Disposizioni sulla legge in generale
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Le disposizioni sulla legge in generale, dette anche disposizioni preliminari al codice civile e preleggi sono un insieme di 31 articoli posti come premessa del Codice civile italiano nel 1942.
Il primo capo (artt. 1-9) delinea le fonti del diritto. Il secondo riguarda l'applicazione della legge in generale.
Fra i principi generali che vengono affermati vi sono:
- la vacatio legis di 15 giorni (art. 10)
- l'irretroattività della legge (art.11)
- varie norme sull'interpretazione della legge (art. 12)
- il divieto di interpretazione analogica di leggi penali e eccezionali (art. 14)
- le norme sull'abrogazione (art. 15)
Si tratta comunque di legge ordinaria, quindi altre leggi possono derogare ad essa. È possibile ad esempio che una legge entri in vigore prima di 15 giorni dalla pubblicazione, o che una legge (non penale, per il principio costituzionale irretroattività della legge penale) sia retroattiva.
Gli articoli dal 17 al 31, che riguardano la condizione giuridica dello straniero, sono stati abrogati dalla L. 31 maggio 1995, n. 218 sul sistema italiano di diritto internazionale privato.
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