Confisca (diritto penale)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

La confisca, nel diritto penale, indica l'acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione, di determinati beni o dell'intero patrimonio di chi ha commesso un reato. Nell'ordinamento italiano si distingue tra confisca quale misura di sicurezza e confisca quale misura di prevenzione; in ragione del suo carattere particolarmente afflittivo, peraltro, è suscettibile di assumere i crismi di una vera e propria sanzione penale.

Ordinamento italiano[modifica | modifica wikitesto]

La confisca ex art. 240 del codice penale[modifica | modifica wikitesto]

“Confisca. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

  1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
  2. delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”

È il modello generale di confisca.

Natura giuridica: MISURA DI SICUREZZA. Si applica l’articolo 200 c.p. e non l’art 2 c.p.; pertanto essa può essere disposta retroattivamente, quindi anche se al momento del fatto di reato tale misura non era prevista, ma è stata introdotta o modificata successivamente.

Presupposti:

  • sentenza di condanna o, in certe ipotesi, anche applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • non appartenenza della cosa a terzi estranei al reato;
  • pericolosità della cosa o del rapporto tra il reo e la res.

Finalità: di prevenzione, evitare che la disponibilità della cosa tenga viva nel reo l’idea del reato o che comunque ‘il crimine paghi’.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • AA. VV., Codice delle confische e dei sequestri. Illeciti penali e amministrativi, a cura di R. Tartaglia, Neldiritto Editore, 2012.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 39233
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto