Arresto

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Arresto di Robespierre (Arrestation et tentative de suicide de Robespierre le 17 juillet 1794, anonimo, 1796)
Un arresto da parte dei Carabinieri

L'arresto in Italia è una pena principale che si inserisce tra le cosiddette pene detentive o restrittive della libertà personale, per la commissione di una contravvenzione, ovverosia un reato meno grave.

Indice

[modifica] Definizione

L'arresto consiste nella privazione della libertà personale per un periodo da 5 giorni a 3 anni, ai sensi dell'art. 25 c.p. Tali limiti non vincolano però il legislatore ma solo il giudice come limiti della commisurazione della pena.

Questo limite massimo è elevato a 5 anni in caso di concorso di circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 66 c.p. L'art. 25 c.p. dispone che la pena dell’arresto è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati (case di arresto, differenziate dalle case di reclusione), o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Nonostante la previsione del codice circa l'espiazione presso tali stabilimenti speciali, in realtà il sovraffollamento delle carceri provoca una commistione negli stessi stabilimenti.

[modifica] Distinzioni con la reclusione

Per approfondire, vedi la voce Reclusione.

L'arresto è previsto per le contravvenzioni, a differenza della reclusione che è prevista per i delitti. In linea di massima valgono gli stessi principi stabiliti per la reclusione. Le differenze di contenuto tra le due figure di pena detentiva sono abbastanza marginali e riguardano principalmente:

  1. la possibilità del condannato di accedere alle misure alternative alla detenzione (ad esempio non è previsto un massimo di arresto per la concessione della detenzione domiciliare).
  2. la disciplina della semilibertà.

[modifica] Differenza con le misure cautelari

Per approfondire, vedi le voci Fermo di polizia e Arresto in flagranza.

Con il termine arresto, in senso profondamente e tecnicamente diverso, si intende anche, insieme al fermo di polizia di indiziato di delitto, una delle cosiddette misure precautelari, previste dal codice di procedura penale agli articoli 380 e seguenti.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia:

Anche i privati cittadini in tali casi possono procedere all'arresto e consegnare immediatamente l'arrestato alla polizia giudiziaria.

Subito dopo l'arresto, la polizia giudiziaria deve darne notizia al pubblico ministero e all'avvocato difensore dell'arrestato. Entro 48 ore dall'arresto, il pubblico ministero deve richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari competente per territorio. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive dandone avviso al pubblico ministero e al difensore. Quando risulta che l'arresto sia stato legittimamente eseguito, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Se ne ricorrono i presupposti, dispone anche l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; in caso contrario, ordina l'immediata liberazione dell'arrestato.

[modifica] Voci correlate

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