa legge conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi, localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici -come appunto, nella materia de qua, avveniva al momento di approvazione della delega legislativa- restando esclusi dal conferimento, nell'ambito del settore del lavoro, soltanto i compiti relativi alla "vigilanza in materia di lavoro e cooperazione" (cfr. art. 1, comma 3 lett. R). Nella specie non sono quindi configurabili forme di eccesso di delega, giacché le disposizioni in esame appaiono compatibili con l’oggetto della delega, quale risulta delimitato sia "in positivo", sia "in negativo". Del resto, questa conclusione può essere avvalorata dalla constatazione che la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 469 non contraddice l’interpretazione di questa Corte, secondo cui la ratio della delega in materia consiste nell'esigenza di superare la dissociazione tra le funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro - di spettanza statale - e le funzioni in materia di formazione del lavoro - di competenza regionale. Non sussiste, pertanto, nella specie, l'ipotizzata violazione degli indicati parametri costituzionali. Esclusa la configurabilità dei denunciati vizi di eccesso di delega del d.lg. n. 469 del 1997, neppure sussiste l'illegittimità degli art. 1, 1° e 2° co., 3, 1° co., lett. G), nonché dell'art. 4, comma 4 lett. c), della legge delega n. 59 del 1997, prospettata sotto il profilo della genericità dell'oggetto e della insufficiente definizione dei principi e criteri direttivi. In proposito, basta qui ricordare che questa Corte, proprio in relazione alla citata legge n. 59 del 1997, ha specificato che il riferimento a "clausole generali", come quelle relative agli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate dall'indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare l'area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di governo. La questione di costituzionalità sollevata non è pertanto fondata. PQM LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise con la stessa ordinanza"(Corte cost. 27.3.2003, n. 125, http://www.giurcost.org). La nuova legge, n. 30/2003, non sembra del tutto rispettosa del mutato quadro costituzionale delle competenze legislative (§ 45) ed in particolare di quelle competenze affidate alle regioni, e fa quasi pensare ad un ritorno al centro (statalizzazione di funzioni) pre-riforma 1997 (ciò con particolare riferimento alle funzioni del collocamento). Da un punto di vista di costituzionalità la legge, in particolare, non si limita a dettare principi fondamentali, ma effettua, una delega al Governo, in tal modo ledendo il combinato disposto degli articoli 76 e 117 della Costituzione. Nelle materie di competenza concorrente, infatti, lo Stato è competente solo a dettare i principi fondamentali, restando tutta l’ulteriore legislazione attuativa dei principi nella competenza del legislatore regionale. Inoltre, poichè l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione da parte del Parlamento dei “principi” e criteri direttivi, ne segue che una delega quale quella della legge n. 30/2003, essendo volta allo scopo di individuare tale principi fondamentali, condurrà a decreti che saranno al contempo attuativi e specificativi di principi fondamentali, in violazione dell’articolo 76 della Costituzione, che riserva al Parlamento la determinazione dei principi della legislazione. Tale conclusione appare rinforzata dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 67 (Adunanza Generale dell’11.4.2002), che ha stabilito che spetta alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell’assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali: tale ultimo potere statale di intervento deve però esercitato in via legislativa, con principi fondamentali. In tal senso si pronuncia anche il disegno di legge governativo di attuazione del titolo V, nel testo approvato dalla I Commissione del Senato, che riserva al Parlamento la definizione legislativa dei nuovi principi fondamentali, mentre delega al Governo il compito di procedere alla mera ricognizione dei principi fondamentali ricavabili dalla legislazione vigente, e dunque, dei principi fondamentali definiti in passato dal Parlamento nel rispetto del dettato dell’articolo 76 della Costituzione.
[modifica] Liberalizzazione e Democratizzazione
Processi di liberalizzazione, in alcuni regimi dittatoriali, possono precedere la democratizzazione. Questo fenomeno non è tuttavia sempre verificato, come ad esempio nel caso della Primavera di Praga.
Esiste una netta differenza tra la liberalizzazione e la democratizzazione, nonostante alcuni pensino che siano lo stesso concetto. La liberalizzazione non deve necessariamente verificarsi in concomitanza con una democratizzazione ed ha a che fare con una serie di cambiamenti, politici e sociali, relativi a una particolare questione, come ad esempio la liberalizzazione di proprietà statali che vengono rese disponibili all'acquisto privato. È possibile che un processo di democratizzazione scaturisca da uno di liberalizzazione ma questo ha a che fare con una più ampia prospettiva di governo.

