Giudice per le indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale. Interviene in determinate procedure, nella fase delle indagini preliminari.
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[modifica] Storia
La figura del g.i.p. fu introdotta nell'ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del giudice istruttore.
[modifica] Poteri
Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore, che li aveva), ma provvede solo su istanza di parte; i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività).
Il g.i.p. è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento, che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento. Gli atti conosciuti dal giudice per le indagini preliminari sono solitamente quelli che il pubblico ministero decide di allegare all'istanza che presenta. Ad esempio, assieme alla richiesta di emissione di un'ordinanza cautelare, il pubblico ministero può scegliere quali atti delle indagini preliminari allegare; il p.m. deve trasmettere, però, tutti gli elementi a favore dell'indagato.
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari. Fra i provvedimenti più importanti del g.i.p. vi è l'ordinanza per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.
[modifica] Riferimenti normativi
[modifica] Bibliografia
- Siracusato et al, Diritto processuale penale, Torino, Giuffrè editore, 1996. ISBN 88-14-05694-3.
[modifica] Voci correlate
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