Normativa della radiotelevisione terrestre

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La normativa della radiotelevisione terrestre corrisponde alla disciplina giuridica in materia di utilizzo di impianti radioelettrici e televisivi per la diffusione di informazioni, oltre all'insieme dei sistemi di pianificazione e assegnazione delle frequenze dei canali televisivi.

Indice

[modifica] Cenni storici

[modifica] Normativa prerepubblicana

I primi interventi legislativi si possono ravvisare nel periodo prerepubblicano, in materia di radiofonia; per la televisione, infatti, si dovrà aspettare ancora qualche decina d'anni.

Già nel 1910 una legge dello Stato (la n. 395) stabiliva la riserva statale per l'esercizio dell'attività radiotelegrafica e radioelettrica. Nel periodo fascista, tale principio venne confermato dapprima dal Regio decreto n.1067 dell’8 febbraio 1923, col quale viene quindi già affermato di fatto la riserva allo stato del diritto di trasmissione. Il Regio Decreto 2191 del 14 dicembre 1924, in concomitanza con la nascita del Ministero della comunicazione, tramite concessione veniva demandata all'Unione Radiofonica Italiana (URI) per il periodo di sei anni il monopolio delle trasmissioni radiofoniche. In base a tale norma era previsto un forte controllo del Governo sui programmi e sull'assetto societario. Inoltre l'Uri era obbligata a mettere a disposizione del Governo gli impianti per la diffusione di notizie di interesse pubblico che quest'ultimo avesse voluto diramare.

Tuttavia, un nuovo decreto del 1927, il n. 2207, ristabilì gli estremi della concessione, affidandola al giovane Ente italiano per le audizioni radiofoniche (EIAR), poi gestito dall'IRI. L'Eiar è un ente pubblico, il cui controllo azionario è nella mani del Governo. Venne rafforzato il controllo statale, prescrivendo la presenza di quattro membri di nomina governativa nel Consiglio d'Amministrazione, oltre l'approvazione governativa del piano annuale delle trasmissioni. L'Ente italiano per le audizioni radiofoniche è sottoposta al controllo del Comitato superiore di vigilanza del Ministero delle comunicazioni

Nel 1935 le competenze sulla radiofonia vengono concentrate nelle mani del Ministero della stampa e della propaganda. Nel 1936, anche il Codice Postale (r.d.635/1936) ribadiva il principio di riserva statale, che veniva esteso anche ai servizi telegrafici, telefonici, radioelettrici via cavo e ottici.

[modifica] Periodo repubblicano

La transizione alla democrazia non produsse un cambiamento immediato della normativa in vigore, anche se almeno a livello teorico il legislatore dimostra di avere la cognizione dell'importanza dei media nella democrazia. Il primo coinvolgimento del Parlamento nel settore radiotelevisivo si può riscontrare col D. Lgs. CPS n. 428 del 1947. L'entrata in vigore nel 1948 della Costituzione, muta radicalmente in senso garantista l'impostazione della stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero.

« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. »
( Art 21 Costituzione)

Proprio la formula e ogni altro mezzo di diffusione tutelava non solo la stampa, ma qualsiasi altra forma di manifestazione del pensiero (teatro, musica, cinema, arte). È una clausola aperta che ha consentito di far rientrare all'interno dei mezzi di comunicazione (modalità di manifestazione del pensiero) tutelabili dall'articolo 21 anche media che nel '48 non esistevano: come la televisione via cavo, e successivamente Internet.

Va tuttavia ricordato che la nostra costituzione, pur dedicando grande importanza alla tematica della libertà di stampa (art.21), tuttavia prevedeva che a fini di utilità generale, la legge può riservare allo Stato determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali ed abbiano carattere di preminente interesse generale (art. 43). Il 1952 fu un anno di svolta (le trasmissioni televisive inizieranno solo il 3 gennaio 1954): un decreto del Presidente della Repubblica rinnovò la concessione (radiofonica e dal 1954 anche televisiva) all'EIAR per la durata di 20 anni, che intanto diventò RAI - Radiotelevisione Italiana, una società per azioni. Il decreto prevedeva: il passaggio del pacchetto azionario di maggioranza della Rai all'IRI (ente pubblico); il passaggio da quattro a sei membri del CdA nominati dal Governo; l'obbligo di sottoporre il piano triennale dei programmi ad autorizzazione ministeriale; il sistema di finanziamento misto (canone e pubblicità).

