Presidente del Senato della Repubblica
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Quella di presidente del Senato è la seconda più importante carica della Repubblica Italiana (per rilievo politico, seconda a quella del presidente della Repubblica e precedente a quella del presidente della Camera). Dal 16 marzo 2013, per la XVII Legislatura, il ruolo viene ricoperto da Pietro Grasso.
Rappresentante del Senato, il presidente adempie al compito di regolare il dibattito nell'aula senatoria attraverso l'applicazione del regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di assolvere al corretto funzionamento dell'aula regolandone l'attività di tutti i suoi organi.
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Funzioni [modifica]
Il presidente del Senato esercita le funzioni di presidente supplente in sostituzione del Capo dello Stato in ogni caso in cui questi non possa svolgerle, in base all'articolo 86 della Costituzione. Egli è convocato, al pari del presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica prima di sciogliere il Parlamento o anche una sola delle Camere (articolo 88 della Costituzione).
Modalità d'elezione [modifica]
Per l'elezione del presidente del Senato è richiesta, dal regolamento della Camera alta, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'assemblea nei primi due scrutini. Nel caso che questi ultimi non diano esito positivo, è sufficiente nel terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti; qualora anche in questa votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.[1]
L'elezione del presidente ha luogo nella prima seduta del Senato, che si tiene entro venti giorni dalle elezioni legislative; durante tale seduta la presidenza è tenuta dal senatore più anziano d'età.
Supplenza del presidente della Repubblica [modifica]
Qualora il presidente della Repubblica non sia in grado di svolgere le proprie funzioni in quanto impossibilitato o troppo lontano da poter rientrare in patria in tempi brevi, il presidente del Senato, poiché seconda carica dello Stato, assume tutte le funzioni di presidente supplente, con onori ed oneri annessi:[2] nella sua residenza di Palazzo Giustiniani si trasferisce la Guardia d'onore dei Corazzieri e nel suo studio è posta una bandiera con l'insegna della Repubblica.
Note [modifica]
- ^ Il Regolamento del Senato. Capo II. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Art.4. URL consultato in data 16 marzo 2013..
- ^ Art. 86 Costituzione della Repubblica Italiana
Voci correlate [modifica]
- Parlamento della Repubblica Italiana
- Senato della Repubblica
- Presidenti del Senato italiano
- Presidente della Camera dei deputati
- Legislature della Repubblica Italiana
- Camera dei deputati
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Italia