Riesame
| Riesame (diritto italiano) |
|
|---|---|
| Art.: | 309 c.p.p. |
| Ramo del diritto processuale: | penale |
| Motivo: | impugnazione nel merito di una ordinanza cautelare coercitiva |
| Requisiti formali: | richiesta dall'indagato o dal suo difensore |
| Organo competente: | tribunale del riesame |
| Si invita a seguire lo schema del Progetto Diritto | |
Nel diritto processuale penale italiano, il riesame è un mezzo d'impugnazione concesso al solo destinatario di una misura cautelare coercitiva e al suo difensore. Il termine per presentare la richiesta è di 10 giorni. La presentazione dei motivi è solo eventuale (è un mezzo d'impugnazione totalmente devolutivo). I motivi comunque, se proposti, possono essere presentati sia contestualmente alla richiesta sia successivamente, prima dell'apertura della discussione: in questo caso possono essere anche nuovi rispetto a quelli già presentati.
Gli atti relativi al procedimento devono essere trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente al tribunale entro 5 giorni, il quale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. Si tratta di termini perentori: qualora non siano rispettati, la misura cautelare disposta perde efficacia.
Il provvedimento sulla misura è immediatamente efficace.
[modifica] Riferimenti normativi
[modifica] Bibliografia
- Siracusato et al, Diritto processuale penale, Torino, Giuffrè editore, 1996. ISBN 88-14-05694-3.