Orario di lavoro
Nella legge italiana, per orario di lavoro si intende:
| « qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. » |
| (d.lgs. nº 66/2003, art. 1, comma 2, lett. a) |
Indice |
Disciplina legislativa [modifica]
La Costituzione non fornisce alcuna definizione di orario di lavoro né pone limiti, l'art. 36 comma 2 si limita a rinviare alla legge la fissazione di un tetto massimo di durata giornaliera.
L'art. 2107 cod. civ., a sua volta, fa rinvio a leggi speciali e alla contrattazione collettiva la determinazione temporale della giornata e della settimana lavorativa.
Per lungo tempo la disciplina sull'orario di lavoro è stata dettata dal r.d.l. nº 692 15 marzo 1923 il quale, all'art. 1, fissava in 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali il tetto massimo di esigibilità del lavoro. Lo stesso provvedimento si preoccupava di fissare dei limiti anche al lavoro straordinario, rispettivamente in 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Questa disciplina è stata soggetta a parziale revisione dalla legge nº 196 del 24 giugno 1997 che, seguendo le linee guida tracciate dalla prassi della contrattazione collettiva, ha posto un tetto all'orario settimanale di lavoro di massimo di nº 40 ore settimanali ed in nº 8 giornaliere.
Il decreto legislativo nº 66 dell'8 aprile 2003 è al momento la normativa italiana più recente in tema di orario di lavoro. Emanato in attuazione della direttive dell'unione europea nº 93/104/CE del 23 novembre 1993 e della direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000 che ha modificato la precedente del '93, ha apportato notevoli cambiamenti, abrogando tutti i limiti alle ore di straordinario giornaliero, settimanale, annuale. Ha introdotto il concetto di orario medio, in base al quale il datore deve pagare la maggiorazione per lavoro straordinario, oltre un certo monte ore per periodo, non più per tutte le ore che superano le 8 giornaliere.
La legge nº 1167-B del 2010 introduce alcune novità, snellendo tra l'altro notevolmente il regime sanzionatorio (art. 7).
Le novità del decreto legislativo 66/2003 [modifica]
Il d.lgs. nº 66/2003 è oggi la principale fonte normativa in tema di l'orario di lavoro, e trova applicazione generale per tutti i tipi di contratti lavorativi, compreso il settore pubblico nonché apprendisti maggiorenni, con alcune eccezioni relative al lavoro di:
- gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE
- personale di volo d'aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE
- personale scolastico
- lavoratori minorenni
Sono inoltre esclusi i lavoratori il cui orario di lavoro, a causa dell'attività lavorativa svolta, non è predeterminato, o è lasciato alla determinazione del lavoratore:
- dirigenti
- personale direttivo di aziende
- personale avente potere decisionale autonomo
- personale addetto alla manodopera familiare
- lavoratori nel settore liturgico
- lavoro a domicilio
- telelavoro
Orario "normale" di lavoro [modifica]
Il d.lgs. 66/2003, riprendendo l'approccio di cui alla legge nº 196/1997, definisce orario normale il limite delle 40 ore settimanali sancito da quest'ultimo provvedimento. Il decreto rimette alla contrattazione collettiva la possibilità, sulla scorta della direttiva 93/104/CE e successiva modifica 2000/34/CE, apportare delle variazioni all'orario settimanale di lavoro (c.d. orario multiperiodale) rapportandolo ad una durata media in relazione ad un periodo predeterminato non superiore all'anno.
È inoltre consentito alla contrattazione, in base all'art. 4 del d.lgs. 66/2003, di fissare una durata massima dell'orario di lavoro purché non superiore alle 48 ore settimanali (comprensive di straordinario) in relazione ad un periodo non superiore a 4 mesi (periodo che può essere innalzato fino a 6 mesi o fino a 12 mesi se sussistono ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro). Il superamento della soglia delle 48 ore obbliga il datore di lavoro di unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, ad informare tempestivamente la direzione provinciale del lavoro.
Definizione di settimana lavorativa [modifica]
Non esiste una nozione rigida di settimana lavorativa, pertanto è da considerare tale ogni periodo di sette giorni. I datori di lavoro hanno la facoltà di far decorrere la settimana stessa a partire da qualsiasi giorno, oppure di considerare settimana lavorativa quella stabilita dal calendario - dal lunedì alla domenica. Tutto ciò è importantissimo per calcolare il limite orario settimanale soprattutto per chi lavora a turni o in settori dove non viene considerata la settimana di calendario - turismo, servizi essenziali, produzioni a ciclo continuo, etc.
