Brevetto software

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Con la definizione brevetto software ci si riferisce, secondo la definizione adottata dall'Unione Europea, ad un brevetto applicato ad una «invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore»[1].

Indice

[modifica] Unione Europea

L'Organizzazione europea dei Brevetti (EPO, l'ufficio brevetto europeo) ha rilasciato molti brevetti su invenzioni basate almeno in parte su software da quando è in vigore, dagli anni settanta, la Convenzione europea dei Brevetti. L'articolo 52[2] della convenzione esclude esplicitamente i programmi per computer dalla brevettabilità (comma 2), intesi come programmi per computer in quanto tali (comma 3). L'interpretazione data all'articolo è che può essere brevettabile una nuova soluzione tecnica la quale risolve in maniera inventiva (ossia in maniera non ovvia) un problema tecnico. Nel caso di invenzioni implementate mediante l'utilizzo di un calcolatore, espresse in termini di fasi, per poter ottemperare ai requisiti di brevettabilità vi deve necessariamente essere un Ulteriore Effetto Tecnico che va oltre la normale interazione del software con gli elementi e i dispositivi hardware. La mancanza di un problema Tecnico, consente spesso di poter distinguere un "software" fine a se stesso (ossia un programma per un computer in quanto tale) da un programma in grado di consentire l'ottenimento di una soluzione Tecnica capace di risolvere un Problema Tecnico in maniera nuova e inventiva rispetto allo Stato dell'Arte. Lo Stato dell'Arte è l'insieme di tutto ciò che risulta noto ed accessibile al pubblico mediante qualsiasi divulgazione, scritta o orale, fino al giorno prima della data di deposito di una domanda di brevetto. Ad esempio non è brevettabile un programma che elabora delle immagini. È invece brevettabile un nuovo algoritmo che permette in maniera nuova ed inventiva di elaborare le immagini provenienti da un telescopio, consentendo di aumentare la risoluzione e la qualità delle immagini del telescopio stesso. Un'invenzione basata su computer che risolve solamente un problema commerciale e non un problema tecnico non è considerata brevettabile[3]. Tuttavia, il fatto che un'invenzione sia utile nel settore commerciale non significa automaticamente che non sia brevettabile. Questa sottile linea di demarcazione ha portato l'EPO a respingere il brevetto di Amazon.com per inviare un ordine con un singolo clic [4], ma allo stesso tempo ad autorizzare un brevetto su un metodo per ottenere un indirizzo di posta elettronica per inviare un omaggio[5]. Quest'ultimo caso è però soggetto a contenzioso a posteriori.

[modifica] Stati Uniti

Numero di brevetti software rilasciati negli Stati Uniti (linea bianca) sul totale di brevetti rilasciati per anno (linea nera).

Negli anni cinquanta, sessanta e settanta, l'ufficio brevetti statunitense non ha concesso brevetti per invenzioni basate su elaborati eseguiti da un computer. La ragione era che il brevetto poteva essere concesso solamente a processi, macchine, manufatti, assemblaggi di materiali; non potevano invece essere concessi ad enunciati scientifici o alle loro espressioni matematiche. Fintantoché l'ufficio brevetti ha visto i programmi per computer o le invenzioni contenenti o relative a programmi per computer come algoritmi matematici e non processi o macchine, non li ha ritenuti brevettabili.

Questo punto di vista è stato confermato dalla Corte Suprema nei casi Gottschalk contro Benson del 1972 e Parker contro Flook del 1975. Nel 1981, il caso Diamond contro Diehr la Corte Suprema stabilì che l'ufficio brevetti doveva concedere un brevetto, anche se una parte importante dell'invenzione consiste in un programma per computer che utilizza formule già note ([...] for calculating the time when rubber was cured and the mold could be opened).

La Corte Suprema affermò che in questo caso l'invenzione non era un vero algoritmo matematico ma un processo per fondere la gomma, quindi brevettabile. In seguito e questo evento furono concessi altri brevetti su software anche se con risultati contrastanti e confusi.

