Brevetto
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Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).
Indice |
[modifica] Introduzione generale
I diritti possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio l'inventore non abbia le capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione. L'esistenza dei brevetti viene giustificata dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico esclusivo, viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, che diventeranno poi di pubblico dominio allo scadere del brevetto.
In realtà, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18 mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione, e del modo di implementarla.
Per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto si corrisponde allo stato una certa somma. I brevetti possono essere definitivi o soggetti a rinnovo annuale per un certo periodo (di solito al massimo 20 anni, ma variabile a seconda degli stati). L'importo da versare per i rinnovi annuali di solito aumenta con l'avvicinarsi della scadenza, e questo fatto trova la propria giustificazione nel fatto di ritenere che l'inventore abbia avuto un tempo sufficiente per sfruttare commercialmente la propria invenzione e sia ormai tempo di consentire alla comunità di trarne maggiore vantaggio, consentendo a più soggetti, in concorrenza fra di loro, di realizzare i prodotti basati sulla nuova idea.
Gli inventori che non posseggono il denaro per brevettare le proprie costruzioni, come ad esempio Antonio Meucci, perdono la tutela brevettuale, e l'invenzione può essere attribuita ad un'altra persona che riesce a pagarne la rata, come avvenne nel caso di Alexander Graham Bell, che rivendicò l'invenzione del telefono.
Va osservato che le modalità per la concessione dei brevetti variano grandemente da stato a stato. Nei paesi di scuola nordeuropea si effettua il cosiddetto esame di novità, a cura dei vari uffici brevetti per accertare, in via preventiva, che l'invenzione abbia i requisiti di brevettabilità richiesti, principalmente novità, attività inventiva e chiarezza. Nei paesi di scuola latina, fra cui l'Italia, l'esame è invece prevalentemente di tipo formale, mentre una valutazione sulla novità viene effettuato, in caso di controversie legali, a cura di un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria.
Negli Stati Uniti, pur esistendo un'accurata e vasta legislazione in materia brevettuale, vige il principio che, se un inventore può dimostrare in qualsiasi modo la paternità (prior arts: applicazioni pratiche preesistenti) di un'invenzione, gli deve essere comunque riconosciuto un corrispettivo economico, indipendentemente dal fatto di aver effettuato il deposito nel modo formalmente previsto.
Esistono accordi internazionali in forza dei quali è possibile ottenere la concessione di un brevetto in più stati effettuando un'unica domanda, come ad esempio la "Convenzione sulla concessione del brevetto europeo".
Esiste un'altra forma di brevetto, detta modello di utilità, contraddistinta dal fatto che il contenuto innovativo minimo richiesto può essere minore, riducendosi alla scoperta di una nuova applicazione di un principio già precedentemente noto.
[modifica] Brevetto italiano
Ricordiamo che il primato europeo nella legislazione sul brevetto è contenuto in una parte del Senato veneziano del 19 marzo 1474 m.v. (Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 32): «L’andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.»
In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali". Più specificamente l'articolo 2585 definisce l'oggetto del brevetto come segue:
- "Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]"
Storicamente, però, in Italia la disciplina specifica della proprietà intellettuale ed industriale è sempre stata oggetto della legislazione speciale e, recentemente, la normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sul design registrati) nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la Sezione IV del Capo I del citato Codice. Tuttavia, le invenzioni biotecnologiche sono separatamente disciplinate dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2006, n. 78) che ha finalmente attuato anche in Italia la direttiva europea n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
In generale, per la brevettabilità, oltre all'industrialità dell'invenzione sono indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva. Ciò significa che il trovato oggetto dell'invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica (v. art. 46 Codice della Proprietà Industriale). Inoltre, l'oggetto del brevetto deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una persona esperta del ramo, esso non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. art. 48 Codice della Proprietà Industriale).
L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate dalla legge.
L'autore ha i diritti esclusivi di disporre dell'invenzione e di commercio. Questi sono classificati come diritti patrimoniali dell'inventore, diritti cioè che possono essere oggetto di cessione, generalmente a titolo oneroso mediante contratto. Differiscono invece dal diritto personale ad esser riconosciuto autore dell'invenzione che è un diritto intrasmissibile. L'autore deve fare richiesta di registrazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che verifica i requisiti, il carattere di industrialità dell'invenzione la non contrarietà a leggi e registra il brevetto. La durata della tutela è ventennale ma può prescriversi anche anteriormente qualora il titolare non rinnovi il brevetto e se entro 3 anni dalla registrazione l'invenzione non è stata conclusa. Nel caso in cui l'invenzione dipenda da brevetto altrui non è possibile procedere alla registrazione se prima non si è avuta l'autorizzazione da parte dell'altro titolare. Se l'invenzione è creata nell'esecuzione di contratto di lavoro subordinato dal lavoratore questi ha diritto ad un equo compenso solo e soltanto se l'impresa per la quale lavora non remunera nello stipendio dell'inventore la sua attività inventiva. Chi viola un brevetto industriale commette il reato di contraffazione.
