Atto pubblico

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Nell'ordinamento giuridico italiano si definisce atto pubblico il documento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui esso è formato.

L'atto pubblico è considerato dal codice civile una prova legale, esso infatti fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Per vincere questa prova, e negare quindi la attendibilità dell'atto pubblico, è necessario che chi vi abbia interesse ricorra ad un particolare procedimento che prende il nome di querela di falso.

Per quanto riguarda l'ambito di efficacia di questa prova, è necessario osservare che il documento non fa piena prova del contenuto (ossia della veridicità) delle dichiarazioni effettuate dalle parti, ma solo della provenienza delle dichiarazioni che le parti abbiamo materialmente fatto quelle dichiarazioni in presenza del notaio.

La nozione penalistica di atto pubblico differisce da quella civilistica, comprendendo non solo gli atti fidefacenti, i quali fanno piena prova fino a querela di falso, ma altresì gli atti non fidefacenti; inoltre, nell'ambito degli atti pubblici rilevanti in materia penale, sono compresi non solo quelli redatti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche gli atti redatti da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

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