Diritto penale

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Il diritto penale è un ramo dell'ordinamento giuridico, più precisamente del diritto pubblico interno per maggior parte della dottrina, mentre in senso sostanziale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti.

Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela dei valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione "la pena" che distingue il reato, ovvero l'illecito penale, dall'illecito civile e dall' illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa. Impropriamente si parla talvolta di "reato penale", in quanto con la definizione reato si intende già l'illecito penale stesso: cioè una violazione di legge che viene sanzionata con la pena. In altre parole, non esistono "reati non penali". La pena è la sanzione tipica della violazione di un precetto penale detta anche pena criminale che ha come caratteristica la privazione della libertà del reo .

Indice

[modifica] Fonti del diritto penale

sono fonti del diritto penale: COST:art 25-27-13 Legge ed atti con forza di legge la corte costituzionale chiamata a definire la natura della riserva(assoluta o relativa),ha spaccato in due la norma penale disponendo:che sul piano della fattispecie essa fosse relativa.ed invece sul piano del trattamento,cioè sanzione,fosse assoluta.ratio di tale scelta è l'esigenza pratica di salvare la normativa penale che poggia su regolamenti del esecutivo. Oggetto della discordia si pongono sopratutto i regalamanti che specificano il precetto penale,disposto x legge...conferendogli cosi si dice,maggior elasticità. L'utilizzo del regolamento sarebbe,cosi x dire legittimo,solo qualora,quest'ultimo,sia gia esistente ed il rinvio meramente recettizio.

[modifica] Diritto penale

il nostro sistema è fondato sul doppio binario:2 sanzioni -pene(guardano al fatto) -misure di sicurezza(guardano alla personalita del reo, e si basano su un giudizio di pericolosità sociale dello stesso) In realtà il concetto di doppio binario è destinato ad essere soppresso dal nostro codice essendo palese che in molti casi la distinzione tra pena principale e misura di sicurezza non è così certa.Già varie commissioni (tra cui quella Grosso,Pagliaro e Nordio) hanno proposto la sopressione del doppio binario mantenendo in vita le misure di sicurezza solo nei casi di pericolosità sociale di minori.

[modifica] Principi generali del diritto penale

Il diritto penale è retto da quattro principi fondamentali:

  • Principio di legalità, tutti gli organi dello stato sono tenuti ad agire secondo la legge (il quale si suddivide a sua volta nei principi di irretroattività della legge penale e divieto di analogia in malam partem)
  • Principio di materialità non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in un comportamento esterno
  • Principio di offensività la volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici
  • Principio di colpevolezza un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume direttamente dal disposto dell'articolo 27 comma 1 Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è personale".

[modifica] Altri Principi del diritto Penale

[modifica] I Pilastri del diritto penale: fatto, personalità, conseguenze

Al suo interno, questo ramo del diritto pubblico volto a collegare una sanzione ad un comportamento legalmente previsto come criminoso, è diviso in tre elementi costitutivi: fatto, personalità, conseguenze.

  • Fatto: rappresenta l'oggettività del diritto penale, senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto, che andrebbe a commisurare la pena in assenza della conseguenza di un comportamento.
  • Personalità: rappresenta il momento illuminante del diritto penale, significa che il soggetto, affichè possa esser punito deve essere imputabile. Non esite una norma simile (a parte e più limitatamente v. art. 428 c.c.) nell'ordinamento civilistico, in diritto penale l'imputabilità rappresenta la soggettività di diritto penale, senza di questa non avrebbe senso infliggere al colpevole la pena, poiché questa (art. 27 Costituzione) ha finalità retributiva e riabilitativa, e di nessun reiserimento sociale potrebbe beneficiare chi non è in grado di comprendere il significato della pena stessa.
  • Conseguenze: sono rappresentate dalle sanzioni che seguono la violazione della norma penale. Anche in diritto civile vi sono delle conseguenze sanzionatorie alla violazione della normativa di riferimento, ma con l'essenziale differenza che queste hanno solo carattere pecuniario o obbligatorio e consistono in risarcimenti derivanti da responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) non potendo mai avere carattere privativo della libertà personale.

[modifica] Validità della norma penale

L'ordinamento penale italiano prevede una serie di norme volte a delineare i limiti spaziali e personali dell'applicazione della legge penale.

[modifica] Limiti spaziali

L'ordinamento italiano recepisce 4 principi basilari, che non sono applicati in maniera esclusiva o tendenzialmente rilevante, ma in modo concorrente e coordinato:

[modifica] Limiti personali

Si estrinsecano attraverso il principio di obbligatorietà che sottopone alla legge penale tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello stato italiano e, in casi specifici, anche cittadini e stranieri che si trovino all'estero.

[modifica] Principali manuali della materia

  • Manuale di diritto penale: Parte generale, Francesco Antolisei, ult.ed. Giuffrè, 2003.
  • Diritto penale, Mantovani, Padova, Cedam, 2007.
  • Diritto penale: Parte generale, Fiandaca, Musco, Zanichelli, 2007.
  • Corso di diritto penale, Gaetano Contento, Laterza, 2006.
  • Manuale di diritto penale, Ivo Caraccioli, Cedam, 2005.
  • Principi di diritto penale Antonio Pagliaro, Giuffrè, 2007
  • Trattato di diritto penale Antonio Pagliaro, Giuffrè, 2006

[modifica] Voci correlate

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