[modifica] Il caso "IL TEMPO TV" e il primo pronunciamento della corte costituzionale

Con istanza 19 dicembre 1956 la Società "II Tempo-T.V." chiedeva al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni "l'assenso di massima" per la realizzazione di un servizio di radiodiffusione televisiva, basato economicamente sui proventi della pubblicità, da attuare nelle Regioni del Lazio, della Campania e della Toscana, con eventuale successiva estensione ad altre regioni. Dichiarava la Società di voler realizzare tale programma provvedendo alla costruzione di impianti trasmittenti, studi di ripresa e ponti-radio mobili per trasmissioni esterne; di volersi conformare alle vigenti norme sulla stampa e sulla materia oggetto di pubblici spettacoli; di voler evitare ogni disturbo alle trasmissioni di altri servizi, "assumendo l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni nazionali ed internazionali, legislative e regolamentari, riguardanti le radiocomunicazioni". Al fine di "evitare interferenze con le preesistenti stazioni TV italiane" (le quali, come è noto, si avvalgono attualmente di frequenze della gamma VHF), dichiarava inoltre di intendere utilizzare frequenze della gamma UHF

Viene sollevata la questione di legittimità costituzionale del monopolio televisivo, invocando l'articolo 21, 41 e 43 della costituzione. La sentenza 59/1960 (primo pronunciamento in materia di radiotelevisione da parte della Corte Costituzionale), non accolse il dubbio di legittimità, con motivazioni che oggi appaiono assai lungimiranti.

La Corte Costituzionale sottolinea infatti come il monopolio delle trasmissioni radiotelevisive rientri tra le fattispecie protette dall'art. 43 della costituzione italiana.

« A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. »

[modifica] Le tv via cavo e la sentenza della Corte Costituzionale

A metà degli anni sessanta, cominciano nei sottoscala e nelle soffitte di alcuni appassionati i primissimi tentativi di dare vita a televisioni private. Tuttavia gli ostacoli sono grossissimi: di fatto le telecamere e i trasmettitori non sono oggetti liberamente in commercio. Non si registrano quindi esperienze significative in questa fase, ma solo timidi tentativi di appassionati tra cui i due fratelli torinesi Judica-Covilla. Ma anche nel caso torinese, non si può parlare di una vera e propria emittente televisiva, in quanto la "cablatura" dell'impianto via cavo era limitata ad un solo palazzo. Intanto, mentre si trova a Bellinzona per collaborare con la televisione svizzera di lingua italiana, il regista della Rai Peppo Sacchi, viene a conoscenza della tv via cavo. Qualche anno dopo, lo stesso Sacchi, sarà il fondatore di Telebiella, di fatto prima emittente libera italiana. Grazie a Telebiella, esplode il fenomeno delle tv libere via cavo.

Da caso mediatico a caso giudiziario il passo è breve. Il governo reagì con il D.P.R n. 156 del 29/3/1973[1] che unificava tutti i mezzi di comunicazione a distanza in una sola categoria, rendendo così illegali i canali privati, e disponendone la disattivazione con un successivo decreto del maggio dello stesso anno. Tutte le emittenti eseguirono l'ordine tranne Telebiella, che continuò ostinatamente le trasmissioni. Peppo Sacchi e i suoi collaboratori cominciano un duro braccio di ferro. Il 1º giugno 1973 il Governo Andreotti fece oscurare dall'escopost l'emittente. La questione divenne di rilevanza politica nazionale perché i repubblicani ritirarono, proprio sul tema della riforma della televisione, l'appoggio esterno al Governo Andreotti che fu costretto a dimettersi. La battuta fu che "Andreotti, inciampò nel cavo di Telebiella e cadde"

Telebiella conduce quindi una battaglia legale: un cittadino biellese, denuncia infatti alla pretura di Biella Peppo Sacchi, per violazione delle norme in materia di comunicazioni postali.

Il pretore Giuliano Grizi[2] interrompe il procedimento nei confronti del Sacchi, e in qualità di giudice a quo, solleva il dubbio di incostituzionalità alla corte costituzionale. Risultato della battaglia legale sono la Sentenza n. 225 del 1974[3] e Sentenza n. 226 del 1974[4], per quanto riguarda gli impianti di televisione via cavo e la ripetizione delle televisioni estere in lingua italiana (Telemontecarlo, TeleCapodistria, Televisione svizzera di lingua italiana). La successiva Sentenza n. 202 del 1976[5] è fondamentale per quanto riguarda le emittenti locali via etere.

