Servizio pubblico

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Il servizio pubblico è un'attività oggettivamente non economica, suscettibile di essere organizzata in forma d'impresa.

È intrinseca, nella sua natura, la doverosità del riconoscimento legale come tutelabile dall'ordinamento, non solo come semplice bisogno di una qualunque collettività ma come riconoscimento di un bisogno primario che deve esser necessariamente soddisfatto a causa della insufficienza o inesistenza del mercato. Ne consegue quindi il carico, da parte della pubblica amministrazione[senza fonte], del soddisfacimento diretto (gestione diretta) o indiretto (mediante società pubbliche o società di privati) di quel bisogno.

La qualificazione in "servizio pubblico" è derivante da una valutazione della pubblica amministrazione., che lo qualifica come tale mediante disposizioni legislative atte a favorirne la soddisfazione con gestione diretta o indiretta, ma è sempre una valutazione non assoluta e suscettibile di variazione geografica e socio-economica. Ciò avviene perché il bisogno qualificato varia a seconda che il richiedente possa o meno trovarsi nella condizione di necessarietà, sufficiente a mettere in moto il meccanismo qualificativo. Ad esempio potrebbe risultare qualificato il bisogno di dotare un ente locale del nord-Italia di mezzi spargi-sale, ma la stessa necessità non è incombente e preponderante in un comune della bassa Sicilia.

Indice

[modifica] Conseguenze della Qualificazione come Servizio Pubblico

Le conseguenze della qualificazione come servizio pubblico sono:

  • la doverosità dell'intervento a garanzia dell'esistenza del servizio (ciò non avviene sempre in quanto limitato dalla disponibilità economica dell'ente stesso).
  • la non obbligatorietà a svolgere direttamente quel servizio (è infatti prevista la possibilità di affidare direttamente o indirettamente il soddisfacimento del bisogno riconosciuto dall'ente).

In entrambi i casi rimarrà comunque di pertinenza dell'ente la fissazione di regole per lo svolgimento del servizio oltre alle tariffe e alla vigilanza sull'esatto svolgimento dello stesso.

[modifica] Categorie di Servizi Pubblici

È possibile distinguere due categorie di servizi pubblici:

  • con rilevanza economica (servizi che permettono, nella gestione degli stessi, una copertura tra costi e ricavi);
  • senza rilevanza economica (servizi che non consentono una copertura dei costi e in caso di gestione indiretta, gli enti devono provvedere a risarcire direttamente il gestore).

[modifica] Servizi pubblici essenziali

Una definizione indicativa (in quanto valida solo per la disciplina dello sciopero) dei servizi pubblici essenziali si trova nell'art. 1 della legge 146/1990[1], recante titolo "Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali":

« Art. 1: Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. »

Il costo dei servizi pubblici essenziali offerti dallo Stato ai suoi cittadini rientra nella voce del Bilancio dello Stato sotto forma di spesa pubblica cioè uscite ed il ritorno economico nelle casse dello Stato di tali spese è garantito dalla tassazione sui cittadini.

[modifica] Servizi pubblici di rilevanza economica

La nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica e, per converso, quella di servizio privo di siffatta rilevanza, dev’essere ricostruita in via interpretativa, mancando una disposizione normativa che ne fornisca la definizione.

Gli indici rivelatori della rilevanza economica dei servizi pubblici locali possono desumersi dai principi comunitari che informano la materia, giacché è noto che la disciplina della gestione dei suddetti servizi è stata più volte modificata, negli ultimi anni, proprio a causa delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per violazione degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato.

Dispone l’art. 86, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea così come successivamente modificato: “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.

Secondo l’ordinamento comunitario i servizi di interesse economico generale si distinguono dai servizi ordinari per il fatto che le autorità pubbliche ritengono che debbano essere garantiti con carattere di continuità, mediante l’imposizione di obblighi di servizio pubblico, anche quando essi non siano economicamente remunerativi e, pertanto, il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo.[2]

I servizi pubblici di rilevanza economica sono stati oggetto del primo questito dei Referendum abrogativi del 2011 in Italia che ha abrogato le disposizioni dell'art. 23bis ([1]) del DL 25 giugno 2008, n. 112 che ne prevedeva l'affidamento obbligatorio a privati.

La manovra economica dell'agosto 2011 prevede tuttavia nuovamente la possibilità di privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, escludendo solo il servizio idrico.

[modifica] Servizio pubblico radiotelevisivo

La nozione di servizio pubblico radiotelevisivo, sviluppata dalla BBC, vede la televisione come bene comune di importanza nazionale. Il servizio pubblico, in quanto retto da un canone, dovrebbe fare in modo che i servizi delle sue reti generaliste siano totalmente pubblici, e in grado di essere visti dal più ampio numero di persone. Per tale motivo il servizio pubblico dovrebbe considerare tecnologicamente neutrali le piattaforme di trasmissione (digitale terrestre, satellite, cavo o IPTV). Il servizio pubblico, inoltre, dovrebbe puntare a coltivare la qualità della propria audience.

In quest'ottica è stato contestato il ritiro delle reti Rai dalla piattaforma Sky a partire dal 2009.[3]

[modifica] Note

  1. ^ Legge 146/1990
  2. ^ Tar Sardegna, Sentenza n. 1729 del 2 agosto 2005
  3. ^ Aldo Grasso, "La Rai ha fatto una scelta di campo, Il Corriere della Sera, 10 agosto 2009

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

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