Divorzio
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Con divorzio (dal latino divortium, da di-vertere, "separarsi") si intende il processo legale che pone fine al matrimonio.
In ambito socio-psico-pedagogico, in concomitanza con il costante e progressivo aumento delle separazioni familiari, sono comparsi molti studi relativi agli effetti della fine del matrimonio sui partner e soprattutto sui figli.
Indice |
[modifica] Istituzione del divorzio in Italia
[modifica] Premesse storiche
Il primo stato moderno della penisola italiana a consentire nella propria legislazione il divorzio fu il Regno di Napoli, sotto il governo di Gioacchino Murat. Il 1º gennaio 1809 entrò in vigore il Codice Napoleone, un codice civile che, fra le altre cose, consentiva il divorzio e il matrimonio civile, fra le polemiche che tali provvedimenti suscitarono nel clero più conservatore, che vedeva sottratto alle parrocchie il privilegio della gestione delle politiche familiari risalente al 1560[1][2].
Una proposta di legge per l'istituzione del divorzio venne presentata per la prima volta al Parlamento italiano nel 1878. A prendere l'iniziativa fu un deputato del Salento, Salvatore Morelli, noto per le sue doti di uomo integerrimo e per essere stato precedentemente rinchiuso in un carcere borbonico sotto accusa di cospirazione. Da tempo si occupava di problemi sociali ed in particolare di quelli riguardanti la famiglia. Il suo primo progetto di legge non ebbe successo, ma senza scoraggiarsi lo ripresentò due anni dopo, nel 1880, ottenendo un risultato parimenti negativo. Dopo la sua morte avvenuta nello stesso anno, il divorzio trovò altri fautori, e progetti di legge in suo favore vennero presentati nel 1882, nel 1883, e dopo un periodo di silenzio, comparirono ancora nel 1892 per opera dell'onorevole Villa. Ma fu necessario arrivare al febbraio del 1902 perché si avesse l'impressione che una legge divorzista stesse realmente prendendo forma. Infatti in quell'anno il Governo di Giuseppe Zanardelli presentò un disegno di legge che prevedeva il divorzio in caso di sevizie, adulterio, condanne gravi ed altro, ma anche questa volta il disegno di legge cadde con 400 voti sfavorevoli contro 13 in favore. Poi la prima guerra mondiale fece dimenticare ogni cosa. Nel 1920 ci fu battaglia fra i socialisti (che dichiaravano che in certi casi il divorzio «in virtù dei soli principi religiosi non si può rigettare») e il Partito popolare italiano, cioè i cattolici. Più tardi Mussolini, coi Patti Lateranensi, si pronunciò contro e dovettero passare 34 anni prima che la legge sul divorzio venisse rimessa in discussione.
[modifica] Repubblica italiana
Nel 1965, in concomitanza con la presentazione alla Camera di un progetto di legge per il divorzio da parte del deputato socialista Loris Fortuna, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'istituzione del divorzio in Italia. Soprattutto dopo il 1969, insieme alla Lega italiana per l'istituzione del divorzio (LID), il partito si mobilitava con grandi manifestazioni di massa e una continua azione di pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti. Nel dicembre del 1970, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana, il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898, risultato della combinazione del progetto di legge di Loris Fortuna con un altro presentato dal deputato liberale Antonio Baslini; nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con la legge n.352 del 1970, proprio in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l'introduzione del divorzio in Italia. Gli antidivorzisti quindi si organizzarono per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum: nel gennaio del 1971 veniva depositata in Corte di Cassazione la richiesta di referendum da parte del «Comitato nazionale per il referendum sul divorzio», presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno dell'Azione cattolica e l'appoggio esplicito della CEI e di gran parte della DC e del MSI.
Dopo un'iniziale contrarietà circa l'uso dello strumento referendario in materia di diritti civili, il Partito radicale e il partito Socialista si schieravano a favore della tenuta del referendum e partecipavano alla raccolta delle firme necessarie, mentre lo stesso non fecero gli altri partiti laici, che tentavano di modificare la legge in Parlamento (compromesso Andreotti-Jotti), sia per evitare ulteriori strappi con il Vaticano, sia per l'incognita di un referendum sul cui risultato parte del fronte divorzista era pessimista.
Dopo il deposito presso la Corte di Cassazione di oltre un milione e trecentomila firme, la richiesta superava il controllo dell'Ufficio centrale per il referendum e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.
Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: partecipò al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7% .
Successivamente la normativa fu modificata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli e altro. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
[modifica] Effetti
Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Poiché la distinzione tra le due fattispecie non è intuitiva, è opportuno chiarire in che cosa questa consista. Premesso che nell'ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario, si parla:
- di scioglimento del vincolo matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all'ufficiale dello stato civile;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario (ovvero al matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, quindi, con effetti sia civili sia religiosi).