  • Sentenza n. 225 del 1974[6] Parziale illegittimità delle norme "postali", ma sostanziale legittimità del monopolio via etere (illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del Testo Unico approvato con il D.P.R. n. 156 del 29/3/1973[7])
  • Sentenza n. 226 del 1974[8] Illegittimità del monopolio via cavo e quindi liberalizzazione delle emittenti televisive via cavo
  • Sentenza n. 202 del 1976[9] non può essere invocata la limitatezza delle frequenze per quello che riguarda le trasmissioni in ambito locale

La sentenza "molto innovativa" che farà partire l'epopea del "Far West televisivo", è la Sentenza n. 202 del 1976[10]. Nasce il fenomeno tutto italiano delle televisioni locali e delle radio libere, e alla fine degli anni settanta si toccherà la cifra record di oltre 1500 emittenti televsive.

[modifica] Dopo la riforma televisiva

La disciplina giuridica del settore radiotelevisivo rimase immutata dagli anni cinquanta, nonostante l'inizio delle trasmissioni televisive, dapprima in maniera sperimentale e poi sempre su più larga scala, fino al 1975, con la legge 103/75[11] (cosiddetta riforma televisiva), che pur riaffermando il principio del monopolio statale per le trasmissioni su scala nazionale, giustificandolo con il carattere di servizio pubblico essenziale, di fatto apriva timidamente il settore al mercato concorrenziale. Vera novità della legge di riforma è che il controllo della radiotelevisione passa dal governo al parlamento; viene infatti istituita un'apposita commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Sempre la legge 103/75 aveva stabilito che nell'esercizio del servizio radiotelevisivo doveva essere assicurata l'indipendenza, la completezza, e l'obiettività dell'informazione. Vennero stabilite modalità specifiche per la comunicazione politica, con l'istituzione di apposite tribune politiche

Per vedere la nascita di un vero e proprio polo privato su scala nazionale, alternativo a quello pubblico bisogna attendere gli anni ottanta, con la progressiva acquisizione di tre reti (network) nazionali da parte del gruppo Fininvest.

Gli anni novanta sono stati molto importanti per la produzione legislativa in materia televisiva: in particolare si fa riferimento alla Legge Mammì del 1990 e alla Legge Maccanico del 1997, nonché a diverse e mai applicate sentenze della Corte Costituzionale.

Il 2004 ha infine visto l'approvazione, dopo un iter tormentato, della Legge Gasparri.

[modifica] Pianificazione e assegnazione delle frequenze

[modifica] Legislazione attuale e situazione di fatto

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Lodo Retequattro.

La Corte Cost., con sent. n. 102/1990, ha stabilito che l'esercizio di impianti radiotelevisivi comporta l'utilizzazione di un bene comune - l'etere - naturalmente limitato, rendendo così necessario un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza. Il sistema radiotelevisivo si differenzia così nettamente dalla stampa, che utilizza strumenti di generale disponibilità.

La legge di riferimento per la gestione delle frequenze è la legge n. 223 del 1990, arrivata molto in ritardo nel sistema: ancora oggi non è presente un piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica. I soggetti che intervengono nell'assegnazione delle frequenze sono il Ministero delle Comunicazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La pianificazione delle frequenze si divide in due momenti:

  • il piano di ripartizione delle frequenze, che indica le bande di frequenza utilizzabili dai servizi di telecomunicazione;
  • il piano di assegnazione delle frequenze, che indica la localizzazione degli impianti, le loro aree di servizio, i parametri radioelettrici e le frequenze assegnate agli impianti;

Il piano di ripartizione è elaborato dal Ministero delle Comunicazioni, dopo aver sentito altri Ministeri, le Concessionarie di servizi di TLC ad uso pubblico, più il Consiglio superiore tecnico. Il piano viene approvato con decreto P.R., su proposta del Ministro delle Comunicazioni, previa delibera del Consiglio dei ministri. L'ultimo piano risale al 2003 (D.M. 20 febbraio).

