Imputato
Imputato è la persona accusata di un reato nell'ambito del processo penale.
[modifica] L'imputato nel procedimento penale italiano
L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle Indagini preliminari. Fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può essere considerato imputato, bensì persona sottoposta alle indagini preliminari (impropriamente detto "indagato"). L'indagato assume la qualifica di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio o ex art. 416 c.p.p. nel caso in cui il reato preveda l'Udienza preliminare, oppure nel caso di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p. per i reati con pena edittale massima non superiore ai 4 anni, più una serie di eccezioni prestabilite che sono:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.
All'imputato viene garantita l'assistenza di massimo due Avvocati difensori. Nel caso in cui l'imputato non nomini un difensore di fiducia, gliene verrà nominato uno d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p.; i difensori possono svolgere investigazioni difensive ai sensi degli artt.391 bis-391 nonies, introdotti nel codice di procedura penale con l'art. 11, Legge 7 dicembre 2000, n. 397. È inoltre prevista una particolare garanzia sulle dichiarazioni auto-indizianti dell'imputato, che non possono essere verbalizzate, in quanto non è consentito aggravare la propria posizione nel Processo, stante il principio nemo tenetur se detegere, in questo caso l'imputato può avvalersi della facoltà di non rispondere e né il Pubblico Ministero né il GIP può obbligarlo a deporre; stante naturalmente la facoltà dell'imputato di confessare. Deve invece essere rispettato il dovere di verità quando l'imputato assume l'ufficio di testimone, ovvero rende dichiarazioni nei confronti altrui che possono portare a un procedimento penale a carico di questi ultimi.
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