Diritto d'autore italiano

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Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici.

È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile. Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana, l'impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato.

Indice

[modifica] Opere tutelate

Gli artt. 1-5[1] della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, e cioè opere appartenenti:

Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE[2] e 91/250/CEE[3] inoltre, sono ricompresi nell'elenco:

[modifica] Opere creative

Nelle opere scritte da più persone talvolta è difficile capire chi è l’autore e come si regolano i rapporti tra i diversi coautori. Esistono diverse tipologie di opere complesse:

  • Opere creative semplici
  • Opere composte
  • Opere collettive
  • Casi particolari

[modifica] Opere creative semplici

Sono le opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, ovvero dove non è possibile distinguere il lavoro di ogni singolo autore (esempio la pag di wikipidia o libro scritto a 4 mani).

In mancanza di un accordo scritto,l’art 10 sancisce che il diritto d’autore spetta in parti uguali a tutti gli autori dell’opera. La pubblicazione, la modificazione, o una nuova utilizzazione devono essere decise da tutti gli autori e sono diritti esclusivi degli autori, ma in caso di ingiustificato rifiuto, possono essere autorizzate dall’autorità giudiziaria. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, art 4 prevede che vengano protette anche le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni in una diversa forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte. L’opera modificata deve essere sufficientemente creativa da poter essere considerata essa stessa un’opera creativa.

In base all’art7 l’autore della modifica è il titolare dei diritti riguardo l’opera modificata. La modificazione ovviamente deve essere essa stessa un’opera creativa. È necessario però prima della modifica fare un accordo che sancisca i rispettivi diritti, che saranno poi quelli che uno può esercitare.

[modifica] Opere composte

Riguarda gli elaborati creati dall’unione di diverse categorie di opere (es parole e musica). L'art. 33 afferma che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli (34, 35,36). Le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi.

L’art 34 si occupa dei rapporti tra l’autore della parte musicale e quello del testo, nelle composizioni musicali con parole. Il diritto di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale eccetto i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto di utilizzazione economica viene ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nei comma successivi vengono presi in considerazione alcuni tipi di opere musicali: • Opere liriche: si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. • Operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali,: i contributi hanno lo stesso valore. I collaboratori hanno il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera(art 34 comma 5). L’autore della parte letteraria non può congiungere la propria opera ad altri testi musicali eccetto che in alcuni casi previsti dall’art 35:

  1. Se dopo la consegna del testo definitivo della parte letteraria al compositore, questi non lo pone in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica;
  2. Se dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel punto precedente.
  3. Se dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o di altra composizione.

Il compositore nei casi 2 e 3 è libero di utilizzare la musica.

L'art. 36 regola alcuni casi previsti all'articolo precedente. Nel 1°caso l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità senza pregiudizio dell'eventuale azione dannosa a carico del compositore (primo comma).Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita senza il consenso di entrambi i collaboratori(secondo comma). Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.(art 37 comma1).Per le seguenti categorie di opere valgono comunque i due articoli precedenti.

[modifica] Opere collettive

Si tratta di opere scritte mediante l'unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. Le opere collettive quindi,a differenza di quelle composte hanno un coordinatore che sceglie, decide e coordina il lavoro delle diverse parti dell’opera (Art 3). Un esempio potrebbero essere: le enciclopedie, i giornali, le antologie, le riviste ecc… Le diverse parti sono considerate come opere creative il cui diritto di singola utilizzazione spetta a ogni singolo autore, ciò permette quindi agli autori delle singole parti dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite dell'osservanza dei patti convenuti.(art38 comma2). Inoltre l’art 40 sancisce che il collaboratore di opera collettiva (eccetto rivista o giornale) ha diritto che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Gli articoli 4 e 7 trattati nelle opere creative semplici valgono per tutte le opere creative.

[modifica] Casi particolari

Opere cinematografiche (art 44-50) Sono considerate sia un'opera collettiva in quanto c’è un soggetto che coordina tutti, sia composta perché creata da parti e contributi molto diversi. In questo caso il diritto d’autore spetta al produttore e durano fino a 70 anni dopo la morte di tutti gli autori.Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella pellicola. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

Per approfondire, vedi la voce Diritto sull'opera cinematografica.

