Aberratio ictus

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

In diritto penale, la locuzione latina aberratio ictus indica la particolare fattispecie in cui un soggetto cagiona un'offesa ad una persona diversa da quella cui l'offesa stessa era diretta per un errore nelle modalità dell'azione. Ad esempio Tizio spara un colpo d'arma da fuoco contro Caio, ma per un errore di mira colpisce Sempronio.

[modifica] Disciplina codicistica

Il codice penale italiano del 1930 ha disciplinato la fattispecie dell'aberratio ictus nell'art. 82 rubricato: Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

Art. 82: Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla meta'.

Da tale norma discende la distinzione tra due forme di aberratio ictus:

  • L'aberratio ictus monoffensiva, descritta nel primo comma dell'art. 82, che si ha quando si cagiona offesa a persona diversa da quella voluta.
  • L'aberratio ictus plurioffensiva, descritta nel secondo comma, che si ha invece quando oltre alla persona diversa sia offesa anche la persona alla quale l'offesa era diretta.

Nella prima ipotesi il reo risponderà dell'offesa, come se avesse voluto arrecare offesa alla persona cui l'offesa era diretta. Nella seconda ipotesi il soggetto risponderà del reato più grave commesso, aumentato fino alla metà.

Interpretando i due casi di aberratio ictus (mono e plurilesiva) in base alla Costituzione italiana, l'agente potrà rispondere a titolo di dolo solo se l'azione a persona diversa da quella voluta sia dovuta a colpa; cioè solo se una persona ragionevole si sarebbe accorta, in quelle circostanze concrete, che l'offesa da lui progettata si sarebbe potuta realizzare nei confronti di persona diversa dalla vittima designata. Questo sostanzia però un discorso del genere «Nella condotta dolosa diretta verso un determinato soggetto, si prescrive che l'agente non integri una condotta colposa nei confronti di un terzo soggetto», perlomeno paradossale; si propone quindi una correzione nel senso di guardare alla prevedibilità in concreto, da parte dell'agente stesso del prodursi di quel diverso effetto[1].

Non si tratta perciò di ipotesi di responsabilità oggettiva, che il nostro ordinamento, secondo il principio di colpevolezza (art.27 Cost.), non tollererebbe in campo penale.

  1. ^ Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte generale, Parte II, Cap. 3, Sez. V, 2008, Zanichelli, Bologna, ISBN 978-88-08-13029-7

[modifica] Testi normativi

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti
Altre lingue