Orario di lavoro giornaliero [modifica]
Nella nuova legge non viene definito esplicitamente il limite massimo della durata del lavoro giornaliero, bensì solo di quello settimanale. Viene posto un limite massimo all'orario di lavoro giornaliero, 12 ore complessive, derivanti da un vincolo da rispettare per ogni giorno di lavoro diventano una media riferita a un periodo di 4 mesi. Il limite giornaliero, comprensivo di straordinari, si deduce solo indirettamente, in base all'art. 7 che stabilisce che «il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore».
Pausa giornaliera [modifica]
Il decreto legislativo nº 66/2003 è anche la prima norma italiana che parli esplicitamente di pausa sull'orario di lavoro giornaliero, ed al riguardo prescrive che nel caso l'orario giornaliero ecceda le sei ore, il lavoratore debba beneficiare di un intervallo per la pausa (art. 8), lasciando le cui modalità e la cui durata della stessa alle determinazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Il decreto inoltre dispone che, in difetto di una disciplina da parte dei C.C.N.L., al lavoratore debba comunque essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti, la cui collocazione debba tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 nº 81, G.U. nº 101 del 2008), art. 175, prevede per tutti i lavoratori che operino a un terminale un intervallo di 15 minuti ogni 120 di "applicazione continua al videoterminale" (la disposizione riguarda quindi i c.d. videoterminalisti di cui al d.lgs. 626/1994) da dedicare ad attività non legate al terminale stesso, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva più favorevole per il lavoratore. Le violazioni sono puniti con un'ammenda e un arresto minimo di tre mesi (art. 177, comma a)
Deroghe al limite di 13 ore giornaliere [modifica]
Nemmeno il limite di 13 ore è tassativo. La contrattazione collettiva o aziendale, il Ministro per decreto possono derogare il limite giornaliero di 13 ore, purché sia compensato da un orario inferiore nelle settimane successive o da riposi compensativi (art. 17).
La previsione di tale deroga configura una palese violazione del 2º comma dell'art 36 Cost., il quale attribuisce alla legge il compito di stabilire la durata massima della giornata.
Eccezioni [modifica]
L'art. 16 del d.lgs. nº 66/2003 prevede espressamente che la disciplina sull'orario settimanale non si applichi nei seguenti casi:
- le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, nº 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, nº 473, e successive modifiche;
- le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, nº 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, nº 1955;
- le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
- le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, nº 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
- i commessi viaggiatori o piazzisti;
- il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
- il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
- il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
- i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, nº 154, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, nº 559;
- le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
- personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
- personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
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I lavoratori a bordo di navi da pesca marittime godono di un regime differenziato, come sancito dall'art. 18 d.lgs. 66/2003. In questi casi la durata di lavoro media è di 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di un anno. Il numero massimo consentito a bordo è di 14 ore riferito ad una giornata lavorativa o in alternativa di 72 ore settimanali. L'orario di riposo deve essere di non meno 10 ore riferito ad una giornata lavorativa o in alternativa di 77 ore settimanali.
Il lavoro straordinario [modifica]
La disciplina originaria sul lavoro straordinario è contenuta nell'art. 2108 comma 1 cod. civ., con una formula abbastanza eloquente: In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. A fissare dei limiti temporali del ricorso allo straordinario provvedeva ancora il vecchio r.d.l. 692/1923, che sanciva 2 ore giornaliere o 12 ore settimanali, limite la cui fissazione, la legge 196/1997 delegava alla contrattazione collettiva (applicandosi quella legale solo in caso di inerzia) e il cui superamento era consentito nei casi di forza maggiore, pericolo, danno alla produzione o alle persone. Sul punto il d.lgs. 66/2003 provvede ad un riordino generale:
Volontarietà dello straordinario [modifica]
A seguito del decreto nº 66 del 2003, il lavoro straordinario è stato ulteriormente disciplinato e regolamentato, mantenendo in ogni caso la volontarietà del lavoratore. I vari C.C.N.L. - diversi per ogni settore di attività - trattano specificatamente questo argomento, pertanto non esiste una regola unica e spesso sono migliorativi rispetto alla legge, prevedendo ancora la volontarietà del lavoratore al lavoro straordinario ed il monte ore annuo effettuabile.
