Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è un'autorità italiana di garanzia, alla quale è affidato il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare il pluralismo e le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni e radiotelevisivo. Istituita in Italia con la legge 31 luglio 1997, n. 249 (cosiddetta Legge Maccanico). Ha sede a Napoli. Dal 9 maggio 2005 è presieduta da Corrado Calabrò.

Indice

[modifica] Dal Garante per l'editoria all'AGCOM

La legge 5 agosto 1981 n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) istituisce una nuova figura nel contesto delle autorità indipendenti: il «Garante l'editoria». L'organismo è inteso come "garante dell'attuazione della legge", quindi assume la funzione di autorità regolamentativa dell'intero settore dell'informazione massmediale. Il Garante vigila affinché non si verifichino concentrazioni d'impresa e quindi non emergano soggetti in posizione dominante sul mercato. È nominato d'intesa dai presidenti della Camera e del Senato tra i magistrati appartenenti alle giurisdizioni di grado più elevato e dura in carica cinque anni. Riferisce al Parlamento semestralmente.

La legge 6 agosto 1990 n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privatoLegge Mammì») riscrive le regole del sistema radiotelevisivo italiano e stabilisce che anche detto settore debba essere sottoposto alla vigilanza di un'autorità indipendente. Il Garante per l'editoria diventa «Garante per la radiodiffusione e l'editoria». Il nuovo Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, congiuntamente. Dura in carica tre anni[1] e riferisce annualmente al Parlamento. L'ufficio non è più riservato ai magistrati di alto rango, ma può essere ricoperto anche da professori universitari o da professionisti di comprovata esperienza e di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.

[modifica] Presidenti dal 1981 al 2012

[modifica] Organi dell'Autorità

  • Presidente
  • Commissione per le infrastrutture e le reti
  • Commissione per i servizi e i prodotti
  • Consiglio (composto dal Presidente più i commissari)

[modifica] Criteri di nomina

Il principio fondamentale alla base dell'idea degli enti di controllo esterni, come le Authorities, è che essi siano indipendenti, soprattutto da interessi politici ed economici. Tuttavia, in Italia i membri di questi enti sono scelti direttamente dal Parlamento, e persino per diretta scelta del Governo, venendo meno al principio di "indipendenza".

L'Agcom non fa eccezione, infatti i suoi otto commissari sono eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica, e il presidente è proposto direttamente dal Presidente del Consiglio (come stabilito dalla Legge Maccanico). Dopo tali scelte, le investiture definitive vengono date dal Presidente della Repubblica.
Per questo motivo, una parte autorevole della dottrina ha qualificato l'Agcom come un'autorità semi-indipendente.1 Infatti, un'autorità amministrativa indipendente è tale se non è subordinata gerarchicamente né politicamente ai Ministeri.

[modifica] Funzioni

L'Autorità svolge una funzione attiva di controllo del mercato delle telecomunicazioni, vigilando che ai cittadini ed alle imprese sia garantito in primis:

  • il principio generale dell'art. 21 della Costituzione: affinché "tutti godano del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" e che "la stampa non venga ad essere soggetta ad autorizzazioni o censura".
  • i principi previsti per la comunicazione tramite Internet dall'art. 4 del DL. 259/2003 che nello specifico sono:
    • libertà di comunicazione;
    • segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
    • libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Ha inoltre competenze in materia tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni. I poteri previsti sono amministrativi e consultivi:

  • controllo di posizioni dominanti (Consiglio);
  • promozione di accordi transfrontalieri e tra operatori, piani di assegnazione delle frequenze, proposte sulla normativa riferita ai servizi minimi all'utenza (Commissione per le infrastrutture e le reti);
  • promozione dello sviluppo tecnologico e dell'offerta (Commissione per i servizi e i prodotti).

Come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche quest'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento.

Una simile autorità esiste anche in altri Paesi: negli Stati Uniti, ad esempio, è operante già dal 1934 la Federal Communications Commission.

Il decreto Bersani (art.14) integra significativamente i poteri dell'autorità, che in passato poteva intervenire soltanto a posteriori dell'illecito. Senza dover condurre la fase di indagine conoscitiva approfondita, l'autorità, se ritiene che sussista un rischio alla concorrenza, può intervenire con misure volte a correggere tale distorsione. Le misure devono indicare una validità per un periodo di tempo limitato, che però è rinnovabile indefinitamente; inoltre, l'autorità ha piena discrezionalità nell'individuare i casi che necessitano di un intervento urgente.

L'intervento a priori chiude il procedimento per l'illecito. Se l'impresa è inadempiente agli obblighi, l'autorità può riaprire il procedimento a carico e sanzionare con una multa fino al 10% del fatturato. Analoghi poteri sono previsti dal diritto comunitario per l'antitrust europeo.

All'Autorità sono stati di recente affidati i compiti inizialmente assegnati all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, ente soppresso dal decreto "Salva Italia" (D.L. 201/2011).

[modifica] Il coordinamento con le altre autorità

La presentazione del disegno di legge Gentiloni e il recente episodio dell'affare Telecom ha posto di nuovo in termini più urgenti, il problema di un maggiore coordinamento dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con le altre autorità, in particolare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Garante dei Dati Personali.[2]

[modifica] I membri

Gli attuali componenti della Commissione per i servizi e i prodotti sono:

Gli attuali componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti sono:

[modifica] Note

  1. ^ Portati a cinque nel 1992.
  2. ^ La notificazione dei trattamenti di dati personali da parte degli Internet provider - 2

[modifica] Bibliografia

  • Giuliano Amato, Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia, (in Rivista trimestrale dir. pubbl., 1997, 645 ss.)
  • Ciro Sbailò, L'Autorità per le telecomunicazioni: un'occasione da non perdere (in Diritti dell'Uomo, vol. 2, 1997)
  • Sabino Cassese, La nuova costituzione economica (Bari, Laterza, 2000, p. 71, ISBN 88-420-7265-6)
  • Fabio Merusi, Michele Passaro, Le autorità indipendenti (Bologna, il Mulino, 2003, ISBN 88-15-09093-2
  • Giovanna De Minico, Regole. Comando e Consenso (Torino, Giappichelli, 2005,ISBN 88-348-5475-6)

[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

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