Sequestro probatorio
| Sequestro probatorio (diritto italiano) |
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| Art.: | 253-segg. c.p.p. |
| Ramo del diritto processuale: | Penale |
| Motivo: | Acquisizione del corpo del reato o di cose pertinenti |
| Requisiti formali: | Decreto motivato dell'autorità giudiziale, d'ufficio o su richiesta |
| Organo competente: | Polizia giudiziaria e PM |
| Si invita a seguire lo schema del Progetto Diritto | |
[modifica] Il sequestro probatorio
Il vigente codice di procedura penale annovera tra i mezzi di ricerca della prova, ovverosia tra gli strumenti appannaggio del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria finalizzati alla ricerca degli elementi di prova, il sequestro probatorio. Esso è strettamente collegato alla perquisizione essendone spesso una diretta conseguenza.
L'Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti (art.253 c.p.p.). Laddove non sia possibile l'intervento tempestivo dell'Autorità giudiziaria è consentito agli ufficiali di Polizia giudiziaria sequestrare i medesimi beni prima che essi si disperdano nelle more dell'intervento del Pubblico Ministero (art. 354 c.p.p.).
Il sequestro riguarda, come detto il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti; in particolare il codice disciplina il sequestro di: corrispondenza, titoli, valori, e somme in conti correnti.
Fondamentale importanza svolge la motivazione del decreto di sequestro, essendo essa ciò che consente di valutare la sussistenza dei requisiti di legge e, dunque, la legittimità del provvedimento.
Contro il decreto di sequestro, infatti, tanto l'imputato quanto la persona cui le cose sono state sequestrate, nonché colei che avrebbe diritto alla restituzione di esse, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. Richiesta, questa, che non sospende l'esecuzione del provvedimento.
I beni sequestrati sono custoditi in cancelleria del Giudice ovvero in segreteria del P.M.; laddove ciò non fosse possibile od opportuno l'A.G. provvede ad indicare altro luogo adatto, nominando all'uopo un custode ed avvertendolo dei suoi doveri e delle responsabilità penali cui va incontro in caso di violazione.
Il sequestro cessa, ovvero deve cessare, laddove vengano meno le esigenze che lo hanno determinato; solitamente all'esito delle indagini preliminari. Nulla toglie infatti che ad esso, sui medesimi beni, possano subentrare i sequestri previsti dalle misure cautelari reali.
[modifica] Bibliografia
Danilo Iacobacci, Necessità e contenuto della motivazione del decreto che dispone il sequestro probatorio, in Annali dell'Università del Molise, 2007, 585 e ss.
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