Diritto d'autore
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Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d'autore).
In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali l'Italia), laddove in quelli di common law esiste l'istituto del copyright.
Indice |
[modifica] Legislazioni nazionali sul diritto d'autore
[modifica] Italia
| Per approfondire, vedi la voce diritto d'autore italiano. |
Il diritto d'autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Codice Civile.
[modifica] Germania
In base ad un disegno di legge proposto dal governo del Cancelliere Angela Merkel approvato dal Bundestag, in Germania la violazione del diritto d'autore viene equiparata al reato di furto. Le pene detentive per la violazione del diritto d'autore, per l'appunto eguali a quelle previste per il furto, sono di cinque anni di reclusione e sono le più severe in Europa. Per il reato possono essere inquisiti anche i minori di 18 anni.
[modifica] Francia
In Francia il download illegale di opere da internet è punito con una multa di 30 euro, che aumenta di sei volte per chi mette in condivisione dette opere. Viene punito con la reclusione fino a tre anni chi inventa programmi per il P2P.
Dal novembre 2007 gli ISP (Internet Service Provider), in seguito ad un avvertimento, possono sospendere temporaneamente o definitivamente l'accesso ad internet a coloro che vengano colti a scaricare materiale illegalmente.
[modifica] Accordi internazionali
In materia di diritto d'autore le fonti del diritto comprendono, oltre a quelle normative interne dei singoli Stati, anche le convenzioni internazionali. Nel 1991, inoltre, la Comunità europea ha stabilito che le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri.
[modifica] Ubiquità delle opere e territorialità della protezione
Le opere dell’ingegno possono essere divulgate e utilizzate economicamente anche fuori dai confini del singolo Stato in cui sono state create ed hanno quindi carattere di ubiquità. A fronte di questa caratteristica la tutela del diritto d’autore mira a non limitare spazialmente e territorialmente la protezione delle opere, per giungere ad una regolamentazione universale. Secondo il principio di territorialità le leggi devono essere applicate su un determinato territorio e quindi ai cittadini ivi residenti; ciò implica che la protezione si applichi solo all'utilizzazione dell'opera che avviene nel territorio dello Stato. In Italia, ad esempio, ciò trova riscontro nell'art. 54 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" il quale recita:
"I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione."
Per quanto riguarda le opere italiane all'estero, l'ordinamento italiano si appoggia alle regole dello Stato in cui l'opera viene di volta in volta utilizzata.
[modifica] Reciprocità e trattamento dello straniero
Prendendo come esempio la legge italiana, essa non tutela tutte le opere che presentino caratteri di proteggibilità. Infatti la protezione viene riservata solo alle opere di autori italiani e stranieri che vengano create o pubblicate per la prima volta esclusivamente in Italia. Per le opere di autori stranieri, invece, lo Stato italiano applica la regola generale sul “Trattamento dello straniero” contenuta nell'art. 16 delle preleggi che stabilisce:
"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve disposizioni contenute in leggi speciali"
Ciò vale a dire che lo Stato italiano riserva tutela all’autore straniero solo se lo Stato di origine di quest’ultimo riserva ai cittadini italiani nel suo territorio gli stessi trattamenti che riserva ai suoi cittadini.
Queste regole possono trovarsi in contrasto con il "Principio di non discriminazione" stabilito dall’art. 6 del Trattato CE secondo cui:
"per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali."
Tuttavia, hanno contribuito a convincere tutti gli Stati a concludere delle Convenzioni internazionali al fine di superare il principio di reciprocità e creare un regime internazionale per il diritto d’autore.
[modifica] Principio di assimilazione
Questo principio compare sia negli atti della Convenzione di Berna, sia nella convenzione universale sul diritto d’autore e ha valenza sia per le opere edite, sia per quelle inedite. In base a tale principio :
- ciascuno Stato è obbligato ad accordare agli autori stranieri la medesima protezione che esso accorda nei propri territori ai propri cittadini.
- Il principio di assimilazione si applica naturalmente ai soli paesi che sono membri di convenzioni internazionali che lo prevedono. Il medesimo principio non si applica invece a paesi non membri delle convenzioni.
[modifica] Convenzione di Berna (CUB)
La Convenzione di Berna (CUB) venne stipulata nel 1886 per arrecare protezione alle opere letterarie ed artistiche. Stabilì anche due regole molto importanti: la tutela egualitaria per i cittadini degli Stati aderenti e delle altre nazioni ed un Livello di tutela Minimo. Ha inoltre stabilito per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.
Inizialmente gli Stati Uniti rinunciarono ad aderire alla convenzione, perché ciò avrebbe richiesti grossi cambiamenti nella loro legislazione sul copyright. Vi aderirono poi nel 1989.
[modifica] Convenzione Universale sul Diritto d’Autore (CUA)
La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l'Italia, dove è entrata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli Stati Uniti d'America. Questi ultimi non avevano in precedenza aderito alla Convenzione di Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche. La suddetta convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ed i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24 luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.
