Orario di lavoro
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Nella legge italiana, per orario di lavoro si intende:
| « qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni » | |
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(d.lgs. n. 66/2003, art. 1, comma 2, lett. a)
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Indice |
[modifica] Riferimenti legislativi
La Costituzione non fornisce alcuna definizione di orario di lavoro né pone limiti, l'art. 36 comma 2 Cost. si limita a rinviare alla legge la fissazione di un tetto massimo di durata giornaliera, e l'art. 2107 cod. civ., a sua volta, fa rinvio a leggi speciali e alla contrattazione collettiva la determinazione temporale della giornata e della settimana lavorativa.
Per lungo tempo la disciplina sull'orario di lavoro è stata dettata dal r.d.l. n. 692/1923 il quale fissava in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali il tetto massimo di esigibilità del lavoro. Lo stesso provvedimento si preoccupava di fissare dei limiti anche al lavoro straordinario, rispettivamente in 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali. Questa disciplina è stata soggetta a parziale revisione dalla legge n. 196/1997 che, seguendo le linee guida tracciate dalla prassi della contrattazione collettiva, ha ridotto l'orario settimanale di lavoro in 40 ore. L'intera disciplina è stata poi sottoposta ad una organica revisione dal d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 la quale, come poc'anzi visto, ha fornito per la prima volta una definizione precisa di orario di lavoro.
[modifica] Ambiti applicativi della nuova disciplina
La nuova disciplina di cui al d.lgs. 66/2003 trova applicazione generale per tutti i tipi di contratti lavorativi, compreso il settore pubblico nonché apprendisti maggiorenni, con alcune eccezioni relative al lavoro di:
- gente di mare
- personale di volo d'aviazione civile
- personale scolastico
Sono inoltre esclusi i lavoratori il cui orario di lavoro, a causa dell'attività lavorativa svolta, non è predeterminato, o è lasciato alla determinazione del lavoratore:
- dirigenti
- personale direttivo di aziende
- personale avente potere decisionale autonomo
- personale addetto alla manodopera familiare
- lavoratori nel settore liturgico
- lavoro a domicilio
- telelavoro
[modifica] Orario "normale" di lavoro
Il d.lgs. 66/2003, riprendendo l'approccio di cui alla legge n. 196/1997, definisce orario normale il limite delle 40 ore settimanali sancito da questo ultimo provvedimento. La contrattazione collettiva potrà, sulla scorta della direttiva 93/104/CE e successiva modifica 2000/34/CE, apportare delle variazioni all'orario settimanale di lavoro (c.d. orario multiperiodale) rapportandolo ad una durata media in relazione ad un periodo predeterminato non superiore all'anno. È inoltre consentito alla contrattazione, in base all'art. 4 d.lgs. 66/2003, di fissare una durata massima dell'orario di lavoro purché non superiore alle 48 ore settimanali (comprensive di straordinario) in relazione ad un periodo non superiore a 4 mesi (periodo che può essere innalzato fino a 6 mesi o fino a 12 mesi se sussistono ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro). Il superamento della soglia delle 48 ore obbliga il datore di lavoro di unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, ad informare tempestivamente la direzione provinciale del lavoro.
[modifica] Orario di lavoro giornaliero
Nella nuova legge non esiste un limite massimo all'orario di lavoro giornaliero, le 8 ore (più un massimo di 2 ore di straordinario) da un vincolo da rispettare per ogni giorno di lavoro diventano una media riferita a un periodo di 4 mesi. Il limite giornaliero, comprensivo di straordinari, si deduce solo indirettamente, in base all'art. 7 che stabilisce che "il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore". Esso sale da 8 a 13 ore di lavoro.
[modifica] Deroghe al limite di 13 ore giornaliere
Nemmeno il limite di 13 ore è tassativo. La contrattazione collettiva o aziendale, il Ministro per decreto possono derogare ili limite giornaliero di 13 ore, purché sia compensato da un orario inferiore nelle settimane successive o da riposi compensativi (art. 17).
