Testimonianza

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La testimonianza è la prova consistente nella dichiarazione resa da un terzo, durante un interrogatorio, su fatti dei quali abbia avuto conoscenza, che sono oggetto del giudizio in corso, ad esso ricollegabili o, comunque, rilevanti ai fini processuali.

Il soggetto che rende la dichiarazione è detto testimone o teste. Va però tenuto presente che il primo di questi due termini ha un significato più ampio, denotando anche la persona che assiste alla formazione di un atto giuridico, ad esempio un atto pubblico, a scopo di futura prova (cosiddetto testimone ad actum o strumentale).

Indice

Diritto italiano [modifica]

Nel diritto italiano la testimonianza è un istituto processuale dei rami civile e penale previsto e disciplinato dagli art. 194 e ss.c.p.p., 2721 e ss.Template:C.c. e 244 e ss.c.p.c.. Richiede l'ammissione del giudice, d'ufficio o su richiesta. È rappresentata da una persona diversa dalle parti in causa.

Nel processo civile [modifica]

La testimonianza è tra i mezzi di prova che possono essere esperiti dalle parti in causa, al fine di dimostrare l'accadimento di un fatto che costituisce il fondamento di un diritto che si intende far valere (art. 2697 c.c.). Come per gli altri mezzi di prova non assumibili d'ufficio dal giudice, anche per quanto riguarda l'ammissibilità delle prove testimoniali, occorre nel giudizio ordinario presentare la richiesta al giudice contestualmente alla domanda dell'attore o alla comparsa di risposta del convenuto (artt. 163 e 167 c.p.c.). È ammessa peraltro la possibilità di citare nuovi testimoni quando la controparte ne abbia citati a sua volta ed in genere quando si tratta di fornire prova contraria (art 183 c.p.c.). Nel processo del lavoro invece il principio della domanda è attenuato, ed infatti il giudice può assumere prove testimoniali "senza particolari formalità" ammettendole nel processo anche se presentate nel corso dell'udienza di trattazione, sempreché le ritenga rilevanti e se non ne sia stato prima possibile l'esperimento (artt. 414 e 420 c.p.c.).

Perché la prova per testimoni sia ammissibile da parte del giudice, in ogni caso, si devono osservare le disposizioni del codice civile, le quali escludono di principio l'ammissibilità della testimonianza per la prova di crediti, ma consentono al giudice di derogare a questa regola, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art 2721 c.c.). La stessa regola vale anche per il caso in cui la prova per testimoni sia invocata per provare l'esistenza di un patto successivo, aggiunto o contrario ad un documento scritto, o allo scopo di dimostrare l'avvenuto pagamento del debito o la sua remissione da parte del creditore (art. 2726), mentre invece nel caso in cui il documento sia di data successiva o contemporanea alla data del patto da provarsi, la testimonianza è senz'altro inammissibile (art. 2723 c.c.).

È possibile però provare per testimoni il fatto di aver smarrito o distrutto il documento scritto che costituiva prova a proprio favore, anche nel caso in cui la forma scritta sia obbligatoria per legge. Quando invece la legge richiede la forma scritta solo ai fini della prova di un fatto, la prova per testimoni può essere fornita anche nei casi in cui: vi sia un principio di prova scritta, oppure vi sia stata l'impossibilità morale o materiale di procurarsi un documento scritto (art. 2724 c.c.). Le forme della citazione di testimoni, nel codice di procedura, impongono alla parte di specificare nella richiesta le persone ed i fatti su cui si intende utilizzare la prova per testimoni, componendo una lista, che viene vagliata dal giudice istruttore che può sfoltirla eliminando le testimonianze sovrabbondanti o vietate dalla legge (art. 244-245 c.p.c.). Con sentenza 4-11 Giugno 1975 n° 139 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l'incostituzionalità, tra gli altri, dell'art. 247 c.p.c. ed è quindi venuto meno l'aprioristico divieto generale di testimonianza per il coniuge, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati ad una delle parti da vincoli di affiliazione, lasciando al prudente apprezzamento del giudice la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 248 del 23 luglio 1974 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto disposto all'art. 247 c.p.c. Di conseguenza non e' piu' prevista l'impossibilita' di testimoniare per il coniuge, parenti e affini. Resta fermo quanto previsto all'art. 246 c.p.c. rubricato "incapacita' a testimoniare" e nel quale si afferma che "Non possono essere assunte a testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Si tratta del principio giuridico "nemo testis in causa propria" in base al quale non puo' essere assunta come teste la persona che ha un interesse nella causa. Per la Corte di Cassazione (Cass.civ. n. 11034 del 12/05/2006) deve trattarsi di un interesse personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l'azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio.

Anche nel processo civile si applicano i diritti di astensione previsti nel codice di procedura penale di cui agli artt. 199, 200, 201 e 307 c.p.p.

Nel processo penale [modifica]

La legge stabilisce che il giudice deve esaminare le persone informate dei fatti presi in esame dal processo e le persone che possono risultare utili, per competenze tecniche, all'accertamento della verità. Fatta eccezione per i casi d'incompatibilità previsti dalla legge, il testimone ha l'obbligo di rendere la testimonianza dicendo la verità e niente altro che la verità.

La testimonianza è sicuramente la più debole tra le prove semplici (si dicono semplici quelle prove la cui formazione è coeva allo svolgimento del processo) perché innanzitutto non ha mai efficacia di prova legale: il giudice non può darla per accertata, come avviene nell'ambito delle prove legali, ma ne valuta liberamente il contenuto.

Nonostante ciò la testimonianza è sicuramente il mezzo di prova che più di altri si mostra decisivo nel modello processuale vigente essendo una manifestazioni dell’oralità e dell’immediatezza del rapporto prova-giudice. Dal punto di vista soggettivo è importante sottolineare che la testimonianza viene resa da persone diverse dalle parti processuali, con l’unica eccezione della parte civile laddove corrispondano le figure di persona offesa e danneggiato dal reato.

Testimonianza indiretta [modifica]

Trattasi della «testimonianza della testimonianza» che si verifica laddove in dibattimento il testimone narra non ciò che egli stesso ha veduto ma ciò che gli altri gli hanno narrato d’aver veduto. E’, cioè, la deposizione di colui il quale riferisce un fatto non perché lo abbia visto ma perché gli è stato raccontato. L’art. 195 c.p.p. prevede per l’utilizzabilità della testimonianza indiretta l’indicazione della fonte diretta e l’eventuale ascolto di essa, obbligatorio solo se richiesto dalla parte o se il giudice ne ravvisi la necessità.

Qualora il testimone non voglia o non possa rendere note le generalità della propria fonte ovvero qualora quest'ultima sia tenuta al segreto professionale o d'ufficio, la testimonianza è inutilizzabile ai fini della prova.

Chi ha diritto di astenersi [modifica]

  • I prossimi congiunti dell'imputato (art.307,c.4 c.p.) hanno la facoltà e non l'obbligo di assumere la veste di testimone salvi i casi disposti dall' art.199,c.1 c.p.p.
  • Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.)
  • Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto professionale salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.)
  • I pubblici ufficiali circa materie coperte dal segreto d'ufficio, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 c.p.p.), politico o militare.

Sanzioni per la falsa testimonianza [modifica]

Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale.(art 384 c.p.)

Common law [modifica]

Cardine del sistema anglosassone di common law è l'istituto del subpena, l'ordine emesso dal giudice ma anche dall'avvocato di controparte che agisce in qualità di ufficiale della corte.

Bibliografia [modifica]

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