Riesame

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Riesame
(diritto italiano)
Art.: 309 c.p.p.
Ramo del diritto processuale: penale
Motivo: impugnazione nel merito di una ordinanza cautelare coercitiva
Requisiti formali: richiesta dall'indagato o dal suo difensore
Organo competente: tribunale del riesame
Si invita a seguire lo schema del Progetto Diritto

Nel diritto processuale penale italiano, il riesame è un mezzo d'impugnazione concesso al solo destinatario di una misura cautelare coercitiva e al suo difensore. Il termine per presentare la richiesta è di 10 giorni. La presentazione dei motivi è solo eventuale (è un mezzo d'impugnazione totalmente devolutivo). I motivi comunque, se proposti, possono essere presentati sia contestualmente alla richiesta sia successivamente, prima dell'apertura della discussione: in questo caso possono essere anche nuovi rispetto a quelli già presentati.

Gli atti relativi al procedimento devono essere trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente al tribunale entro 5 giorni, il quale decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. Si tratta di termini perentori: qualora non siano rispettati, la misura cautelare disposta perde efficacia.

Il provvedimento sulla misura è immediatamente efficace.

[modifica] Riferimenti normativi

[modifica] Bibliografia

  • Siracusato et al, Diritto processuale penale, Torino, Giuffrè editore, 1996. ISBN 88-14-05694-3.
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