Detenzione domiciliare
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La detenzione domiciliare è quell'istituto che consente al condannato ad una pena detentiva di scontare detta pena presso la propria abitazione, ovvero in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura e di assistenza.
A differenza degli arresti domiciliari, che sono una misura cautelare, la detenzione domiciliare è dunque un regime di espiazione della pena.
[modifica] Requisiti di applicabilità
Il beneficio della detenzione domiciliare, previsto dall'articolo 47 della legge sull'ordinamento penitenziario, può essere concesso a soggetti che siano stati condannati alla pena detentiva per un periodo non superiore a quattro anni ovvero a quanti, condannati alla detenzione per un periodo superiore a quattro anni, debbano ancora scontare un residuo di pena non superiore a quattro anni.
A tale beneficio possono ricorrere:
- le donne incinte o madri di prole di età inferiore a dieci anni con esse conviventi;
- i padri esercenti la potestà, di prole di età inferiore a dieci anni con essi conviventi, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- le persone in condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari presenti sul territorio;
- le persone di età superiore ai sessant'anni, se inabili, anche parzialmente;
- le persone di età inferiore ai ventun'anni, in presenza di comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
La detenzione domiciliare è la massima misura restrittiva per le donne con figli al di sotto dei tre anni, salvo rari casi (principalmente plurirecidive). Inoltre, il provvedimento intitolato “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori” prevede che le donne incinte e le madri con prole di età inferiore ai 10 anni possano usufruire degli arresti domiciliari dopo aver scontato un terzo della pena, oppure 15 anni nei casi di ergastolo. Il giudice infine può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione della norma anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni.[1]
[modifica] Limitazioni
La legge prevede alcune limitazioni alla concedibilità della detenzione domiciliare. Segnatamente:
- ai detenuti ed agli internati per particolari delitti (quali quelli previsti dagli artt. 416-bis e 630 del Codice Penale, dall'art. 74 del Decreto Presidente della Repubblica n. 309/90, ...) può essere concessa la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia;
- ai detenuti ed agli internati per particolari delitti (quali quelli commessi per finalità di terrorismo) può essere concessa la detenzione domiciliare solo se si possa oggettivamente escludere la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
[modifica] Competenza
L'istanza per essere ammessi al beneficio della detenzione domiciliare deve essere prodotta:
- se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena;
- se il soggetto è già ristretto, al Magistrato di sorveglianza.
In entrambi i casi, l'istanza è trasmessa dal ricevente al Tribunale di sorveglianza, che decide in merito con propria ordinanza, impartendo - in caso di accoglimento - le disposizioni per gli interventi del Centro di Servizio Sociale.
[modifica] Sospensione e revoca
Il Magistrato di sorveglianza può sospendere la detenzione domiciliare:
- quando vengano a cessare i requisiti per poter godere del beneficio;
- quando il soggetto ponga in essere comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione del beneficio;
- quando il soggetto viene denunciato per il reato di evasione;
- quando il Centro di Servizio Sociale dà notizia al Magistrato di sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura.
Nei casi previsti, il Magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza che decide, con propria ordinanza, circa l'accoglimento o il rigetto della proposta di revoca.
[modifica] Riferimenti normativi
La detenzione domiciliare è stata introdotta dall'art. 47-ter della legge 663/86. L'istituto è stato poi più volte modificato attraverso una serie di interventi legislativi.[2]
[modifica] Note
- ^ Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
- ^ Tra gli interventi legislativi che hanno modificato l'istituto della detenzoine domiciliare si ricordano: il Decreto legge n. 152/1991 (convertito in Legge n. 203/1991); il Decreto legge n. 187/93 (convertito in Legge n. 296/93) ed il decreto legge n. 341/00 (convertito in Legge n. 4/01).
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
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