Provvedimento

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In diritto il provvedimento è, nel significato più generale del termine, l'atto giuridico adottato nell'esercizio di un pubblico potere, di regola nell'ambito di un procedimento. Così intesi i provvedimenti possono essere emanati nell'esercizio di tutte le funzioni pubbliche - legislazione (o, più in generale, normazione), amministrazione e giurisdizione - e, conseguentemente, si distinguono provvedimenti legislativi (o, più in generale, normativi), amministrativi e giurisdizionali.

Il termine provvedimento viene però frequentemente utilizzato con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati (i destinatari del provvedimento). I provvedimenti così intesi si contrappongono agli atti normativi, i quali possono invece creare norme giuridiche generali (in quanto rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed astratte (in quanto applicabili ad una pluralità indeterminata di casi) e sono, quindi, fonti del diritto. In questo significato più ristretto rientrano i provvedimenti giurisdizionali e quelli amministrativi, ne sono invece esclusi i provvedimenti legislativi (quali le leggi) e i provvedimenti normativi emanati dal potere esecutivo (quali i regolamenti) o dal potere giudiziario (presenti in taluni ordinamenti). Va comunque tenuto presente che il potere legislativo può emanare leggi che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati; in tal caso siamo di fronte ad una legge meramente formale (la cosiddetta legge-provvedimento) priva di contenuto normativo.

Tutti i provvedimenti sono dotati di una particolare forza giuridica, detta imperatività, che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di effetti giuridici ai destinatari, a prescindere dal loro consenso.

Nello stato di diritto, dove vige il principio di legalità, gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole potestà conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme; in caso contrario il provvedimento è invalido e precisamente affetto da illegittimità. Dal principio di legalità discende la tipicità dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'ordinamento giuridico.

[modifica] Bibliografia

  • Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli Editore, 1997. ISBN 88-348-7225-8.

[modifica] Voci correlate

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