Le regole indicate nella serie di articoli di questa convenzione sono state sottoscritte da tutti gli Stati contraenti intenzionati a creare un sistema di protezione delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche di tutti i paesi, che avesse una valenza universale, per assicurare il rispetto della persona e per rendere più facile la divulgazione delle opere dell’ingegno. Tutto questo affiancato ovviamente dai sistemi internazionali già in vigore, per assicurare lo sviluppo di discipline letterarie, scientifiche ed artistiche e per una migliore comprensione internazionale.
Gli Stati membri hanno deciso quanto indicato nei seguenti articoli:
- Art. 1. Ogni Stato aderente si deve impegnare nell’assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti d’autore e di ogni altro titolare dei diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche.
- Art. 2. I comma 1 e 2 dell’articolo 2 stabiliscono che ogni Stato contraente deve concedere alle opere pubblicate dei cittadini di ciascuno degli altri Stati aderenti la medesima protezione che accorda alle opere dei propri cittadini pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati aderenti. Ogni Stato aderente alla convenzione deve inoltre attuare la stessa regola per le opere non pubblicate.
- Art. 3. Secondo l’articolo 3 ciascuno degli Stati contraenti che, secondo la propria legislazione interna, esige, come condizione di tutela dei diritti d’autore, l’adempimento di formalità, come il deposito e il pagamento di tasse, deve considerare queste esigenze come soddisfatte rispetto a qualsiasi opera pubblicata per la prima volta fuori dal territorio di tale Stato e il cui autore non sia cittadino di esso, se tutti gli esemplari dell’opera pubblicata con l’autorizzazione dell’autore, o di qualunque titolare dei diritti, portano il simbolo © accompagnato dal nome del titolare del diritto d’autore e dall’indicazione dell’anno di creazione o di prima pubblicazione. Questi devono essere collocati in modo ed in un posto che dimostrino chiaramente che il diritto d’autore è riservato.
- © + opera tutelata + nome autore + anno creazione
- Art. 4. Secondo l’articolo 4 la durata della protezione dell’opera è regolata dalla legge interna dello Stato, inoltre secondo quanto stabilito in questa convenzione la durata non può essere inferiore ad un periodo che comprenda la vita dell’autore e 25 anni dopo la sua morte. Queste disposizioni non si applicano però né alle opere fotografiche né alle opere delle arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti la durata della protezione non potrà, per queste opere, essere inferiore a dieci anni. Al 5° comma di quest’articolo viene stabilito che l’opera del cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata pubblicata per la prima volta nello Stato contraente del quale l’autore è cittadino.
- Art. 6. Nel 6° articolo viene precisato che per “pubblicazione”, secondo la tale Convenzione, s’intende la riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che permettano di leggerla o di prenderne conoscenza.
Inoltre con questa convenzione viene riconosciuto all’autore il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle proprie opere.
[modifica] World Intellectual Property Organizzation (WIPO)
In seguito alla stipulazione di Convenzioni come CUB e CUA venne istituita nel 1893 la BIRBI (acronimo francese di United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property) meglio conosciuta dal 1967 come WIPO ed in Italia come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Quest’organizzazione è nata con lo scopo di "promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l’umanità".
Nel 1974 divenne un’agenzia specializzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e successivamente, nel 1996, firmò un patto di cooperazione con la World Trade Organization (WTO), espandendo il proprio ruolo e sottolineando sempre più la crescente importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.
[modifica] TRIPS
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”. Quest’accordo è stato stipulato da tutti gli Stati membri, intenzionati a ridurre le incomprensioni e gli impedimenti in ambito di commercio internazionale, tenendo conto della necessità di favorire una protezione sufficiente ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale e operando in modo che le misure e le procedure da mettere in atto non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi.
Come la WIPO anche il TRIPS contribuisce all’aumento dell’importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale, ed è proprio nell'art. 7 che viene messo in evidenza il collegamento tra protezione della proprietà intellettuale e sviluppo tecnologico, nell'interesse dei cittadini consumatori e produttori.
Secondo un primo principio lo Stato deve riconoscere al cittadino straniero un trattamento equivalente a quello riservato ai propri cittadini in termini di diritto d’autore e secondo la clausola della “nazione favorita” l’accordo TRIPS impone a ogni Stato aderente di riservare ai cittadini di altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al cittadino di un altro Stato ancora.
La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell'autore, con le stesse eccezioni previste nella Convenzione di Berna nell'art. 7 (art. 12).
Questo è l’accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata, infatti alla sua conclusione sono state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d’autore, il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, i lavori topografici, il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali.
[modifica] Voci correlate
- Diritto d'autore italiano
- S.I.A.E.
- Diritto dello spettacolo
- Diritti connessi
- Copyright
- Copyzero
- Convenzione di Berna
- Plagio
- Opera collettiva
- Opera derivata
- Opere orfane
- Proprietà intellettuale
- Licenza obbligatoria (diritto d'autore)
- Accordo TRIPs
- WIPO
- Libri fuori catalogo
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