Pubblico ufficiale (diritto italiano)
Il pubblico ufficiale è, per il diritto italiano, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.[1]
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[modifica] Normativa di riferimento
Preliminarmente si deve considerare che le preleggi prevedono che coloro che sono estranei alla p.a. e sono incaricati in via eccezionale di svolgere una pubblica funzione sono tenuti a prestare giuramento nelle forme previste dall'art.5 L.23 dicembre 1946 n.478
Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno dell’amministrazione pubblica.
Dopo la Legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione", Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198).
Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente pubblico non è condicio sine qua non per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).
La L. 181/1992 ha ulteriormente definito il concetto di pubblico ufficiale nell'ambito amministrativo introducendo al secondo comma dell'art.357 c.p. la seguente definizione: agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
È pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191).
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171), ma "occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910). Si pensi infatti ai componenti del Seggio elettorale.
Sono pubblici ufficiali coloro che:
- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
- decisionali;
- di certificazione;
- di attestazione;
- di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);
- di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).
L’esercizio di fatto delle pubbliche funzioni, e senza che cioè ci sia stata una investitura formale a mezzo del giuramento e questo solo se non previsto espressamente da una norma di legge, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale quando ci si trovi nelle condizioni stabilite dall'art.357 codice penale o dagli artt.2699 e 2700 codice civile [funzioni amministrative], a patto che non si commetta il reato di usurpazione di pubbliche funzioni(Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di demarcazione tra la liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile.
Tra le funzioni pubbliche devono essere ricomprese anche quelle di natura consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale.(Cass. Pen., Sez. VI, 95/202649)
La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza confusioni, da quella di incaricato di pubblico servizio.
Giova precisare che l'attribuzione della qualità di P.U. non è correlata a quella di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria, che sono figure giuridiche a se stanti che trovano la loro base giuridica di formazione in quella di pubblico ufficiale.
Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione amministrativa della quale il legislatore ha indicato le condizioni che saranno indicative di volta in volta per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che espleta una semplice attività amministrativa materiale.
[modifica] Poteri
Non bisogna equivocare le attribuzioni di poteri con funzioni di ricerca di illeciti amministrativi espressamente demandate dalle leggi. L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce la potestà di coloro [non riconoscendo nessuna pubblica funzione] che sono incaricati di accertare violazioni specificatamente loro demandate dalle leggi.
Questi possono procedere a:
- assumere informazioni;
- ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;
- effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
- eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;
- sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione.
[modifica] Obblighi
Il pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a conoscenza nel corso o a seguito del loro servizio.
Il fatto reato deve essere annotato nelle forme di legge e consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria che provvede ad inoltrarlo al pubblico ministero, con gli atti delle attività d'indagine avviate dopo la denuncia del pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.
Il pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono adempiere agli atti di polizia giudiziaria.
[modifica] Diritto penale
I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione:
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione
- Propria (art. 319 c.p.);
- Impropria (art. 318 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.).
[modifica] Casistica
Esempi di pubblici ufficiali sono:
- il giudice nell'esercizio delle sue funzioni
- gli organi di polizia
- i Vigili del Fuoco
- i militari in servizio
- il capotreno ed il verificatore dei titoli di viaggio delle ferrovie dopo la trasformazione in s.p.a. [2]
- il comandante di una nave
- il pilota d'aereo
- il notaio
- i membri del Seggio elettorale[3]
- l'assistente sociale di un ente pubblico quando opera ai sensi dell'art.344 co.2 codice civile
- il direttore dei lavori di opere pubbliche nel momento dell'amministrazione dei lavori
- i componenti di una commissione di gara d’appalto indetta dalla pubblica amministrazione nelle attività della commissione stessa
- le guardie venatorie nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S. se privato a norma dell'art.27 L.157/1992 o a norma della L.65/1986 se dipendente di un ente montano o locale.
- l'avvocato[4]
- il Curatore Fallimentare[5]
- l'ausiliario del traffico al momento della verbalizzazione di una violazione per cui incaricato dell'accertamento
- il Sindaco quale ufficiale del governo,
- gli ufficiali dell'anagrafe, dello stato civile, e tutti coloro che espletano le funzioni amministrative dello Stato demandate ai comuni previo giuramento e delega del sindaco quale ufficiale del governo,
- i consiglieri comunali, provinciali e regionali riuniti in consiglio,
- il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle proprie funzioni dopo avere assunto gli obblighi del giuramento
- i tecnici e periti (geometri, ingegneri, architetti, forestali, ecc.) degli Organi Centrali e Periferici (Regioni, Province e Comuni) dello Stato aventi funzione di predisposizione e redazione elaborati tecnico-amministrativi nella sovraintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a supporti generali di corrispondenti attività nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche, di difesa e di controllo dell'ambiente.
- i direttori sanitari e i primari di un reparto
- i direttori infermieristici, capo area sanitario e coordinatori di un reparto
- medici ed infermieri al triage del PS
- medici ed infermieri in un reparto in assenza di un superiore.
- il Dirigente scolastico e l'insegnante, in relazione alla specifica attività che viene svolta e alle varie funzioni previste dal loro ruolo, a norma degli artt. 357 e 358 del Codice Penale e di una giurisprudenza consolidata (CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI - SENT. 31/01/2011 N. 715, CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. IV PENALE - SENT. 04/12/2008 N. 45120, CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. VI PENALE - SENT. 03/08/2005 N. 29461, CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. V PENALE - SENT. 23/02/2006 N. 9793, CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. V PENALE - SENT. 16/01/2001 N. 6138).
[modifica] Note
- ^ La definizione di pubblico ufficiale è espressa dall'art. 357 del codice penale
- ^ Sentenza n. 39389/2009 della Corte di Cassazione
- ^ Presidente di seggio, Segretario di seggio e Scrutatore di seggio
- ^ In determinati casi specifici quali nel procedimento di notificazione ex artt. 1-6 della Legge n. 53/1994, il difensore nel compilare la relata di notifica è considerato Pubblico Ufficiale; nonché nell'autentica della firma del cliente nella procura ad litem
- ^ (art. 30 L.F.)
[modifica] Testi normativi
[modifica] Bibliografia
- Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli Editore, 1997. ISBN 88-348-7225-8.
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 88-14-10410-7