Il piano di assegnazione è elaborato e approvato dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità, previa consultazione della RAI, delle associazioni dei titolari di emittenti privati, e delle Regioni. Il piano attuale è stato deciso con la deliberazione n. 68 del 1998, e in base ad esso:

  • il territorio nazionale è diviso in bacini d'utenza
  • sono previste 17 reti a copertura nazionale, di cui 11 a diffusione nazionale e 6 a diffusione regionale
  • è stabilito che le reti nazionali devono coprire l'80 per cento del territorio (inclusi tutti i capoluoghi di provincia) e il 92 per cento della popolazione.

In realtà la situazione di fatto si discosta grandemente da quella prevista dal legislatore. Innanzi tutt una delle 11 televisioni che aveva avuto la concessione nazionale, Europa 7, si era trovata nell'impossibilità di trasmettere, perché le frequenze che avrebbero dovuto esserle assegnate sono occupate da Retequattro (che fa capo a Mediaset)[12]. L'intreccio tra valutazioni politiche e giuridiche ha impedito il ripristino della situazione di diritto. Successivi provvedimenti legislativi hanno poi messo in discussione l'intero sistema, in attesa di passare alla tecnologia digitale.

[modifica] Catasto delle frequenze

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Catasto delle frequenze.

In attesa dei nuovi provvedimenti ministero e Autorità di Garanzia delle Comunicazioni stanno provvedendo a redigere un Catasto delle frequenze basato sulle autosegnalazione dei soggetti.

[modifica] Concessioni

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Concessioni televisive.

Le concessioni sono provvedimenti con cui la Pubblica amministrazione attribuisce a soggetti privati (cioè tutti i soggetti oltre la RAI) la possibilità di esercitare l'attività radiotelevisiva. Le fonti normative principali della concessione sono la Legge Maccanico e il regolamento dell'Autorità delle comunicazioni.
La Legge Gasparri, poi, precisa che esistono differenti titoli abilitativi per le attività di operatore di rete e fornitore di contenuti televisivi o radiofonici, e stabilisce inoltre che l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze (art. 5), che invece è effettuata con un provvedimento separato.

La concessione indica la frequenza e le aree di servizio degli impianti dell'emittente. Ha una durata stabilita in 6 anni, ed è rinnovabile; può cessare per rinuncia, morte del proprietario, fallimento o perdita dei requisiti soggettivi (vedi "Requisiti per la concessione"). In allegato alla concessione vi è una convenzione che riporta obblighi e diritti del concessionario.

Le emittenti si distinguono in nazionali (che coprono almeno l'80 per cento del territorio) e locali. Le emittenti nazionali si dividono a loro volta in:

  • TV commerciali
  • emittenti specializzate in televendite
  • Pay TV (con segnale "criptato")

[modifica] Requisiti per la concessione

Innanzitutto la forma sociale richiesta è quella di società per azioni, società a responsabilità limitata o cooperativa, di nazionalità italiana o europea. Inoltre è richiesta una certa misura di capitale sociale.
I criteri di selezione, nelle graduatorie, sono il patrimonio dell'emittente, il numero di dipendenti, nonché la qualità del progetto editoriale.

[modifica] Procedura per il rilascio

La domanda deve essere presentata a una Commissione di esperti nominata dal Ministro delle Comunicazioni, la quale deve valutare le domande con un punteggio finale, attribuito a seconda del piano dell'emittente, la qualità dell'offerta, l'investiment tecnologico.
La concessione è infine rilasciata, nel caso degli emittenti locali, dal solo Ministro delle Comunicazioni, mentre per quelli nazionali è necessario che il Ministro senta in via preliminare il Consiglio dei ministri.

[modifica] Concessioni rilasciate a privati

Le concessioni sono state rilasciate prima nel 1992 e poi nel 1999 (Decreto Ministeriale del 28 luglio 1999) alle seguenti otto reti nazionali private (la RAI ha un altro trattamento essendo servizio pubblico):

  • reti televisive Mediaset: Canale 5, Italia 1
  • TV Internazionale Spa (TMC) e Beta Television Spa (TMC2)
  • Europa TV Spa (TELE+BIANCO)
  • Centro Europa 7 Srl (Europa 7), mai messa in condizioni di trasmettere
  • Elefante TV Spa (Telemarket-Elefante)

In via provvisoria sono state autorizzate le trasmissioni di due reti eccedenti (1999): Rete 4 e TELE+ NERO. In attesa di autorizzazione sono Rete Mia, Rete A, 7 Plus (Centro Europa 7 srl).