Per via dell'orario medio di lavoro, lo straordinario è retribuito ogni sei mesi, verificando se le ore superano una media di 40 per settimana. In assenza di una durata normale dell'orario di lavoro in 8 ore e di un limite tassativo allo straordinario (due ore al giorno), non sussiste più a priori una differenza fra orario normale e straordinario, e l'interessato non potrebbe nemmeno esercitare in concreto questo diritto.
Limiti temporali [modifica]
Il tetto massimo del lavoro straordinario si riferisce ora alla durata media dell'orario settimanale (che come abbiamo visto prima non può superare le 48 ore settimanali in riferimento ad un periodo di almeno 4 mesi) che in caso di superamento fanno scattare l'obbligo di segnalazione, in capo al datore di lavoro, che abbia impiegato all'uopo più di 10 dipendenti, alla direzione provinciale del lavoro. La regolamentazione del ricorso viene lasciata direttamente alla contrattazione collettiva, richiamandosi quella legale solo in supplenza:
- preventivo accordo tra datore e lavoratore,
- tetto massimo di 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario è ammesso, in assenza di specifica individuazione della contrattazione collettiva nelle seguenti ipotesi:
- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive,
- casi di forza maggiore,
- eventi particolari.
Maggiorazioni retributive [modifica]
L'art. 2108 cod. civ. prevede che il lavoro straordinario venga retribuito con una maggiorazione rispetto all'orario normale di lavoro. Tale maggiorazione in origine era prevista dal r.d.l. 692/1923 nella misura del 10%, mentre ora l'ammontare viene lasciato alla contrattazione collettiva, la quale può anche prevedere dei riposi supplementari (anche in alternativa all'eventuale maggiorazione retributiva).
Un decreto del IV Governo Berlusconi del 21 maggio 2008, ha introdotto una tassazione ferma al 10% per le voci variabili del salario, fino a un massimale di 3.000 euro e 30.000 lordi di reddito annuo. La detassazione a favore delle imprese non vincola il datore di lavoro a una maggiore retribuzione del lavoro straordinario o dei premi, non sempre quindi è restituita in parte ai dipendenti[1].
Profili di incostituzionalità [modifica]
Il decreto nº 66/2003 presenterebbe, secondo una interpretazione sindacale, presunti profili di incostituzionalità[2]:
- rispetto ai principi delle leggi delega italiane (nº 39 del 2002 e art. 76 della Costituzione) perché:
- viola due contenuti della direttiva: la clausola di non-regresso ed eccede gli ambiti della direttiva stessa, che non parla di ridefinizione della durata normale dell'orario di lavoro;
- una legge delega o un decreto attuativo non possono intervenire nella definizione delle competenze dei contratti collettivi di diritto comune, che invece il decreto 66/2003 autorizza a derogare al tetto giornaliero di 13 ore di lavoro;
- nel merito:
- il tetto giornaliero di 13 ore di lavoro medie viola l'art. 36, comma 2 della Costituzione ("La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge") che non specifica se trattasi di durata media o di un limite tassativo, ma che come tale è inteso da una consolidata giurisprudenza;
- la durata media dell'orario di lavoro settimanale viola l’art. 6, nº 1, della dir. nº 104 (ora art. 6, lett. a, dir. 2003/88), che prevede un limite interpretabile come tassativo dal testo della direttiva stessa;
- la garanzia di 24 ore consecutive di riposo settimanale , derogabile in base all'art. 9, contraddice una giurisprudenza quarantennale.
Note [modifica]
- ^ Da questa misura sono stati però esclusi i lavoratori con contratti pubblici.
- ^ Studio CGIL
Voci correlate [modifica]
Altri progetti [modifica]
Wikisource contiene opere originali di o su orario di lavoro (normativa italiana)
Collegamenti esterni [modifica]
- Testo della legge 24 giugno 1997, nº 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
- Testo del decreto nº 66 dell'8 aprile 2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (aggiornato al 21/08/2008)
- Testo della Direttiva 93/104/CE
- Orario di lavoro nel Nuovo Soggettario della BNCF
- Legge nº 3128 del 2002,The Working Time (Amendment) Regulations