Contratto di lavoro intermittente

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Diritto del lavoro in Italia









  • Organizzazioni Sindacali
    • CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro
    • CISL Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
    • UIL Unione Italiana del Lavoro
    • Cobas Confederazione di Base
    • RdB - CUB Federazione delle Rappresentanze
      Sindacali di Base - Confederazione Unitaria di Base
    • SdL Sindacato dei Lavoratori
    • CISAL Confederazione Italiana dei
      Sindacati Autonomi dei Lavoratori
    • UGL Unione Generale del Lavoro

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Categoria:Diritto del lavoro
Portale: Diritto del lavoro

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "su chiamata".

Indice

[modifica] Istituzione

Il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto in Italia dal D. Lgs. n. 276/2003, meglio noto come Legge Biagi, ed è attualmente disciplinato dagli articoli da 33 a 40. Peculiare la vicenda di questi articoli: abrogati con la Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", al comma 45 dell'art. unico, escludendo, però, i contratti già in essere, e quelli nuovi ma solo del settore turistico e dello spettacolo, purché vi fosse una regolamentazione da parte dei Contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stati reintrodotti dall'art. 39 comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, conv. nella legge n. 133/2008, in modifica quindi della Legge 247/2007, che pertanto con un peculiare effetto di reviviscenza ha prodotto il blocco dei predetti contratti solo dal 1° gennaio 2008 al 24 giugno 2008.

[modifica] Ambito di applicazione

[modifica] Esigenze che giustificano il ricorso al lavoro intermittente

Il contratto di lavoro a chiamata può essere concluso qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo.

Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questo contratto sono di regola stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di previsioni specifiche nel contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite discontinue dalla normativa sull'orario di lavoro, quali, ad esempio:

  • Custodi, guardiani, portinai, personale di sorveglianza
  • Addetti a centralini telefonici privati
  • Receptionist di albergo
  • Addetti alle pompe di carburante
  • Lavoratori dello spettacolo.

Tali limiti non operano in caso di contratto stipulato con lavoratori di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 (anche se già pensionati).

È inoltre ammesso il ricorso al lavoro intermittente durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie.

[modifica] Soggetti interessati

Tutti i datori di lavoro possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente, con il solo limite dei divieti posti ex lege.

Il contratto può essere concluso anche con lavoratori già occupati, anche a tempo pieno, purché siano rispettati i limiti imposti dal D.lgs. 66/03 in merito al riposo settimanale obbligatorio.

Uno stesso lavoratore può concludere più contratti, purché gli impegni assunti contrattualmente non siano tra loro incompatibili.

[modifica] Divieti

Non si può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:

  1. qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi
  2. al fine di sostituire lavoratori in sciopero
  3. nel caso in cui il datore abbia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione (salva diversa disposizione del contratto collettivo)
  4. quando sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale (es. cassa integrazione guadagni - anche in questo caso salva diversa previsione della contrattazione collettiva).

[modifica] Contratto e rapporto di lavoro

[modifica] Contenuto del contratto

Il contratto di lavoro deve necessariamente precisare:

  • Le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro a chiamata
  • La durata del contratto (che può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato)
  • l'indicazione dei tempi e delle modalità con cui il datore può richiedere la prestazione
  • I tempi e le modalità di corresponsione della retribuzione
  • Le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività dedotta in contratto.

Tali indicazioni, che vanno precisate secondo le disposizioni dei contratti collettivi, sono richieste al solo fine probatorio.

[modifica] Trattamento

Al lavoratore "intermittente" deve essere garantito, a parità di mansioni svolte, il medesimo trattamento normativo, economico e previdenziale riconosciuto ai colleghi di pari livello. Il trattamento deve ovviamente essere ridotto in proporzione al minore impiego del lavoratore, specie con riferimento alla retribuzione. Sono proporzionatamente ridotti anche i trattamenti per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali. Spettano invece per intero al lavoratore intermittente sia l'assegno per il nucleo familiare che l'indennità di disoccupazione (per i periodi non lavorati).

[modifica] L'indennità di disponibilità

Qualora il lavoratore si impegni a restare a disposizione del datore in attesa della chiamata (garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità), il datore è tenuto a corrispondergli mensilmente una c.d. indennità di disponibilità. In questi casi, il contratto deve altresì precisare:

  • il preavviso per la chiamata
  • l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità

L'importo minimo dell'indennità è fissato dai contratti collettivi di settore, e non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile.

Su tale importo si calcolano anche i contributi previdenziali.

Il lavoratore che, per malattia o altra causa, si trovi nell'impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore di lavoro.

Se è stata assicurata la disponibilità a chiamata, il lavoratore non può rifiutare di fornire la prestazione senza fondato motivo, pena la perdita dell'indennità e il risarcimento del danno eventualmente arrecato al datore.

[modifica] Voci correlate

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