[modifica] Oggetti del Diritto di Brevetto
L'art. 45 comma 1 DL 30/2005 dice: Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.[1]
Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve avere le seguenti caratteristiche: novità, attività inventiva, industrialità, liceità, sufficiente descrizione.
[modifica] La novità
Una delle caratteristiche necessarie ad una invenzione perchè sia brevettabile è che essa sia nuova, cioè che quando viene depositata la domanda di brevetto, l'invenzione non sia già stata resa disponibile al pubblico con una descrizione scritta o orale, con una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.(art. 46 DL 30/2005).
Una predivulgazione da parte dell'autore dell'invenzione ne pregiudica la stato di novità rendendola non più brevettabile; la stessa cosa vale per una predivulgazione fatta abusivamente da una persona che non è l'autore. Tuttavia, l'art. 47 comma 1 DL 30/2005 concede di poter depositare la domanda di brevetto entro sei mesi dalla predivulgazione.
Nell'art. 47 comma 2, invece, si specifica che non è considerata predivulgazione una presentazione dell'opera in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 (vedi Ufficio Internazionale delle Esposizioni).
Un'altra situazione in cui non viene pregiudicata la caratteristica di novità è quella in cui venga brevettato un nuovo utilizzo di una sostanza già conosciuta (art. 46 comma 4 DL 30/2005); se una sostanza ha delle utilizzazioni già disponibili per il pubblico, una nuova utilizzazione della sostanza stessa è brevettabile.
[modifica] L'attività inventiva
Questa caratteristica di un' invenzione è difficilmente valutabile in termini oggettivi; a livello Europeo esistono delle linee guida da seguire per garantire un esame oggettivo dell'attività inventiva, ma in Italia no: una domanda di brevetto viene esaminata da un tecnico, esperto del settore di appartenenza dell'invenzione che, soggettivamente, valuterà l'attività inventiva della stessa.
L'art. 48 DL 30/2005 dice, infatti, che l'attività inventiva sussiste se, per una persona esperta del ramo, l'invenzione non è evidente allo stato della tecnica [2].
[modifica] L'industrialità
Un altro requisito di validità del brevetto sussiste nel caso in cui l'invenzione possa essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole (art. 48 DL 30/2005). E' necessario, però, considerare che la semplice possibilità di produrre l'oggetto, non basta per rendere valido il brevetto; l'invenzione, infatti, deve soddisfare un bisogno dell'Uomo, e, se ciò non avviene, le aziende non vorranno produrlo, perché non utilizzabile per nessuno scopo; non vi è, così, il requisito di industrialità.
[modifica] La liceità
La liceità è definita generalmente come assenza di contrasto con la legge, l'ordine pubblico ed il buon costume; tuttavia, per quanto riguarda il diritto di brevetto, il contrasto con la legge non viene considerato (art. 50 comma 2 DL 30/2005). Un'invenzione è brevettabile se ha, oltre alle precedenti, la caratteristica di liceità, nel senso di non essere contro l'ordine pubblico ed il buon costume (art. 50 comma 1 DL 30/2005).
Il contrasto con la legge non è considerato poichè la concessione di un brevetto non implica un consenso a produrre l'invenzione; il consenso verrà concesso a chi produrrà l'oggetto solo dopo aver valutato le leggi in vigore.
[modifica] La sufficiente descrizione
Questa caratteristica, a differenza delle precedenti, non riguarda l'invenzione stessa ma la domanda di brevetto; è necessario, perché essa sia valida, che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, in modo che una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche e senza nemmeno dover selezionare le informazioni utili in mezzo ad altre inutili (art. 51 DL 30/2005).
L' art. 51 comma 3 DL 30/2005 regolamenta la situazione in cui l'invenzione preveda l'utilizzo di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad una persona esperta del settore di attuare l'invenzione; in questo caso la descrizione sarà considerata sufficiente se si rispetteranno le condizioni descritte all'art. 162 DL 30/2005:
- 1) una coltura del microrganismo deve essere depositata entro la data di deposito della domanda presso un centro di raccolta di tali colture.
- 2) la domanda depositata deve contenere informazioni pertinenti sul microrganismo.
- 3) la domanda deve contenere l'indicazione del centro di raccolta presso cui è stata depositata la coltura.