Precedentemente già la Legge 31 luglio 1997, n. 249 art. 3, comma 6 e 7[13] stabiliva che le due "reti eccedenti" potessero continuare a trasmettere anche dopo il limite dell'aprile 1998 stabilito dalla legge stessa, a patto che affiancassero alle trasmissioni analogiche quelle digitali (intese allora come cavo e satellite), per permettere un passaggio graduale a queste ultime. Le emittenti avrebbero poi dovuto rilasciare le frequenze analogiche entro un termine che avrebbe dovuto stabilire l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ma che in realtà non venne mai deciso. Su questa mancanza di un termine certo intervenne nel novembre 2002 la Corte Costituzionale con la sentenza 466/2002[14], con cui fissava un limite improrogabile entro il 31 dicembre 2003 per il passaggio esclusivo al satellite e/o al cavo (basandosi su una valutazione dell'AGCOM che riteneva quella data sufficiente per trasferire tutte le trasmissioni di Rete4 e Tele+nero su mezzi digitali).

Anche la Corte di giustizia delle Comunità europea, interessata dal Consiglio di stato con 10 quesiti sulla questione dell'assegnazione delle frequenze a Centro Europa 7, il 12 settembre 2007, nelle conclusioni dell'avvocatura generale evidenziava che:

« L’art. 49 CE richiede che l’assegnazione di un numero limitato di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a favore di operatori privati si svolga in conformità a procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e che, inoltre, sia data piena attuazione al loro esito.
I giudici nazionali devono esaminare attentamente le ragioni addotte da uno Stato membro per ritardare l’assegnazione di frequenze ad un operatore che così ha ottenuto diritti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e, se necessario, ordinare rimedi appropriati per garantire che tali diritti non rimangano illusori »
(Causa C-380/05, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro[15])

A gennaio 2008 è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia Europea.

[modifica] Evoluzione dei tetti antitrust

A partire dalla Legge Mammì, ogni legge "di sistema" si è preoccupata di fissare dei limiti ("tetti") alla detenzione dei mezzi d'informazione da parte di un unico soggetto. Il motivo della presenza di una normativa antitrust risiede nel principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, sancito nell'articolo 21.

  • Legge Mammì (art. 15 c. 4 L. 223/90): le concessioni (...) ad un medesimo soggetto (...) non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione (...) e comunque il numero di tre, su un totale di 11 reti nazionali (di cui 8 private)
  • sent. Corte Cost. n. 420/94: il limite del 25 per cento è ritenuto incostituzionale perché viola il principio del pluralismo esterno (art.21 Cost.)
  • Legge Maccanico (L. 249/97): le concessioni non possono superare il 20 per cento delle reti pianificate; le reti che eccedono tale limite hanno una deroga, stabilita dall'Agcom, per trasferirsi su cavo o satellite (cosiddetto "periodo transitorio")
  • sent. Corte Cost. n. 466/2002: giudica incostituzionale la mancata fissazione di un termine del regime transitorio, e lo stabilisce al 31 dicembre 2003 (scadenza violata)
  • Legge Gasparri (L. 112/2004): fissa il limite nel 20 per cento dei programmi televisivi (indipendentemente se analogici, digitali o satellitari) o radiofonici nazionali


Simile, e più controverso, il discorso sul limite di possesso delle risorse (cioè del mercato). Con la legge Maccanico, tale limite era del 30 per cento delle risorse radiotelevisive, ovvero 4 miliardi di euro su un totale stimato in 12 miliardi di euro. La legge Gasparri abbassa il limite al 20 per cento del Sic, che comprende però tutti i prodotti dell'informazione, per un valore di 26 miliardi di euro. Il limite di posizione dominante, quindi, corrisponde ora a 5,8 miliardi di euro, in luogo dei 4 miliardi di euro precedenti.

[modifica] Raffronto con la normativa europea

La direttiva Televisione senza frontiere ha i seguenti limiti alla pubblicità: Sulla durata: al massimo 15 % del tempo di trasmissione quotidiano, 20% al massimo in un periodo di un'ora.