[modifica] I diritti dell'autore

Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica[4] in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).

L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.

Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:

  • pubblicazione
  • riproduzione
  • trascrizione
  • esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
  • comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni on demand)
  • distribuzione
  • traduzione e/o elaborazione
  • vendita
  • noleggio e prestito.

Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.

Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali.

[modifica] Diritto morale

Mira a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione con una corretta comunicazione agli altri delle sue opere.

I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici). Nonostante l'alienabilità del diritto morale, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22.2 L. 633/41). I diritti morali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" (art.23 L. 633/41).

Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà:

  • A) Il diritto alla paternità dell'opera. (art. 20 L. 633/41 )
    • L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
    • L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore (art. 21.1 L. 633/41).
    • Il diritto di paternità si estende anche al potere di pretendere che il nome dell'autore venga indicato sull'opera; tuttavia questa facoltà non ha carattere inderogabile ma dipende dall'opera e dagli accordi presi (per esempio nel caso di opere collettive, gli autori dei singoli contributi possono accordarsi sull' omissione del nome; in tal caso l'autore non può pretendere il contrario ma può solo dichiararsi autore del contributo e indicare il proprio nome in caso di utilizzazione separata del contributo).
    • L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
    • Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
    • Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.
    • Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore. Precisamente: " Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri" (art. 24.1 L. 633/41).
  • B) Il diritto all'integrità dell'opera.( art. 20 L. 633/41)
L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico.
La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
Nel valutare se la modificazione dell'opera sia di pregiudizio all'onore a alla reputazione dell'autore è necessario far conciliare e tener conto delle esigenze di carattere tecnico sorte nel corso della realizzazione dell'opera o delle esigenze pratiche del committente che l'opera non ha soddisfatto.
In particolare:
  • "nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata" (art. 20.2);
  • nelle opere cinematografiche al produttore è attribuita " la facoltà di apportare alle opere cinematografiche le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico" (art. 47 L. 633/41);
  • negli articoli di giornale al direttore è attribuita la facoltà di " introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale" (art. 41 L. 633/41).
Gli atti a danno dell'opera cui l'articolo 20 si riferisce ("..di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa..") sono modalità di utilizzazione e quindi di riproduzione o comunicazione dell'opera che senza modificare l'opera ne falsano la percezione.
Alcuni esempi di danno all'opera sono i seguenti:
  • la diffusione televisiva di opere cinematografiche con ripetute interruzioni pubblicitarie;
  • l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di prodotti;
  • presentazione dell'opera in un contesto che ne trasformi negativamente il significato;
  • rappresentazione ed esecuzione dell'opera che ne falsi del tutto lo spirito.
L'art. 142 L. 633/41 e l'art. 2582 del codice civile stabiliscono che l'autore può domandare il ritiro dell'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali.In tal caso l'autore ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.Questo diritto è inalienabile e irrinunciabile ma a differenza degli altri diritti morali, dopo la morte dell'autore non può essere esercitato dai familiari; precisamente "è personale e non trasmissibile "(art 142.2).
  • D) Il diritto d'inedito.
Controversa è la questione di far derivare dall'art.142 L. 633/41 il diritto dell' autore di impedire la prima pubblicazione dell'opera, recendo dai contratti con cui egli abbia disposto dei diritti di utilizzazione.

Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.

[modifica] Diritti di utilizzazione economica

I diritti patrimoniali, detti anche diritti di utilizzazione economica, fanno parte della legge sul diritto d'autore. La norma che stabilisce cosa sono i diritti patrimoniali è l'art. 12 Legge 22 aprile 1941 n. 633: secondo questo articolo, l'utilizzo economico dell'opera può avvenire in ogni forma e modo. Inoltre, la prima forma di pubblicazione viene considerata come prima forma di esercizio di un diritto di utilizzazione.

Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41). Tale durata non vale in tutto il mondo ed è stata introdotta in Italia nel 1996.

I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in taluni casi, degradati a diritti a compenso in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi. L'articolo 27 specifica che, in caso di opera anonima o pseudonima, essa gode della riserva dei diritti di utilizzazione economica fino al settantesimo anno dopo la data di prima pubblicazione; se entro tale termine l'autore si rivela, vale l'articolo 25.

