Archiviazione
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Nel diritto processuale penale si distingue tra Archiviazione e richiesta di archiviazione.
L'archiviazione è l'istituto opposto all'esercizio dell'azione penale : infatti, nonostante nel nostro ordinamento viga il principio di obbligatorietà dell'azione penale, è comunque previsto un istituto che permetta al publico ministero di non esercitare tale azione, quando vi siano determinati requisiti. Questi sono espressamente stabiliti dagli articoli 408, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale.
L'art. 408 comma 1 parla della "infondatezza della notizia di reato": secondo la giurisprudenza e la dottrina, si può parlare di infondatezza quando, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministro non sia in possesso di elementi idonei a sostenere l'accusa nel processo penale e logicamente, si possa dedurre che, in caso di rinvio a giudizio chiesto durante l'udienza preliminare, questa si concluderebbe con una sentenza di non luogo a procedere o, nella fase del processo penale, questo si concluderebbe con una sentenza di assoluzione per mancanza di elementi probatori che giustifichino la condanna dell'imputato. Il secondo comma dell'art.408 c.p.p. è invece dedicato alla persona offesa dal reato e alla sua possibilità di opporsi all'archiviazione
La richieste di Archiviazione è l'atto con cui il Pubblico Ministero, terminate le indagini nei confronti dell'indagato, chiede al giudice (GIP) che l'azione penale non venga perseguita in quanto gli elementi di prova a carico non sono in grado di sostenere l'accusa nel processo.
Da precisare che quando il Pubblico Ministero richiede l'Archiviazione, la competenza a decidere si tale richieste è del GIP (Giudice per le Indagini Preliminari); quando invece il Pubblico Ministero richiede il rinvio a giudizio la competenza a decidere spetta al GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare).
Sia il GIP che il GUP sono del tutto autonomi nella decisione. Possono quindi rifiutare le richieste del Pubblico Ministero.
La sentenza di archiviazione non preclude, per il futuro, un'eventuale riapertura delle indagini che verrà richiesta dal Pubblico Ministero al GIP quando sorgono nuovi elementi idonei a sostenere l'accusa nel processo. A quel punto il Giudice potrà disporre sia direttamente il rinvio a giudizio sia solo la riapertura delle indagini con eventuale poi rinvio a giudizio.

