Disposizioni sulla legge in generale
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Le disposizioni sulla legge in generale, dette anche disposizioni preliminari al codice civile e preleggi sono un insieme di 31 articoli posti come premessa del Codice civile italiano nel 1942.
Il primo capo (artt. 1-9) delinea le fonti del diritto. Il secondo riguarda l'applicazione della legge in generale.
Fra i principi generali che vengono affermati vi sono:
- la vacatio legis di 15 giorni (art. 10)
- l'irretroattività della legge (art.11)
- varie norme sull'interpretazione della legge (art. 12)
- il divieto di interpretazione analogica di leggi penali e eccezionali (art. 14)
- le norme sull'abrogazione (art. 15)
Si tratta comunque di legge ordinaria, quindi altre leggi possono derogare ad essa. È possibile ad esempio che una legge entri in vigore prima di 15 giorni dalla pubblicazione, o che una legge (non penale, per il principio costituzionale di irretroattività della legge penale) sia retroattiva.
La gerarchia delle fonti (art. 1) è ormai obsoleta: l'ordinamento corporativo è stato soppresso; è stata promulgata la Costituzione; l'Italia fa ora parte dell'Unione europea e le norme statali sono sottoposte al primato del diritto comunitario .
Gli articoli dal 17 al 31, che riguardano la condizione giuridica dello straniero, sono stati abrogati dalla L. 31 maggio 1995, n. 218 sul sistema italiano di diritto internazionale privato.
Le norme non riguardano quindi il solo diritto civile, occupandosi invece di materie di rilevanza costituzionale. La reale funzione normativa delle norme di cui agli artt. 10-15 è dubbia: si ritiene che abbiano più che altro funzione ricognitiva di criteri che operano indipendentemente dal loro riconoscimento legislativo.[1]
[modifica] Note
- ^ Roberto Bin - Giovanni Pitruzzella, Diritto costituzionale, VII ed., Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 283.
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