I diritti di utilizzazione economica, detti anche diritti patrimoniali, sono raggruppati in 3 categorie:

Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio dell'altro (art 19.1).

[modifica] Diritti di riproduzione e distribuzione

L'autore può esercitare i seguenti diritti esclusivi per autorizzare, o no, azioni sulla sua opera.

1) Riproduzione (art. 13 L. 633/41).

Si riferisce alla realizzazione di copie, temporanee o no, dell'opera, non solo su supporti materiali ma anche digitali. Le copie temporanee per la trasmissione su reti o per un utilizzo legittimo dell'opera, costituiscono un'eccezione alla regola (art. 68-bis L. 633/41). Il diritto di riproduzione comprende la riproduzione coni soli mezzi autorizzati dall'autore. Ogni mezzo di riproduzione è indipendente dagli altri, secondo il principio di indipendenza dei diritti espresso nell'articolo 19.1. La riproduzione non comprende la distribuzione: i due concetti non sono legati tra loro. Secondo l'art. 68.3 è consentita la riproduzione “mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo” purché si rispetti il limite del 15% del volume o fascicolo.

2) Trascrizione (art. 14 L. 633/41).

Riguarda l'uso dei mezzi specifici per la trasformazione dell'opera in forma scritta o riprodotta. Tali mezzi sono indicati nell'articolo precedente.

3) Distribuzione (art. 17 L. 633/41).

L'autore gode del diritto di messa in commercio o in circolazione della propria opera. Una volta che la specifica copia dell'opera è stata messa in commercio, sotto autorizzazione dell'autore, sono legittime le distribuzioni di copie successive. Il diritto di distribuzione si esaurisce con la prima vendita o atto di trasferimento della proprietà effettuati nei territori degli Stati della Comunità Europea. Il principio di esaurimento è valido solo all'interno dell'Unione Europea. Non si applica per la messa a disposizione del pubblico dell'opera (art 17.3) e per la “distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.”(art. 17.4)

Per le opere figurative esiste un diritto di seguito: l'autore ha diritto ad “una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica” (art. 144 L. 633/41).

4) Noleggio e prestito (art. 18-bis L. 633/41).

Riguarda l'autorizzazione che può essere concessa per il prestito o il noleggio ad opera di terzi. È un diritto esclusivo che viene mantenuto dall'autore anche dopo la vendita (art. 18-bis.4). Per “noleggio” si intende la messa a disposizione per un determinato periodo e a fronte di un pagamento, mentre con “prestito” si indica la libera messa a disposizione fatta da istituzioni pubbliche.

Anche in caso di cessione di questo diritto a "un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento" (art. 18-bis.5), l'autore dell'opera noleggiata ha diritto a un equo compenso.

L'esercizio di tale diritto non riguarda il prestito privato e le biblioteche statali. Questo ultimo caso è regolamentato dall'art. 69.1 L.633/41: non è necessaria l'autorizzazione dell'autore per il "prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale".

[modifica] Diritti di comunicazione al pubblico

1) Esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico (art.15 L.633/41).

Questi diritti hanno per oggetto l'esecuzione, la rappresentazione e la recitazione in pubblico "dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale" (art. 15.1).

È necessario distinguere alcune nozioni:

  • Esecuzione: si intende per opere musicali e drammatico-musicali con assenza di azione scenica;
  • Rappresentazione: riguarda le opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche nella quali è presente l'azione scenica;
  • Recitazione: indica la dizione, senza un'azione scenica, di opere letterarie o drammatiche.

Esistono poi delle forme atipiche:

  • Rappresentazione o esecuzione di un'opera fissata: ad esempio la riproduzione pubblica di un CD oppure di una pellicola;
  • Esposizione in pubblico di opere figurative.

Sono escluse le forme di comunicazione considerate non pubbliche, cioè l'esecuzione, la rappresentazione e la recitazione che avvengano nella cerchia familiare (art. 15.2), nei centri sociali o istituti di assistenza e nelle associazioni di volontariato (art.15.3), purché non vengano effettuate per scopi di lucro.

L'autore ha diritto ad un compenso in caso di "esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse". L'ammontare della remunerazione è stabilito periodicamente dall'accordo tra la SIAE e i rappresentanti dell'associazione sindacale competente.(art. 58 L. 633/41).

