Diritto internazionale privato

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Il diritto internazionale privato è una branca autonoma dell’ordinamento giuridico statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare il diritto materiale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali. Tale è la funzione delle c.d. "norme di conflitto", disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico. In altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la lex causae in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in Italia di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso).

In un'accezione più estesa, il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della giurisdizione del giudice statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle sentenze straniere e degli atti pubblici resi all'estero da autorità straniere.

A differenza del diritto internazionale pubblico, le norme di diritto internazionale privato, nella loro accezione ristretta o estesa, fanno generalmente parte dell'ordinamento giuridico interno dei singoli Stati nazionali, in quanto sono emanate dai rispettivi organi legislativi e destinate ad essere vincolanti esclusivamente in essi.

Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in Convenzioni internazionali cui l'ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determintato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei).

In entrambe queste ipotesi, la disciplina di conflitto sarà uniforme tra tutti gli Stati aderenti ad una determinata convenzione di diritto internazionale privato o comunque tenuti all'applicazione di una fonte normativa di origine sovranazionale.

L'espressione "diritto internazionale privato" venne coniata, per la prima volta, dal giurista americano Joseph Story nel'opera "Commentaries on the conflict of laws", edita nel 1834.


Indice

[modifica] Il sistema italiano di diritto internazionale privato

Nell'ordinamento giuridico italiano, la principale fonte normativa in materia andava ricercata, fino al 1995, negli art. 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale.

Altre norme erano rinvenibili in alcune disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e nel codice della navigazione.

Nel 1995, all'esito di un articolato iter legislativo, veniva approvata una disciplina organica della materia, contenuta nella s:L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

La legge oggi in vigore riguarda sia le questioni relative alla ricerca del diritto materiale applicabile, sia le classiche problematiche di diritto processuale civile internazionale concernenti la delimitazione della giurisdizione nazionale ed il trattamento dei provveidmenti giurisdizionali e degli atti pubblici stranieri.

Sotto il primo di tali profili, la disciplina delle questioni di diritto internazionale privato in senso stretto è articolata in una parte generale (arrt. 13-19), recante le norme di funzionamento comuni a tutte le disposizioni di conflitto, ed una parte speciale, le cui disposizioni indicano i criteri di collegamento di volta in volta in rilievo per particolari categorie di rapporti (capacità e diritti delle persone (fisiche o giuridiche), rapporti di filiazione, rapporti di famiglia, adozione, incapacità e obbligazioni alimentari, successioni, donazioni, obbligazioni.


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[modifica] Bibliografia

  • Ballarino, Diritto internazionale privato, (Padova, Cedam, III ed., 1999)
  • Barel - Armellini, "Diritto internazionale privato, (Manuale breve)", (Milano, Giuffrè, ult. ed. 2007)
  • Bariatti (a cura di), Commentario - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (L. 31 maggio 1995, n. 218), in Le nuove leggi civili commentate, (1996, n. 5-6)
  • Boschiero, Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, (Torino, Giappichelli, 1996)
  • Boschiero, Il coordinamento delle norme in materia di vendita internazionale (Padova, Cedam, 1991) - Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale
  • Boschiero, La lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto internazionale pubblico e privato, in: Sociologia del diritto, ISSN: 0390-0851. - 2005:2-3(2005), p. 83-155
  • Mengozzi, Il diritto internazionale privato italiano(Napoli, Editoriale scientifica, 2004)
  • Mosconi, Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e contratti, (Torino, Utet, 1996)

[modifica] Fonti

Le principali fonti di diritto internazionale privato in Italia sono:

  • il regolamento 44/2001 entrato in vigore il 1° marzo 2002 (che recepisce la convenzione di Bruxelles), il quale concerne i criteri comuni di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (escluse le materie relative al fallimento e dei rapporti di famiglia). Si applica a tutti i soggetti che hanno domicilio presso i paesi membri dell’Unione Europea tranne la Danimarca, per i rapporti sorti dopo il 1° marzo 2002;
  • il regolamento CE n° 2201/2003 entrato in vigore il 1° agosto 2004, che concerne i criteri di giurisdizione comuni in tutti gli stati membri della Unione Europea, relativi ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi, all’annullamento del matrimonio e per le domande connesse e conseguenti relative alla patria potestà. Tale regolamento ha abrogato il vecchio 1347/2000, entrato in vigore il primo marzo 2001;
  • il regolamento CE n° 1346/2000 riguardante i criteri di giurisdizione del fallimento, entrato in vigore dal 31 maggio 2002;
  • la legge 218/95 limitatamente alla parte in cui recepisce la convenzione di Bruxelles del '68. La Convenzione concerne i criteri comuni di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ad esclusione del diritto fallimentare e dei rapporti familiari), si applica a tutti i rapporti sorti prima del 2002, nei confronti degli Stati firmatari della stessa, e, posteriormente al 1° marzo 2002, solo nei confronti della Danimarca. Tuttavia, nelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione, la giurisdizione italiana sussite anche allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente.
  • la legge 218/95 lato sensu (comprendente cioè, sia le disposizioni in recepimento della convenzione, sia le disposizioni estese agli stati extracomunitari) si applica nei confronti di tutti gli stati extracomunitari, nelle materie stabilite da essa e introduce propri criteri di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni.

[modifica] Collegamenti esterni

Sito ufficiale dell'Unidroit, organizzazione per l'unificazione del diritto internazionale privato

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