La Corte d'Appello del Circuito Federale ha tolto ogni dubbio attraverso una serie di regolamentazioni. La prima (In re Alappat) afferma che un nuovo algoritmo abbinato ad un'elementare componente fisica costituisce un nuovo dispositivo fisico. Ne consegue che un calcolatore su cui è caricato un algoritmo originale diventa una “nuova macchina”, brevettabile secondo le tradizionali normative statunitensi sul software.

Ciò venne ulteriormente sostenuta da una seconda norma (In re Lowry) che affermava che le strutture di dati rappresentanti l'informazione contenute in un disco fisso o una memoria deve essere similmente considerata come un dispositivo fisico.

Infine, nella causa State Street contro Signature Financial l'autorità federale ha sentenziato che un calcolo numerico che produce un «risultato utile, concreto e tangibile», come un prezzo, è brevettabile.

La Corte Suprema non si è pronunciata su questo caso. La prima revisione è avvenuta con un parere discordate sul caso LabCorp contro Metabolite. Anche se il certiorari era stato assegnato, la corte lo ha annullato. La difesa ha sostenuto il tema nella legge di brevetti dovrebbe essere ancora definita. Da notare, il verdetto del giudice Breyer affermava:

[State Street] does say that a process is patentable if it produces a «useful, concrete, and tangible result». But this Court has never made such a statement and, if taken literally, the statement would cover instances where this Court has held the contrary.

Egli continua citando espressamente l'affermazione che il software caricato su un calcolatore è un dispositivo fisico:

...And the Court has invalidated a patent setting forth a process that transforms, for computer-programming purposes, decimal figures into binary figures-even though the result would seem useful, concrete, and at least arguably (within the computer's wiring system) tangible.

L'amministrazione Clinton nominò Bruce Lehman commissario dell'ufficio brevetti e marchi nel 1994. Diversamente dal suo predecessore, Lehman non era un avvocato specializzato in brevetti ma uno dei principali lobbisti dell'industria del software.

Nel 1995 l'ufficio stabilì alcune linee guida per l'esame e la registrazione di brevetti software, ed interpretò le formulazioni delle corti come richieste all'ufficio brevetti di una ampia gamma di circostanze. Sebbene il Congresso non avesse ancora legiferato specificamente che il software fosse brevettabile, la generica definizione di brevettabilità del Patent Act del 1952 e il fatto che il Congresso non abbia ancora emendato le leggi in seguito alle decisioni della Corte in favore della brevettabilità del software sono stati interpretati come indicazione degli intenti del Congresso.

[modifica] Giappone

Le invenzioni in forma di software sono brevettabili. Per qualificarle come invenzioni, però, esse devono implementare "una creazione di idee tecniche utilizzando una legge naturale"[6] anche se questo requisito è solitamente soddisfatto dal "realizzare concretamente il processamento dell'informazione da parte del software usando risorse hardware".[7] Le invenzioni riguardanti il software possono essere considerate ovvie se includono: l'applicazione di un'operazione già conosciuta in altri campi; l'aggiunta di elementi comunemente conosciuti o la sostituzione di questi con elementi equivalenti; l'implementazione in software di funzioni già offerte dall'hardware; la sistematicizzazione delle già conosciute interazioni umane.[8]

[modifica] Altre Nazioni

In India, una clausola per introdurre i brevetti software fu soppressa dal parlamento indiano nell'Aprile del 2005.[9]

In Australia, tecniche di business pure o astratte non sono brevettabili, ma se il metodo è stato implementato usando un computer prescinde datale esclusione.[10]

In Nuova Zelanda i programmi per computer non sono brevettabili secondo la proposta di legge sui brevetti del 2010, ma le linee guida che permettono l'inclusione del software dovranno essere abbozzate dopo l'approvazione di tale legge.[11][12][13][14][15]

Nelle Filippine, "schemi, regole e metodi per l'esecuzione di azioni mentali, per giocare o commerciare, e i programmi per computer" non sono invenzioni brevettabili secondo il "Codice sulla Proprietà Intellettuale delle Filippine".