2) Comunicazione a pubblico distante (art. 16 e 16-bis L. 633/41).

Secondo l'articolo 16 L. 633/41, è un diritto esclusivo dell'autore, la comunicazione dell'opera al pubblico,"su filo e senza filo", attraverso l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, radio, televisione e analoghi). Sono comprese la trasmissione via satellite e la ritrasmissione via cavo. Queste due modalità di diffusione vengono ben definite e descritte nell'articolo 16 bis, dove vengono specificate le nozioni di satellite, comunicazione al pubblico via satellite e ritrasmissione via cavo.

La messa a disposizione dell'opera al pubblico rientra nell' articolo 16 e garantisce a ciascuno la possibilità di avere accesso all'opera, in ogni tempo e luogo.

Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con nessun atto di comunicazione e messa a disposizione (art 16.2).

[modifica] Diritti di traduzione ed elaborazione

L'articolo 18 LDA conferisce all'autore le seguenti facoltà esclusive:

  • A) Traduzione dell'opera
    • ”Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto” (art. 18.1 L. 633/41).
  • B) Elaborazione dell'opera
    • All'autore spetta il diritto di effettuare qualsiasi tipo di modifica (creativa e non) all'opera (art. 18.3 L. 633/41), inoltre può compiere “tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste dall'art.4” (art. 18.1 L. 633/41).
      L'articolo 4 LDA tutela le seguenti elaborazioni di carattere creativo dell'opera:
      • le traduzioni in altra lingua;
      • le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica;
      • le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria;
      • gli adattamenti;
      • le riduzioni;
      • i compendi;
      • le variazioni non costituenti opera originale.
    • L'autore può impedire che altri non autorizzati possano plagiare, contraffare o elaborare abusivamente la sua opera. Le elaborazioni creative frutto di un accordo tra l'autore dell'opera originale e l'elaboratore sono tutelate dall'articolo 4 LDA, “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria” (art. 4 L. 633/41).
      L'elaboratore è riconosciuto come autore dell'elaborazione, “nei limiti del suo lavoro” (art. 7 L. 633/41).
    • Il secondo comma dell'articolo 18 LDA stabilisce all'autore il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
    • Eccezioni:
      • Per quanto riguarda le opere architettoniche, "l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione" (art. 20.2 L. 633/41).
      • Per quanto riguarda gli articoli di giornale, "il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale" (art. 41.2 L. 633/41).
      • Per quanto riguarda le opere cinematografiche, "il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico" (art. 47.1 L. 633/41).
      • Per quanto riguarda i software, sono concesse la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, se necessarie "per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correziode degli errori" (art. 64-ter.1) o "indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente" (art. 64-quater.1 L. 633/41).
      • Per quanto riguarda le banche dati, sono concesse al legittimo utente tutte le modifiche necessarie per "l'accesso al contenuto della stessa banca dati e per il suo normale impiego" (art. 64-sexies.2 L. 633/41).

[modifica] Opere o parti di opere soggette al libero utilizzo

Secondo il diritto d'autore italiano, talune opere possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate; questi alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt. 65-71 quinquies[5] della legge n. 633/41):

  • articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali; possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata (per esempio tramite la diffusa indicazione "tutti i diritti riservati") e vengano indicati
    • nome della rivista/giornale,
    • data e numero della rivista/giornale,
    • nome dell'autore (se l'articolo è firmato);
  • discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
    • la fonte,
    • il nome dell'oratore,
    • la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso.

Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne consentono la libera utilizzazione; in particolare:

  • il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati:
    • titolo dell'opera
    • autore
    • editore
    • eventuale traduttore.

[modifica] L'articolo 70

L'art. 70 della legge sul diritto d'autore prevede il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di una qualsiasi opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, «nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera».

La dottrina tradizionale e la giurisprudenza hanno però dato una lettura fortemente restrittiva alle utilizzazioni libere, considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di fair use che permette la riproduzione di opere per scopi educativi o scientifici ed è, per contro, più volte rimarcata la necessità di non far concorrenza economica all'autore nell'uso delle opere.