[modifica] Testo Unico della Radiotelevisione

Il Governo in virtù di legge delega, ovvero la legge 3 maggio 2004 (denominata Legge Gasparri), n. 112, ed in particolare l'articolo 16, ha emanato il Testo Unico della Radiotelevisione, contenuto nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che recepisce molti concetti espressi nelle direttive europee. Importante la distinzione tra emittenti di carattere informativo ed emittenti di carattere commerciale. Il testo unico, tuttavia appare slegato con le altre norme della riforma radiotelevisiva, maggiormente incentrate sulle tematiche della concorrenza e delle frequenze, limitandosi ad alcune abrogazioni da raccordo. Esso presenta infatti un quadro legislativo organico e razionale in grado di offrire le necessarie certezze giuridiche a tutti gli operatori del settore. In esso vengono contemplate: garanzie di pluralismo, contenuti che rispettino i diritti della persona, pubblicità leali e oneste e sponsor chiaramente riconoscibili come tali, diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, adozione di misure idonee per la ricezione dei programmi televisivi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali. Questo mira a diventare presupposto fondamentale per assicurare uno sviluppo sempre costante nel campo delle nuove tecnologie (qui specificatamente intese come radio e televisione). Il nuovo Codice riassume e riorganizza trent'anni di interventi legislativi, di giurisprudenza costituzionale e di delibere dell'Autorità per le Comunicazioni.

[modifica] Ragioni che hanno portato all'adozione della nuova legge

Con l'avvento della tecnologia digitale si avvertiva la necessità di adeguarsi agli sviluppi conseguenti e al processo di convergenza del sistema radiotelevisivo con altri settori delle comunicazioni di massa quali le telecomunicazioni, l'editoria anche elettronica e internet. L'arrivo del digitale, destinato a sostituire gli attuali mezzi di trasmissione analogica via etere necessitava di definire una nuova e specifica normativa antitrust. Era necessario ridisegnare i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo e nuove forme di finanziamento dello stesso nel rispetto di quanto sancito dal Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica degli Stati membri, allegato al Trattato istitutivo della Comunità europea. Essendo che, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, la materia radiotelevisiva è ora di competenza concorrente era necessario ridefinire le attribuzioni dello Stato e quelle delle Regioni. Al Governo veniva conferita la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la radiotelevisione, denominato "codice della radiotelevisione" al fine di razionalizzare e semplificare la disciplina esistente.

[modifica] Conformazione del Testo Unico

Esso è composto di dieci titoli, suddivisi in Capi e articoli, il provvedimento definisce anzitutto i principi della materia, tratti dalla Costituzione e dalla legislazione primaria. Vengono poi indicati i soggetti che costituiscono gli organi di governo della materia della radiodiffusione: Ministero delle Comunicazioni, Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante per la concorrenza, Regioni e Corecom.

[modifica] Note

  1. ^ D.P.R n. 156 del 29/3/1973
  2. ^ [1]
  3. ^ Sentenza n. 225 del 1974
  4. ^ Sentenza n. 226 del 1974
  5. ^ Sentenza n. 202 del 1976
  6. ^ Sentenza n. 225 del 1974
  7. ^ D.P.R. n. 156 del 29/3/1973
  8. ^ Sentenza n. 226 del 1974
  9. ^ Sentenza n. 202 del 1976
  10. ^ Sentenza n. 202 del 1976
  11. ^ legge 103/75
  12. ^ Al contrario dei vincitori di concessione che già trasmettevano nel 1999 (come la Rai o Canale 5 e Italia 1), e che in base alle norme potevano continuare ad impiegare le loro attuali frequenze e considerare quelle come assegnate dalla concessione, Europa 7 è un soggetto nuovo, e quindi deve attendere il piano di assegnazione delle frequenze per poter iniziare le trasmissioni sulle bande che gli dovevano essere assegnate dal piano stesso.
  13. ^ legge 31 luglio 1997, n. 249
  14. ^ sentenza n 466/2002 della Corte Costituzionale
  15. ^ Causa C-380/05, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro, presentate il 12 settembre 2007

[modifica] Bibliografia

  • G. Gamaleri, Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa. Stampa, radio, televisione, new media, Kappa, Roma 2003
  • R. Zaccaria, Radiotelevisione e costituzione, Giuffrè, Milano 1977
  • S. Balassone, La Tv nel mercato globale, Meltemi Editore, Roma 2000

[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

[modifica] Collegamenti esterni

[modifica] Sentenze Corte Costituzionale

[modifica] Giurisprudenza europea

[modifica] Altro

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