[modifica] Condizioni per ottenere il divorzio
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L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all’Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l’esistenza di due condizioni.
- La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:
- della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
- della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l'affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.
- La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):
- che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);
- che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
- che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
- che il matrimonio non sia stato consumato;
- che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.
La dichiarazione di nullità del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo.
Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 3 anni dalla separazione prima di ottenere il divorzio.
Divorzio breve: attuazione del divorzio in maniera più veloce. Abbreviazione dei tempi, semplificazione delle procedure e riduzione delle spese per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale come già avviene in vari paesi. Ad es. in Spagna la procedura dura da sei mesi a un anno e mezzo; in Perù tre mesi nei municipi o presso i notariati.
[modifica] Effetti personali e patrimoniali
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
- il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
- la perdita del cognome del marito da parte della moglie, salvo che la stessa sia autorizzata dal giudice a continuare ad utilizzarlo.
La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:
- l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati e si trovi nell'oggettiva impossibilità di procurarseli.
È possibile che esso sia sostituito da un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;
- la perdita dei diritti successori;
- il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell'assegno divorzile;
- il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.
In base alla legge, l’assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 primo comma cod. civ.) e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato (secondo comma). Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato.
Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
L'assegno di mantenimento ha il duplice scopo di garantire l'altro coniuge ed eventuali figli a carico non maggiorenni. Deve essere corrisposto anche in assenza di figli, se ne sussistono le altre condizioni.
L'art. 155, comma 2 del codice civile, come riformato nel dicembre 2008, stabilisce il principio della bigenitorialità, confinando la monogenitorialità a pratica residuale. Padre e madre detengono eguali diritti eobblighi nei confronti di figli a carico, in termini di affido e mantenimento.
La norma prevede che ogni genitore provveda al mantenimento diretto del figlio, e che questo segua un principio di proporzionalità.
Il giudice, ove necessario, può stabilire la corresponsione di un assegno periodico che sia determinato considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.
[modifica] Diritto canonico
Nell'ambito del diritto canonico cattolico, peraltro, il sacramento del matrimonio, non può essere sciolto ma può essere riconosciuto nullo, ed in tal caso pertanto non si parla di "divorzio" ma di "dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio".
In Italia (in forza del concordato) e nelle altre legislazioni concordatarie, dove la cerimonia religiosa può anche avere effetti civili, la nullità del matrimonio stabilita dal Tribunale della Rota Romana (se unita alla successiva delibazione della Corte d'Appello competente a riconoscere la sentenza rotale) ha anche effetto di annullamento del matrimonio civile.
[modifica] Dati statistici sui divorzi in Italia
Grafico dei dati del istat 2005[3] sul numero di divorzi in Italia. In blu sono segnati i divorzi consensuali, mentre in rosa quelli giudiziali.

| Divorzi in Italia[4] | |||
|---|---|---|---|
| Anno | Consensuali | Giudiziali | Totale |
| 2000 | 62.206 | 9.763 | 71.969 |
| 2001 | 66.032 | 9.858 | 75.890 |
| 2002 | 69.076 | 10.566 | 79.642 |
| 2003 | 71.195 | 10.549 | 81.744 |
| 2004 | 72.211 | 10.968 | 83.179 |
| 2005 | 70.353 | 11.938 | 82.291 |
[modifica] Bibliografia
- Diana De Vigili - La battaglia sul divorzio. Dalla Costituente al Referendum.--
- Giambattista Scirè - Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al Referendum. Bruno Mondadori, Milano 2007.--
[modifica] Note
- ^ «Codice Napoleone», articoli 220-301.
- ^ Tallarico M. A., Il vescovo Bernardo della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel Decennio francese (1806-1815), in Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, XXVII-XXVIII, 1975-1976, pag. 316
- ^ [1]
- ^ [2]
[modifica] Cinema
- Divorzio all'italiana, regia di Pietro Germi (1961)
- Alfredo, Alfredo, regia di Pietro Germi (1972)
- Kramer contro Kramer (Kramer vs. Kramer), regia di Robert Benton (1979)
- La guerra dei Roses (The War of the Roses), regia di Danny DeVito (1989)
[modifica] Riferimenti normativi
[modifica] Voci correlate
- Matrimonio (diritto)
- Affidamento dei figli
- Dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio
- Referendum abrogativo del 1974
- Patrocinio a spese dello stato
[modifica] Altri progetti
Wikisource contiene Il testo della Legge n. 898 del 1 dicembre 1970 sul Divorzio