In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore anche per l'utilizzo di opere coperte in attività didattiche, si è aperto un dibattito sull'introduzione del fair use in Italia, sulla falsariga di quello statunitense e del fair dealing di Common law. D'altro canto, il Parlamento dell'Unione Europea in sede di approvazione della direttiva sull'armonizzazione delle norme penali contro la pirateria informatica (Ipred2), aveva già sottolineato la particolarità delle esigenze didattiche o scientifiche. Quest'introduzione trova resistenza negli interpreti e nella giurisprudenza italiani, sebbene agli inizi del 2008 il governo italiano in risposta ad una interrogazione parlamentare del senatore Bulgarelli, abbia affermato che il testo dell'art. 70 debba interpretarsi in senso sostanzialmente analogo al fair use degli Stati Uniti.[6]

Oltre alle libere utilizzazioni previste dall'art. 70, la normativa naturalmente non prevede restrizioni all'uso delle "licenze libere" internazionali.

[modifica] Il comma 1-bis

Un criticato[7] passo verso le tutele alla didattica previste dal fair use si è ravvisato nella modifica legislativa approvata con la legge n. 2/08, il cui art. 2 ha aggiunto all'art. 70 della legge n. 633/1941 il comma 1-bis, secondo cui è consentita «la libera pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico». Le critiche, in particolare, vertevano sull'ambiguità e genericità[8] del testo.

A seguito di tale aggiunta, il giurista Guido Scorza e l'editorialista Luca Spinelli hanno promosso un'iniziativa nazionale per la sua definizione e l'introduzione di alcune ingenti liberalizzazioni nel diritto d'autore italiano[9]. L'iniziativa, sostenuta da personalità della ricerca e della politica italiana (Elio Veltri, Fiorello Cortiana, Mauro Bulgarelli, Salvatore Gaglio, Bruno Mellano ed altri), ha portato ad una proposta di decreto attuativo ai ministri per i beni e le attività culturali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

[modifica] I programmi per elaboratore

Per approfondire, vedi la voce Software.

La tutela dei programmi per elaboratore è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con il D. lgs. 518 emanato il 29 dicembre 1992[10] che novella la legge 633/41, in seguito al recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. La novella del 1992 aggiunge al Capo IV del Titolo I la sezione VI (Programmi per elaboratore), che si apre con l'articolo 64-bis; il software viene equiparato ad un'opera intellettuale ed introdotto, quindi, tra le opere protette dal diritto d'autore. L'art. 6 del D.Lgs. 518/92 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
La LDA protegge i programmi per elaboratore sia nella loro forma di codice sorgente, ovvero nel linguaggio in cui sono scritti, sia nella forma di codice oggetto, intesa come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.
Sono esclusi dalla tutela della LDA “le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce” (art. 2 punto 8 L. 633/41). In campo europeo, successive modifiche alla tutela del software vengono apportate dalle direttive 92/100/CEE[11] e 93/98/CEE.
La prima, all'articolo 3, precisa che per il noleggio di programmi per elaboratore o loro copie rimangono vigenti le preesistenti disposizioni (art. 4 lett. c) della direttiva 91/250/CEE, la seconda, sulla armonizzazione dei termini di durata del diritto economico d'autore, con l'articolo 11, abroga l'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE, che stabiliva una durata di 50 anni dei diritti economici per il software.
Secondo i principi generali della LDA all'autore spettano i diritti morali e quelli patrimoniali, tuttavia, quando la creazione di un software rientra nelle mansioni del lavoratore dipendente, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro (art. 12-bis L. 633/41), mentre i diritti morali appartengono all'autore effettivo.
L'articolo 64-bis definisce alcuni dei principali diritti di utilizzazione economica, in particolare l'autore ha il diritto di effettuare o autorizzare:

  • ”la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma” (art. 64-bis lett. A L. 633/41);
  • ”la traduzione, l'adattamento o la memorizzazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore” (art. 64-bis lett. B L. 633/41);
  • ”qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso” (art. 64-bis lett. C L. 633/41).

Come per ogni altra opera tutelata dal diritto d'autore, il titolare dei diritti sul software ha le facoltà esclusive di:

  • esecuzione e rappresentazione in forma pubblica, secondo l'articolo 15 LDA;
  • comunicazione al pubblico dell'opera, secondo l'articolo 16 LDA;
  • pubblicazione in raccolta dell'opera, secondo l'articolo 18 LDA.

Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività:

  • uso e correzione degli errori se sono necessari per corretto funzionamento del software (art. 64-ter L. 633/41);
  • creazione di una copia di backup, “qualora tale copia sia necessaria per l'uso” (art. 64-ter.2 L. 633/41);
  • studio del funzionamento del programma, “allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso” (art. 64-ter.3 L. 633/41);
  • riproduzione, traduzione e modifica del codice del software, se sono “necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente” (art. 64-quater.1 lett. A L. 633/41).

I diritti patrimoniali sui programmi per elaboratore, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla LDA, "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte" (art. 25 L. 633/41).

Il titolare dei diritti trasferisce all'utente la possibilità di servirsi del software proprietario attraverso licenze d'uso, che stabiliscono i diritti e gli obblighi degli utilizzatori.
Alla diffusione del software proprietario si contrappone la concezione di software libero, promossa dalla Free Software Foundation fondata da Richard Stallman.

[modifica] Le banche dati

Per approfondire, vedi la voce Database.

Le banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore, ai sensi dell D. lgs. 6 maggio 1999, n.169[12] attuativo della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, e sono definite come “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2 n.9 L. 633/41).
Le modifiche alla LDA introducono al Capo IV del Titolo I la sezione VII (Banche di dati), che si apre con l'articolo 64-quinquies; alla legge viene aggiunto anche il Titolo II-BIS “Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati – Diritti ed obblighi dell'utente”. I database sono tutelati sia come opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1.2 L. 633/41), sia come bene prodotto grazie a rilevanti investimenti di denaro, tempo o lavoro, "indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti" (art. 102-bis.3 L. 633/41). Nel primo caso agisce il diritto d'autore, il creatore della raccolta è il titolare delle facoltà esclusive di natura patrimoniale e morale limitatamente all'opera, non al contenuto, poiché “la tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto” (art. 2 n.9 L. 633/41).
Secondo l'articolo 64-quinquies LDA l'autore può effettuare o autorizzare:

  • "la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art. 64-quinquies lett. A L. 633/41);
  • la traduzione (se il contenuto è di pubblico dominio), l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica (art. 64-quinquies lett. B L. 633/41);
  • "qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati” (art. 64-quinquies lett. C L. 633/41);
  • "qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art. 64-quinquies lett. D L. 633/41);
  • l'utilizzazione economica dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b) (art. 64-quinquies lett. E L. 633/41).

Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività:

  • l'accesso e la consultazione (non la riproduzione) svolte per finalità didattiche o di ricerca scientifica (art. 64-sexies lett. A L. 633/41);
  • l'uso per fini di sicurezza pubblica o nell'ambito di una procedura amministrativa o giurisdizionale (art. 64-sexies lett. B L.633/41);
  • le operazioni indicate all'articolo 64-quinquies LDA se compiute da un utente legittimo e necessarie per l'accesso al contenuto della raccolta (art. 64-sexies lett. B,2 L. 633/41);

I diritti patrimoniali sui database, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla LDA, "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte" (art. 25 L. 633/41).

La tutela della banca dati come bene giuridicamente rilevante, anche non costituente opera creativa, è definita all'articolo 102-bis LDA.
Secondo l'articolo in questione, il costitutore della banca di dati, ovvero colui che ha effettuato investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati, cittadino o residente nel territorio dell'Unione Europea (art. 102-bis.4 L. 633/41), è titolare di un diritto sui generis e può:

  • "vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa" (art. 102-bis.3 L. 633/41), ma non se eseguite dalle "biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale" (art. 69.1 L. 633/41);
  • non consentire "l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati" (art. 102-bis.9 L. 633/41).

La durata del diritto del costitutore è di 15 anni:

  • "dal 1° gennaio del'anno successivo alla data del completamento" (art. 102-bis.6 L. 633/41);
  • "dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico", nel caso questa sia avvenuta prima dello scadere dei 15 anni dal completamento (art. 102-bis.7 L. 633/41).

La durata del diritto è rinnovabile in caso di modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati (art. 102-bis.8 L. 633/41).

