Giudice del lavoro
Nell'ordinamento processuale italiano il giudice del lavoro si configura come una sezione specializzata istituita nell'ambito della magistratura ordinaria, competente a giudicare in particolari materie.
Competenza[modifica]
Nello specifico, il giudice del lavoro ha competenza in ordine alle:
- Controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.), ossia relative a:
- rapporti di lavoro subordinato privato;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto e rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale (cd. parasubordinazione);
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici esclusivamente o prevalentemente economici;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, se non devoluti dalla legge ad altro giudice;
- Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (art. 442 c.p.c.), ossia relative a tutte le prestazioni previdenziali (pensioni di lavoratori privati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ecc.) o assistenziali (assegni di invalidità, rimborsi sanitari ecc.);
- Controversie in materia di repressione di condotta antisindacale (art. 28, legge n. 300/1970), ossia quelle promosse dalle organizzazioni sindacali contro i datori di lavoro e le Amministrazioni pubbliche che ne ostacolino o limitino in qualsiasi modo l'attività.
Rito ed organi giudicanti[modifica]
Innanzi al giudice del lavoro e della previdenza si applicano le disposizioni del titolo IV libro II del codice di procedura civile, introdotte con la legge n. 533/1973, note come processo del lavoro.
Fino al 2 giugno 1999 le controversie di lavoro e previdenza erano di competenza in primo grado del Pretore in funzione di giudice del lavoro, ed in secondo grado del Tribunale in composizione collegiale in funzione di giudice del lavoro. Dopo tale data, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 51/1998 che ha soppresso l'ufficio del Pretore, la competenza sulle controversie in oggetto è passata in via esclusiva al Tribunale in composizione monocratica (cd. giudice unico) in funzione di giudice del lavoro, in primo grado, ed alla Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro, in secondo grado.