La domanda di brevetto deve contenere una sola invenzione (art. 161 comma 1 DL 30/2005) e, nel caso di domanda con più invenzioni, l'Ufficio brevetti deve invitare il richiedente a modificare la domanda entro un termine stabilito dall'Ufficio stesso, in modo da avere una sola invenzione nella domanda (art. 161 comma 2 DL 30/2005); più invenzioni implicano più domande.
[modifica] Cosa non è brevettabile
I comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45 DL 30/2005 descrivono ciò che non può essere brevettato:
- a) Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici (comma 2);
- b) I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore (comma 2);
- c) Le presentazioni di informazioni in quanto tali (comma 2 e 3);
- d) I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze (farmaci), per l'attuazione di uno dei metodi nominati (comma 4);
- e) Le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (comma 5).
[modifica] Soggetti del Diritto di Brevetto
L'art. 63 comma 2 del DL 30/2005 indica che il diritto esclusivo sull'invenzione spetta a chi ha efettuato l'attività creativa e dato luogo all'invenzione. Tuttavia vi sono dei casi particolari, trattati dagli artt. 64 e 65 dello stesso decreto legge.
Se un'invenzione viene realizzata da un dipendente, il cui lavoro consiste nell'attività di ricerca finalizzata alla realizzazione dell'invenzione stessa, i diritti di brevetto spettano al datore di lavoro (art. 64 DL 30/2005), il quale ha finanziato e messo a disposizione i mezzi per dar luogo all'invenzione.
Sono possibili due interpretazioni dell'articolo 64, una più favorevole al dipendente e una più favorevole al datore di lavoro.
[modifica] Interpretazione favorevole al dipendente
Se il dipendente dà luogo ad una invenzione, nelle finalità di un contratto di lavoro, il diritto di brevetto spetta al datore di lavoro, ma al dipendente spetta il diritto morale di essere riconosciuto come autore (art. 64 comma 1 DL 30/2005); inoltre, se al dipendente non è corrisposta una retribuzione adeguata al risultato raggiunto, egli ha diritto a un premio aggiuntivo, che sia stabilito in base all' importanza della protezione conferita dal brevetto all' invenzione, dalle mansioni svolte, dalla retribuzione percepita e dal contributo ricevuto dal datore di lavoro(art. 64 comma 2 DL 30/2005).
Se, invece, il dipendente ha inventato qualcosa in ambito lavorativo, ma in modo occasionale e al di fuori di un contratto specifico, allora il datore di lavoro può prendersi i diritti sull'invenzione, a patto di corrispondere all'inventore il prezzo di mercato dell' invenzione stessa (art. 64 comma 3 DL 30/2005).
[modifica] Interpretazione favorevole al datore di lavoro
Vi sono tre ipotesi nell'interpretazione a favore del datore di lavoro:
- L'invenzione è stata fatta dal dipendente assunto per inventare: i diritti spettano al datore di lavoro e nulla spetta al dipendente, a prescindere dalla sua retribuzione.
- L'invenzione è stata fatta dal dipendente in ambito lavorativo, ma non essendo stato assunto per inventare: i diritti spettano al datore di lavoro, ma al dipendente spetta un premio equo.
- L'invenzione è stata fatta al di fuori del rapporto di lavoro (anche al di fuori degli orari di lavoro): il datore può acquisire forzosamente i diritti sull'invenzione, pagandone il valore di mercato o un canone adeguato ad esso.
Un altro caso particolare si ha quando l'invenzione è opera di un ricercatore universitario o di un ente pubblico di ricerca; l'art 65 DL 30/2005 stabilisce che, in questi due casi, i diritti sull'invenzione spettano al ricercatore stesso e, in caso di più autori, i diritti spettano a tutti in parti uguali (salvo che essi abbiano un accordo diverso). La ragione di questa norma è la volontà di incentivare la ricerca; d' altra parte l'Università non è un'azienda e non è, per tanto, organizzata per produrre invenzioni brevettabili; i ricercatori non hanno, quindi, alcun dovere di prestazione nei confronti dell'Università ma svolgono una attività di ricerca libera. L'unico dovere del ricercatore nei confronti dell'Università o dell'ente è di comunicare di aver dato luogo ad una invenzione, dopodiché ha il diritto di presentare la domanda di brevetto a suo nome (art. 65 comma 1 DL 30/2005).
L'unico caso in cui i diritti non spettano al ricercatore è trattato nel comma 5 del art. 65 (DL 30/2005), in cui si dispone che, in caso di ricerca vincolata, cioè la ricerca è stata richiesta e finanziata da soggetti privati diversi dall'Università o dall'ente, i diritti spettano a tali soggetti.
Tuttavia, per non neutralizzare l'aspetto di incentivazione alla ricerca, è previsto un compenso adeguato al ricercatore, nella misura del 50% dei proventi derivati dallo sfruttamento dell'invenzione, se l'Università o l'ente ha preso accordi con i terzi per avere un compenso; il compenso sarà del 30%, altrimenti.