Il legittimo utente è tenuto a non "arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca" (art. 102-ter.1 L. 633/41) e a non "eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati" (art. 102-ter.2 L. 633/41).
Il legittimo utente può, invece, effettuare l'estrazione o il reimpiego di part non sostanziali del contenuto "per qualsivoglia fine" (art. 102-ter.3 L. 633/41).

[modifica] Le "Edizioni nazionali"

Una particolare disciplina speciale è prevista per le cosìddette edizioni nazionali: che si hanno quando lo Stato od enti culturali particolarmente qualificati intendono onorare una personalità del mondo dell'arte o della scienza pubblicando l'opera omnia o una sua sezione particolarmente interessante (ad esempio i carteggi).

In tal caso il ministro con proprio decreto provvede alla costituzione di una commissione per affrontare i problemi scientifici della fissazione di un testo critico ed altresì gli aspetti operativi.

La particolare situazione delle Edizioni nazionali, che richiedono evidenti contemperamenti dell'ordinaria legislazione in tema di diritto d'autore con le esigenze culturali dell'intera nazione ha spinto il legislatore del 1942 a dedicare ad esse apposite norme:

L'art. 11 della legge del diritto d'autore dispone: «Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni». Il successivo articolo 29 disciplina gli aspetti economici della questione, sancendo che per 20 anni i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettano alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici o accademie che hanno promosso l'edizione nazionale. Uno speciale regime, con esclusiva ridotta a due anni, spetta invece alle accademie e agli altri enti pubblici culturali per le comunicazioni e le memorie da essi pubblicate. Trascorso il regime speciale torna ad applicarsi la normativa ordinaria.

[modifica] Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

Sono una serie di diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore dell'opera, ma la cui esistenza è direttamente "connessa" appunto all’esercizio dei diritti d’autore, poiché si riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale.

Tradizionalmente sono i diritti disciplinati dal Titolo II della legge 633/1941 (artt. 72 e seguenti) relativi all’incisione e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, quelli relativi all’emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori.

[modifica] Diritti del produttore di fonogrammi

Gli artt. 72-78[13] della legge n. 633/1941 individuano i diritti connessi al diritto d'autore spettanti al produttore di fonogrammi.

I diritti connessi ai fonogrammi hanno una durata di 50 anni dalla prima fissazione del fonogramma. Nel caso in cui durante tale periodo il fonogramma venisse lecitamente pubblicato, la durata dei diritti è di 50 anni dalla prima pubblicazione. Secondo l'art. 12 [14] della legge n. 633/1941: "È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.".

Salvi i diritti che spettano all'autore, trattati nel Titolo 1[15] della legge n. 633/1941, il produttore conserva sui suoi fonogrammi alcuni diritti esclusivi, per la durata e alle condizioni stabilite dagli artt. 72-78[16] della legge n. 633/1941. Tali diritti esclusivi comprendono:

  • l'autorizzazione alla riproduzione dei suoi fonogrammi, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma e con qualsiasi processo di duplicazione
  • l'autorizzazione alla distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi.
  • l'autorizzazione al noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi.
  • l'autorizzazione alla messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Tali diritti non si esauriscono con la vendita, con la distribuzione o con la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi. Il produttore conserva quindi i suoi diritti esclusivi sul fonogramma anche qualora esso venga venduto, noleggiato, dato in prestito o messo a disposizione di una terza persona. Quest'ultima non potrà quindi esercitare alcun diritto connesso al fonogramma senza l'autorizzazione del produttore.

In particolare, il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea. Tuttavia, nel caso in cui la prima vendita del supporto contenente il fonogramma sia effettuata o consentita dal produttore, egli vedrà esaurirsi il suo diritto esclusivo di distribuzione.

Qualora il fonogramma venga pubblicamente utilizzato dalla cinematografia, per la radiodiffusione o per la diffusione televisiva, in occasione di feste danzanti o in generale nel caso di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi, i soggetti che hanno diritto ad un equo compenso sono:

L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori.

Nel caso in cui l'utilizzo del fonogramma è finalizzato all'insegnamento o alla comunicazione istituzionale, quest'ultima effettutata dallo Stato o da un ente autorizzato, non è previsto alcun compenso.

Il produttore può comunque opporsi al pubblico utilizzo di un suo fonogramma, qualora tale utilizzo arrechi grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'art. 62 [17] della legge n. 633/1941

[modifica] Diritti relativi al ritratto

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può essere messo in commercio o esposto se pregiudica l'onore, la reputazione o comunque il decoro della persona ritratta.

