Indulto
L'indulto consiste in un provvedimento generale che causa l'estinzione della pena. L'indulto è ispirato in origine a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.
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Nell'ordinamento italiano [modifica]
L'indulto è previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 174 del Codice penale. In senso proprio, è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per la sua approvazione; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale. Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l'amnistia.
L'indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall'amnistia perché si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato. Può essere condizionato, e spesso è appunto condizionato al non commettere altri reati in un periodo, anche abbastanza lungo, immediatamente successivo, pena la revoca del beneficio.
Diversamente dalla grazia, che è un provvedimento individuale, l'indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni di pena.
L'indulto del 2006 [modifica]
Il 29 luglio 2006 il Parlamento ha approvato con un'ampia maggioranza trasversale[1][2] la legge 241/2006 che ha introdotto un provvedimento di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. In particolare è stato concesso un indulto non superiore ai tre anni per le pene detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie.
Sono peraltro esclusi dal beneficio i reati in materia di terrorismo (compresa l'associazione eversiva), strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro di persona, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura e quelli concernenti la mafia. La legge stabilisce anche che l'indulto non si applica alle pene accessorie, come l'interdizione dai pubblici uffici. È prevista inoltre la revoca del beneficio in caso di commissione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo per il quale si riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Papa Giovanni Paolo II, incontrando i due rami delle Camere in seduta congiunta nel corso della XIV Legislatura, aveva chiesto in modo accorato ai parlamentari un "segno di clemenza".
Critiche [modifica]
La votazione sull'indulto - pur avendo raccolto una maggioranza trasversale molto ampia[3][4], è stata accompagnata da polemiche e critiche, all'interno e fuori dalle sedi della politica: in particolare, oltre alle accuse di aver strumentalizzato l'appello di Giovanni Paolo II, le controversie riguardano l'ampiezza del provvedimento che ha riguardato anche reati gravi (ad es. l'omicidio volontario) ma non alcuni reati minori.
Il Csm cinque mesi dopo l'approvazione della legge denunciò che il provvedimento di indulto, azzerando la pena senza estinguere il reato, rendeva comunque necessario il completamento dell'iter processuale, distogliendo le risorse degli uffici giudiziari da altri processi sui quali non di rado gravano concreti rischi di prescrizione[5][6].
Inoltre, alcuni commentatori[senza fonte] hanno stigmatizzato l'indebolimento del principio di certezza del diritto che instillerebbe una maggiore propensione a compiere attività criminose. Tuttavia, va precisato che l'indulto non copre i reati compiuti dopo la promulgazione della legge, i quali sono quindi soggetti alla pena completa ed anzi comportano la revoca del beneficio avuto.
Nonostante ciò, i primi studi quantitativi sugli effetti dell'indulto hanno rilevato dati positivi. Secondo il resoconto della situazione carceraria pre e post-indulto[7] pubblicato dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, nei primi 5 mesi il tasso di recidiva (ossia la percentuale di persone che commettono un altro reato e tornano in carcere) è stato dell'11,9%, contro una media superiore al 30% nei precedenti provvedimenti di indulto. Inoltre il tasso di recidiva è stato più alto tra i cittadini italiani che tra gli immigrati, e tra questi ultimi l'89% dei recidivi hanno avuto la revoca del beneficio per reati legati esclusivamente all'immigrazione clandestina[8].
Altre analisi tuttavia smentiscono l'ottimismo dei resoconti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e mostrano il repentino aumento di alcune tipologie di reati, tra le quali le rapine in banca, nei mesi successivi alla concessione del provvedimento di clemenza[9].
A ottobre 2007 il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ettore Ferrara affermò che entro la prima metà del 2009, se non fosse accaduto qualche fatto nuovo e senza interventi strutturali, avrebbe potuto ripresentarsi la situazione di sovraffollamento carcerario precedente l’indulto, così come in effetti è stato[10].
