Giudice per le indagini preliminari
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Questa voce o sezione di diritto non riporta fonti o riferimenti. Commento: poco comprensibile
Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili, secondo le linee guida sull'uso delle fonti.
|
Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale.
La figura del g.i.p. fu introdotta nell'ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del giudice istruttore. Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore), ma provvede solo su istanza di parte; i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività). Egli opera nelle indagini preliminari, fase in cui si raccolgono le prove.
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari. Fra i provvedimenti più importanti del g.i.p. vi è l'ordinanza, utilizzata, fra l'altro, per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.