[modifica] La riforma del diritto d'autore italiano

Dopo più di mezzo secolo dalla sua promulgazione, si è sostenuta la necessità di una revisione della legge italiana sul diritto d'autore, per adeguarla ai mutamenti della società e al progredire della comunicazione digitale. Il consiglio dei ministri ha, pertanto, approvato nel 2007 un DdL-delega al governo per l'emanazione di un decreto di riforma della legislazione. Nel frattempo il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dall'articolo 190 della legge stessa, ha iniziato un coinvolgimento del mondo accademico e delle associazioni rappresentative degli interessi toccati da detta normativa. Il presidente Alberto Maria Gambino, dopo l'ascolto di esponenti dell'editoria, delle associazioni dei consumatori, delle biblioteche, dell'open content e dei creative commons, ha presentato le proposte il 18 dicembre 2007 al Ministro per i beni e le attività culturali [18].

Tuttavia, con l'insediamento del governo Berlusconi IV e con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale è rallentata la stagione di dialogo e di confronto multilaterale. Sia il comitato, sia il modus operandi legislativo del governo, infatti, sono stati oggetto di critiche da parte di associazioni di consumatori ed imprese[19] (Altroconsumo, Assoprovider, Audiconsum, Centro NEXA) e di noti giornalisti di settore (Luca Spinelli[20], Federico Cella[21]), in particolare per il non coinvolgimento nel dialogo dei rappresentati degli utenti, dell'impresa, della cultura.

[modifica] Bibliografia

  • Aliprandi, Capire il copyright - Percorso guidato nel diritto d'autore, PrimaOra, 2007
  • Chimienti Laura , Lineamenti del nuovo diritto d'autore, VII ed- Giuffrè Editore, 2007 ISBN 88-14-12546-5
  • Giustino Fumagalli, La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore, Milano, Nyberg Edizioni, 2005, p. 4. ISBN 8890111496.
  • Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza (ed. Giappichelli, 2005).
  • Antonella De Robbio, Diritto d'autore: la proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali Roma: AIB, Sezione Lazio. 2001. 180 p. ISBN 88-7812-071-5
  • Pascuzzi e Caso, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano (ed. CEDAM, 2002).
  • David Terracina La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi Giappichelli editore ISBN 8834863194
  • Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza Cedam, Padova, 2007.
  • Ubertazzi, I diritti d'autore e connessi, (ed Giuffrè, 2003).

[modifica] Voci correlate

[modifica] Note

  1. ^ artt. 1-5, legge n. 633/1941
  2. ^ Direttiva 96/9CE
  3. ^ Direttiva 91/250/CEE
  4. ^ Codice Civile, art. 2576, Libro Quinto, Titolo IX
  5. ^ artt. 65-71 quinquies, legge n. 633/1941
  6. ^ Anna Masera, L'ultima follia? Essere costretti a rivendicare il diritto di panorama, La Stampa, 18 febbraio 2008
  7. ^ Manlio Cammarata, "Una norma "degradata" nella forma e nella sostanza", Interlex, 7 gennaio 2008
  8. ^ Luca Spinelli, Italia, al via le immagini degradate, Punto Informatico, 8 febbraio 2008
  9. ^ Diritto.it, "Dare un senso al degrado"
  10. ^ D. lgs. 518/92
  11. ^ Direttiva 92/100/CEE
  12. ^ D. lgs. 169/99
  13. ^ artt. 72-78, legge n. 633/1941
  14. ^ art. 12, legge n. 633/1941
  15. ^ Titolo 1, legge n. 633/1941
  16. ^ artt. 72-78, legge n. 633/1941
  17. ^ art62, legge n. 633/1941
  18. ^ Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, Proposte di riforma del diritto d'autore, Interlex.it
  19. ^ L'antipirateria alla romana rimane sullo stomaco, Punto Informatico, 15 ottobre 2008
  20. ^ Luca Spinelli, Il comitato italiano antipirateria, Punto Informatico, 7 novembre 2008
  21. ^ Federico Cella, Antipirateria, Vita Digitale, 7 novembre 2008

[modifica] Collegamenti esterni

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