In Corea del Sud, il software è considerato brevettabile e molti brevetti riguardanti "programmi per computer" sono già stati rilasciati.[16]

In Africa del Sud i "programmi per computer" non sono riconosciuti come invenzioni brevettabili secondo la sezione 25 della legge sudafricana sui brevetti, Art. 57 del 1978".[17]

[modifica] Brevettabilità del software o Diritto d'autore?

Fin dalle origini i programmi per computer sono stati sottoposti alla normativa sul diritto d'autore in quanto ritenuti opera dell'ingegno a carattere creativo al pari di opere letterarie, musica, eccetera.

Diversi enti esercitano forti pressioni affinché il software venga invece considerato alla pari delle invenzioni in quanto procedura o tecnica con carattere di originalità.

La differenza tra i due approcci comporta enormi differenze ai fini pratici.

  • Il diritto d'autore è riconosciuto automaticamente all'autore, che non deve fare alcuna azione né spendere alcuna cifra per vedere riconosciuto questo diritto (oltre, naturalmente, a dimostrare di essere l'autore dell'opera).
  • L'attribuzione di un brevetto deve essere invece richiesta esplicitamente ad un ufficio brevetti, effettuando preventivamente una ricerca per verificate l'originalità della propria creazione, il che può comportare un esborso economico considerevole [18].
  • Se il software fosse brevettabile, dovrebbe essere considerato un prodotto industriale e come tale dovrebbe essere fornito con garanzia di due anni e renderebbe il produttore responsabile dei danni provocati da eventuali malfunzionamenti (ogni clausola di limitazione di responsabilità sarebbe automaticamente nulla)[19].

Un'associazione di due milioni di aziende europee ritiene che l'eventualità di ammettere la brevettabilità del software rappresenti un grave rischio per l'innovazione, la produttività e l'occupazione in Europa[20].

[modifica] Note

  1. ^ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, dal sito EUR-Lex dell'Unione Europea.
  2. ^ Articolo 52 della Convenzione europea dei brevetti.
  3. ^ Risoluzione EPOT 258/03
  4. ^ US5960411, il famoso brevetto di Amazon sull'ordine con clic singolo via Internet, dal sito dell'ufficio brevetti degli Stati Uniti.
  5. ^ Brevetto EP0927945 dell'ufficio brevetti dell'Unione Europea.
  6. ^ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (REQUIREMENTS FOR PATENTABILITY), pages 1-3
  7. ^ Examination Guidelines for Inventions for Specific Fields (Computer Software-Related Inventions) in Japan, Japanese Patent Office, April 2005, page 10 (2.2.1)
  8. ^ Examination Guidelines for Inventions for Specific Fields (Computer Software-Related Inventions) in Japan, Japanese Patent Office, April 2005, pages 16-17 ("Systematization of human transactions")
  9. ^ Software patents under Ordinance face reversal
  10. ^ AIPLA International Patent Law Handbook: Software and Business Method Inventions Australia
  11. ^ http://www.beehive.govt.nz/release/minister+announces+way+forward+software+patents
  12. ^ http://www.itwire.com/it-policy-news/government-tech-policy/40451-new-zealand-says-no-to-software-patents
  13. ^ http://www.cpaglobal.com/newlegalreview/4617/south_pacific_cousins_part_way
  14. ^ http://www.tgdaily.com/business-and-law-features/50667-new-zealand-bans-software-patents
  15. ^ http://computerworld.co.nz/news.nsf/news/nzict-says-patents-integral-to-software-protection
  16. ^ Sito web EPO, Patent information, East Asian patent information, Virtual helpdesk, Korea, FAQ, FAQ - Korea. Consultato il 29 Ottobre 2008.
  17. ^ http://www.cipro.co.za/legislation%20forms/patents/patent%20act.pdf
  18. ^ Il nuovo brevetto comunitario, articolo di Fabrizio de Benedetti, presidente della Società Italiana Brevetti.
  19. ^ Camera dei Deputati 14 gennaio 2004 Intervento del Ministro Lucio Stanca, sulla Direttiva europea per la brevettabilità del software
  20. ^ Alleanza di 2˙000˙000 di piccole e medie imprese contro i brevetti software e la direttiva UE, articolo (in inglese) della Foundation for a Free Information Infrastructure.

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