[modifica] Brevetto europeo
| Per approfondire, vedi la voce Organizzazione europea dei Brevetti. |
Istituito con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, riprendendo le indicazioni della Convenzione di Strasburgo del 1963.
Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non è così: sia la domanda che l'esame sono infatti univoci, ma il titolo, una volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati.
I brevetti europei sono concessi dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti di brevettabilità.
I requisiti principali di brevettabilità nel Diritto Brevettuale Europeo sono: la novità, l'attività inventiva (non ovvietà) e l'applicabilità industriale. Inoltre le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell'invenzione.
[modifica] Brevetto Comunitario
Il Brevetto Comunitario Europeo (C.B.C.) è un titolo brevettuale unitario valevole per l'intero territorio della Comunità Europea. Questo brevetto è stato istituito con la Convenzione di Lussemburgo, sottoscritta il 15 dicembre 1975 (da tutti quelli che allora erano gli stati membri C.E.). Non è però mai entrata in vigore, per le resistenze di determinati Paesi (Danimarca ed Irlanda su tutti) manifestate dopo la sottoscrizione. Nel corso degli anni numerosi sono stati tentativi di superare la situazione di stallo, legata soprattutto all'attribuzione esclusiva al giudice comunitario della competenza di decidere sulla nullità del brevetto. Questo problema è stato superato il 15 dicembre 1988 con la sottoscrizione di un nuovo testo modificato, ma anche in questo caso la convenzione non è stata ratificata a causa di problemi di prestigio nazionale legati alla lingua cui dovrebbe essere redatta la domanda di brevetto. Oggi è stata messa in dubbio anche la necessità di un titolo brevettuale unitario, da valutare in relazione ai costi e alla flessiblilità del già collaudato Brevetto Europeo.
[modifica] Brevetto internazionale (PCT)
Il PCT (Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti) è un trattato gestito dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (o World Intellectual Property Organization, WIPO) con lo scopo di offrire una procedura unica per ottenere un brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L'Italia vi aderisce dal 1985.
La procedura PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli stati designati. Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.
Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per conto dell'OMPI; nel caso dell'Italia l'ufficio competente è l'Ufficio Europeo dei brevetti.
Il risultato della ricerca è pubblicato in un rapporto di ricerca internazionale che riporta la lista dei documenti che potrebbero attaccare la brevettabilità del contenuto della domanda.
La procedura PCT offre anche la possibilità di richiedere un esame internazionale preliminare da parte dell'autorità incaricata, ottenendone un parere sulla brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni. Tale parere può dare maggiori informazioni sull'opportunità di continuare la procedura con buone possibilità di successo, ma esso non è vincolante per gli uffici nazionali che, indipendentemente, dovranno decidere sul rilascio del brevetto.
Dal 2004 è stata introdotta la cosiddetta ISO (International Search Opinion) cioè rapporto di ricerca ed opinione sulla brevettabilità della domanda internazionale.
[modifica] Furti di brevetti
Le ultime avvisaglie di questa realtà, secondo la Microsoft, si trovano nella realizzazione di sistemi rilasciati sotto licenze Open Source come la GPL, LGPL, BSD e via dicendo. In realtà questa tipologia di licenze permette ai proprietari di brevetti di identificare con maggiore facilità eventuali utilizzi non autorizzati a differenza di software coperti da licenze a codice sorgente chiuso che non permettono ai proprietari di brevetti di verificare con facilità se vi è stato un uso non autorizzato delle proprie idee.
[modifica] Bibliografia
- Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza (ed. Giappichelli, 2005).
- Bruno Cinquantini - Maria Vittoria Primiceri, La proprietà intellettuale e i brevetti, Di Renzo Editore, 2009
[modifica] Voci correlate
- esp@cenet
- Accordo di Strasburgo relativo alla Classificazione Internazionale dei Brevetti
- Codice della proprietà industriale
- Privativa
- Proprietà intellettuale
- Monopolio
- Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale
- Diamond contro Chakrabarty
- Informazioni segrete
- Contenzioso Boehringer versus Indian Patent Office
[modifica] Collegamenti esterni
- Patent Tutorial
- Ufficio europeo dei brevetti
- Ufficio Italiano brevetti e marchi
- Ufficio tedesco dei brevetti e marchi
- Ufficio brevetti del Regno Unito
- Ufficio per la proprietà intellettuale della Confederazione Elvetica
- Ufficio statunitense dei brevetti e marchi
- Ufficio canadese per la proprietà intellettuale
- Ufficio giapponese dei brevetti
- Ufficio australiano per la proprietà intellettuale
- Portale italiano sulla proprietà intellettulale