[modifica] Pause durante l'orario di lavoro
Il Decreto n. 66/2003 non si esprime in merito allo svolgimento di pause durante l'orario di lavoro. Resta invariata la durata di 45 minuti per la pausa pranzo, per tutte le categorie di lavoratori. Per i turni di lavoro che eccedono le 6 ore al giorno, è fissata una pausa di 10 minuti (art. 8), per la cena, salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva.
[modifica] eccezioni
L'art. 16 del d.lgs. n. 66/2003 prevede espressamente che la disciplina sull'orario settimanale non si applichi nei seguenti casi:
- le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;
- le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
- le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
- le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
- i commessi viaggiatori o piazzisti;
- il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
- il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
- il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
- i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
- le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
- personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
- personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
[modifica] I lavoratori a bordo di navi da pesca marittime
I lavoratori a bordo di navi da pesca marittime godono di un regime differenziato, come sancito dall'art. 18 d.lgs. 66/2003. In questi casi la durata di lavoro media è di 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di un anno. Il numero massimo consentito a bordo è di 14 ore riferito ad una giornata lavorativa o in alternativa di 72 ore settimanali. L'orario di riposo deve essere di non meno 10 ore riferito ad una giornata lavorativa o in alternativa di 77 ore settimanali.
[modifica] Il lavoro straordinario
La disciplina originaria sul lavoro straordinario è contenuta nell'art. 2108 comma 1 cod. civ., con una formula abbastanza eloquente:In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. A fissare dei limiti temporali del ricorso allo straordinario provvedeva ancora il vecchio r.d.l. 692/1923, che sanciva 2 ore giornaliere o 12 ore settimanali, limite la cui fissazione, la legge 196/1997 delegava alla contrattazione collettiva (applicandosi quella legale solo in caso di inerzia) e il cui superamento era consentito nei casi di forza maggiore, pericolo, danno alla produzione o alle persone. Sul punto il d.lgs. 66/2003 provvede ad un riordino generale:
[modifica] Volontarietà dello straordinario
A seguito del Decreto n. 66 del 2003, il lavoro straordinario perde il carattere di volontarietà del lavoratore. Il rifiuto del lavoro straordinario rappresenta insubordinazione contrattuale e giusta causa di licenziamento.
Per via delle'orario medio di lavoro, lo straodinario è retribuito ogni sei mesi, verificando se le ore superano una media di 40 per settimana. In assenza di una durata normale dell'orario di lavoro in 8 ore e di un limite tassativo allo straordinario (due ore al giorno), non sussiste più a priori una ifferenza fra orario e straordinario, e l'interessato non potrebeb nemmeno esercitare in concreto questo diritto.
[modifica] Limiti temporali
Il tetto massimo del lavoro straordinario si riferisce ora alla durata media dell'orario settimanale (che come abbiamo visto prima non può superare le 48 ore settimanali in riferimento ad un periodo di almeno 4 mesi) che in caso di superamento fanno scattare l'obbligo di segnalazione del datore di lavoro impiegante più di 10 dipendenti alla Direzione provinciale del lavoro. La regolamentazione del ricorso viene lasciata direttamente alla contrattazione collettiva, richiamandosi quella legale solo in supplenza:
- preventivo accordo tra datore e lavoratore,
- tetto massimo di 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario è ammesso, in assenza di specifica individuazione della contrattazione collettiva nelle seguenti ipotesi:
- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive,
- casi di forza maggiore,
- eventi particolari.
[modifica] Maggiorazioni retributive
L'art. 2108 cod. civ. prevede che il lavoro straordinario venga retribuito con una maggiorazione rispetto all'orario normale di lavoro. Tale maggiorazione in origine era prevista dal r.d.l. 692/1923 nella misura del 10%, mentre ora l'ammontare viene lasciato alla contrattazione collettiva, la quale può anche prevedere dei riposi supplementari.

