Dolo eventuale

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In diritto il dolo eventuale è un tipo di manifestazione del dolo in cui l'agente compie un’azione, che di per sé può essere lecita, prevedendo ed accettando che le conseguenze della sua condotta possano configurare un illecito penale.

Ad esempio: Tizio supera un’automobile in condizioni di asfalto scivoloso (azione imprudente, ma non penalmente rilevante) prevedendo e accettando il rischio di poter perdere il controllo e provocare un incidente mortale. Se l’incidente si verifica e qualcuno perde la vita, Tizio sarà accusato di omicidio doloso, con dolo eventuale.

È proprio la previsione e accettazione del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della colpa cosciente. L'agente decide di agire "costi quel che costi".

Secondo una ricostruzione più attenta e rigorosa, il dolo eventuale è integrato quando il soggetto agente si rappresenta in maniera sufficientemente precisa l'evento che potrebbe derivare dalla propria condotta e lo accetta (rappresentazione + accettazione dell'evento). Tale accettazione deve avvenire a seguito di un giudizio di bilanciamento operato dall’agente nel quale sono posti a confronto due beni, interessi, obiettivi o eventi e all’esito del quale uno risulta sacrificabile agli occhi del reo, pur di provare a perseguire l’altro. L’indagine circa tale operazione deve essere effettuata dall'organo giudicante attraverso la valorizzazione di tutte le circostanze che caratterizzano il caso concreto e tramite la valutazione (spesso problematica e ambivalente) di alcuni dei c.d. “indicatori del dolo”; la mera tenuta della condotta non può essere considerata, per sé stessa, un indice nel senso dell'avvenuta accettazione dell'evento[1].

Sebbene il dibattito sia aperto, la giurisprudenza impiega talvolta la prima formula di Frank, secondo cui il giudicante per ravvisare il dolo eventuale deve porsi la seguente domanda: se il soggetto agente avesse saputo in anticipo del verificarsi dell'evento a seguito della sua azione o omissione, si sarebbe astenuto dalla condotta delittuosa? In caso di risposta negativa si potrà configurare il dolo eventuale. Detta formula funziona nel caso in cui per definire i confini del dolo eventuale si ritenga di assimilare il caso in cui l'evento non è certo, ma solo possibile, con il caso in cui l'evento è certo, ferma restando sempre la necessità che il soggetto stia cercando di perseguire un obiettivo principale e diverso. Resta invece aperto il dibattito se si vuole ravvisare una differenza tra le due casistiche, ossia se si ritenga meritevole di attenzione e di indagine la differenza che si verifica a livello psicologico tra chi, cercando di perseguire l'obiettivo principale, si rappresenta un altro evento e lo accetta anche se fosse certo, e chi invece eviterebbe la condotta se l'evento fosse certo. Basti l'esempio di chi è consapevole di essere infetto da HIV, lo taccia al partner sessuale ed abbia comunque un rapporto non protetto: in presenza di rappresentazione del contagio e di tenuta, ciò nonostante, della condotta, sembrerebbe ravvisabile il dolo eventuale (accettazione dell'evento, seguita dalla condotta), ma di fronte alla formula di Frank l'agente potrebbe rispondere che se fosse stato certo di contagiare il partner sessuale si sarebbe astenuto dal rapporto non protetto.

L'accettazione dell'evento ulteriore è ciò che differenzia il dolo eventuale anche dalla preterintenzione ("oltre le intenzioni"). Nella preterintenzione, l'agente vuole cagionare un danno, ma non così grave come quello che in effetti si realizza in concreto. Ad esempio, se durante una colluttazione Tizio dà un pugno a Caio, Tizio vuole senz'altro percuotere Caio, e di questo è pienamente responsabile. Se però Caio perde l'equilibrio, cade e muore battendo la testa, la morte di Caio va oltre quella che era la volontà lesiva di Tizio, e anche oltre le sue previsioni sulle conseguenze della sua condotta. Per cui, non si tratta di omicidio colposo, perché Tizio voleva provocare un danno a Caio, ma non è nemmeno omicidio doloso, perché Tizio non voleva la morte di Caio. È invece omicidio preterintenzionale, perché l'evento che di fatto si è verificato va oltre le intenzioni di Tizio.

Differenza con la colpa cosciente[modifica | modifica wikitesto]

  • Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell'evento, ben distante dal dolo eventuale, chi agisce prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare. Un esempio è dato da Tizio che guida a tutta velocità la macchina e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.
  • Secondo una ricostruzione più rigorosa, la colpa cosciente è caratterizzata dalla previsione dell'evento, in assenza però di una successiva accettazione dello stesso: tale definizione appare a ben vedere più coerente con i caratteri essenziali dell'elemento soggettivo della colpa, evitando inoltre di introdurre nel medesimo concetto elementi a esso estranei e consentendo, in un'ottica classificatoria, di coprire tutte le possibili fattispecie che si possono presentare nel caso concreto[1].

Il dolo alternativo[modifica | modifica wikitesto]

  • Il dolo alternativo è un'altra forma di dolo indiretto e si ha quando l'agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto. Ad esempio Tizio spara a Caio volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo. Tizio si rappresenta come conseguenza della sua azione più eventi tra loro incompatibili.

Giurisprudenza[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b Il caso ThyssenKrupp: problemi in tema di tutela penale del lavoro (Tesi di laurea), su Giurisprudenza penale, 19 ottobre 2015. URL consultato il 18 dicembre 2016.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

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