I provvedimenti di indulto concessi in Italia dal 1 gennaio 1942 ad oggi [modifica]
| Regio decreto 17 ottobre 1942, n. 1156. Concessione di amnistia e indulto |
| Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari |
| Decreto Luogotenente 26 ottobre 1944, n. 17. Concessione di amnistia e indulto per reati in materia finanziaria |
| Decreto Lgt. 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944 |
| Decreto Lgt. 29 marzo 1946, n. 133. Indulto per alcuni reati di mancato conferimento degli ammassi |
| Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari; fu detto amnistia Togliatti |
| Decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 244. Estensione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all'Amministrazione italiana |
| Decreto C.P.S. 1 marzo 1947, n. 92. Amnistia e indulto per reati militari in occasione del giuramento alla Repubblica delle Forze Armate |
| Decreto C.P.S. 8 maggio 1947, n. 460. Amnistia e indulto per reati riguardo ai quali vi è stata una sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra |
| Decreto C.P.S. 25 giugno 1947, n. 513. Amnistia e indulto per reati commessi in relazione con vertenze agrarie |
| D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464. Concessione di amnistia e indulto in materia di detenzione abusiva di armi |
| D.P.R. 26 agosto 1949, n. 602. Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali |
| D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 930. Concessione di indulto |
| D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922. Concessione di amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari; fu detto amnistia Azara |
| D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Concessione di amnistia e indulto per reati con pena reclusiva fino a 3 anni |
| D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283. Concessione di amnistia e indulto per reati in ambito di manifestazioni, con pena fino a 5 anni |
| D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Concessione di amnistia e indulto per reati con pena reclusiva fino a 3 anni, con eccezioni |
| D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744. Concessione di amnistia e indulto per reati con pena reclusiva fino a 3 anni, con eccezioni |
| D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394. Concessione di indulto |
| Legge n. 207, 3 agosto 2003. Concessione del cosiddetto "indultino" |
| Legge n. 241, 31 luglio 2006. Concessione di indulto. |
Note [modifica]
- ^ I gruppi parlamentari che hanno votato contro l'indulto sono stati l'Italia dei Valori (con l'eccezione di un deputato e l'astensione di un altro) nelle file della maggioranza e la Lega Nord e Alleanza nazionale (con l'eccezione di sei senatori e di tre deputati) in quelle dell'opposizione. Il Partito dei Comunisti Italiani, facente parte della maggioranza, si è invece astenuto.
- ^ Per tutti i voti espressi dalla Camera dei deputati nella votazione finale della Seduta n. 28 del 19 luglio 2006 si veda: Votazioni Finali seduta n.28 del 19/07/2006. Camera dei Deputati, XV Legislatura. URL consultato in data 16 giu 2009.
- ^ Elenco dei deputati che hanno votato per la legge 241/2006 dal blog di Antonio di Pietro
- ^ Elenco dei senatori che hanno votato per la legge 241/2006 dal blog di Antonio di Pietro
- ^ Csm e indulto: troppi processi inutili, ora un'amnistia
- ^ Indulto e «ex Cirielli», corto circuito in aula
- ^ Giovanni Jocteau; Giovanni Torrente. Indulto e recidiva - Uno studio dopo sei mesi dall’approvazione del provvedimento (PDF). Ministero della Giustizia. URL consultato in data 11-06-2008.
- ^ Luigi Marini, Sette mesi dopo l'indulto, Lavoce.info, 3 marzo 2007.
- ^ Giovanni Mastrobuoni e Alessandro Barbarino, Crimini e misfatti a un anno dall'indulto, Lavoce.info, 4 settembre 2007.
- ^ Allarme del Dap: «Fra 18 mesi carceri piene»
Testi normativi [modifica]
Voci correlate [modifica]
Altri progetti [modifica]
Articolo su Wikinotizie: La Camera italiana approva l'indulto 27 luglio 2006
Articolo su Wikinotizie: Il Senato italiano approva il ddl sull'indulto 29 luglio 2006
Articolo su Wikinotizie: Napolitano: "Ripensare sistema sanzioni e pene" 31 luglio 2006
Articolo su Wikinotizie: Indulto: primo scarcerato a Catanzaro 1º agosto 2006
Collegamenti esterni [modifica]
- Flavio Piraino, Amnistia, indulto e popolazione detenuta nell'Italia repubblicana, su altrodiritto.unifi.it
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