Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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La carica non è elettiva ma viene assegnata dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] ai sensi dell'articolo 92 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],<ref>Cfr. art. 92 Cost.: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri.»</ref> che non richiede particolari requisiti necessari per tale nomina.<ref>L'incarico ad esempio può essere ricoperto anche da chi non sia un [[parlamentare]]: fu per primo il caso di [[Carlo Azeglio Ciampi]], un indipendente, che nell'ambito della [[XI legislatura della Repubblica Italiana|XI legislatura]] ricevette dall'allora presidente della Repubblica [[Oscar Luigi Scalfaro]], il conferimento dell'incarico di formare il [[Governo Ciampi|50º governo]] ([[Governo di scopo|qualificabile come "di scopo"]]) della Repubblica per emanare una nuova [[Legge Mattarella|legge elettorale detta "''Mattarellum''"]], in previsione delle [[Elezioni politiche italiane del 1994|elezioni politiche del 1994]]. Dopo il [[Governo Ciampi]], furono scelti degli indipendenti anche per i governi [[Governo Dini|Dini]], [[Governo Prodi I|Prodi I]], [[Governo Amato II|Amato II]], [[Governo Prodi II|Prodi II]], [[Governo Monti|Monti]], [[Governo Conte I|Conte I]], [[Governo Conte II|Conte II]] e [[Mario Draghi|Draghi]].</ref> Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di esso nomina i [[Ministro della Repubblica Italiana|Ministri della Repubblica]]. Il governo quindi deve ricevere la fiducia di entrambe le Camere.
La carica non è elettiva ma viene assegnata dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] ai sensi dell'articolo 92 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],<ref>Cfr. art. 92 Cost.: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri.»</ref> che non richiede particolari requisiti necessari per tale nomina.<ref>L'incarico ad esempio può essere ricoperto anche da chi non sia un [[parlamentare]]: fu per primo il caso di [[Carlo Azeglio Ciampi]], un indipendente, che nell'ambito della [[XI legislatura della Repubblica Italiana|XI legislatura]] ricevette dall'allora presidente della Repubblica [[Oscar Luigi Scalfaro]], il conferimento dell'incarico di formare il [[Governo Ciampi|50º governo]] ([[Governo di scopo|qualificabile come "di scopo"]]) della Repubblica per emanare una nuova [[Legge Mattarella|legge elettorale detta "''Mattarellum''"]], in previsione delle [[Elezioni politiche italiane del 1994|elezioni politiche del 1994]]. Dopo il [[Governo Ciampi]], furono scelti degli indipendenti anche per i governi [[Governo Dini|Dini]], [[Governo Prodi I|Prodi I]], [[Governo Amato II|Amato II]], [[Governo Prodi II|Prodi II]], [[Governo Monti|Monti]], [[Governo Conte I|Conte I]], [[Governo Conte II|Conte II]] e [[Mario Draghi|Draghi]].</ref> Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di esso nomina i [[Ministro della Repubblica Italiana|Ministri della Repubblica]]. Il governo quindi deve ricevere la fiducia di entrambe le Camere.


Dal 13 febbraio 2021 il presidente del Consiglio dei ministri è [[Mario Draghi]].
Dal 13 febbraio 2021 il presidente del Consiglio dei ministri è [[at mic]].


== Storia ==
== Storia ==

Versione delle 13:32, 14 mag 2021

Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana
SiglaPCM
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoCapo del governo
In caricaMario Draghi
da13 febbraio 2021
Istituito1946
PredecessorePresidente del Consiglio del Regno d'Italia
Operativo dal14 luglio 1946[1]
Nominato daPresidente della Repubblica Italiana
SedePalazzo Chigi
IndirizzoPiazza Colonna 370, 00186 Roma
Sito webwww.governo.it

Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, [2] "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri".

La carica non è elettiva ma viene assegnata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione,[3] che non richiede particolari requisiti necessari per tale nomina.[4] Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di esso nomina i Ministri della Repubblica. Il governo quindi deve ricevere la fiducia di entrambe le Camere.

Dal 13 febbraio 2021 il presidente del Consiglio dei ministri è at mic.

Storia

Alcide de Gasperi, primo Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Pur non essendo menzionata nello Statuto Albertino, già all'epoca del regno d'Italia si era venuta a delineare la figura del presidente del Consiglio, come uno dei ministri (spesso quello dell'interno) incaricato di presiedere il collegio, dunque senza una costituzione autonoma. Nell'Italia fascista, con la legge 24 dicembre 1925 (una delle "leggi fascistissime"), assunse la denominazione di Capo del governo primo ministro segretario di Stato venendogli attribuiti notevoli poteri e una superiorità gerarchica sugli altri ministri.[5]

Con la Nascita della Repubblica Italiana e l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948 della Costituzione venne ripristinata la forma di governo di repubblica parlamentare, confermando, tuttavia, al Presidente del Consiglio un ruolo di preminenza istituzionale sugli altri ministri.[5]

Storicamente, l'attività del Presidente del Consiglio è stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza che quella di direzione dell’attività di governo. Il suo potere di indirizzo, inoltre, è limitato perché non ha, almeno formalmente, la facoltà di revocare i ministri con i quali si trovi in disaccordo; la prassi del "rimpasto" o quella più rara del voto di sfiducia individuale da parte del Parlamento possono essere considerate dei surrogati alla mancanza formale di questo potere.[6]

A partire dagli anni 1980 si è assistito ad un'opera di riordino legislativo della figura del Presidente del Consiglio, culminata nella legge n. 400 del 1988 e il decreto legislativo n. 79 del 1999, tramite le quali ne sono state definite la struttura e le funzioni.[7]

Logo della Presidenza del Consiglio dei ministri

Successivamente, l'adozione di leggi elettorali che prevedono l'indicazione del leader del partito o della coalizione prima delle elezioni (che, in caso di vittoria elettorale, durante le consultazioni sarà presumibilmente proposto al presidente della Repubblica per la nomina a presidente del consiglio) e il bipolarismo hanno de facto dotato il Presidente del Consiglio di una capacità decisionale e direttiva maggiore all'interno delle dinamiche del governo.[8]

A parte quattro presidenti di governi tecnici non iscritti a partiti al momento dell'elezione (Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Mario Monti e Mario Draghi), la maggior parte dei presidenti del Consiglio della Repubblica Italiana lo divennero da deputati, mentre cinque lo divennero da senatori (Giulio Andreotti, Adone Zoli, Amintore Fanfani, Giovanni Spadolini e Mario Monti) e cinque da estranei al Parlamento (Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Mario Draghi ai quali si aggiunge Giuliano Amato al varo del suo secondo governo).[9]

Fonti legislative

Il presidente del Consiglio dei ministri è un organo monocratico di rilevanza costituzionale, che presiede un organo collegiale chiamato Consiglio dei ministri e posto a capo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n.400, 1988.[10] È disciplinato dalla Costituzione agli articoli 92, 93, 95 e 96.

Dal punto di vista protocollare, è la quarta più alta carica della Repubblica Italiana.[11]

Nomina

Il Presidente Sergio Mattarella al termine delle consultazioni del 2021 che porteranno al Governo Draghi

Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92).

Nella prassi la nomina è preceduta da un complesso processo, detto "fase delle consultazioni". Questo inizia con il presidente della Repubblica che ascolta i pareri dei presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dei senatori a vita di diritto in quanto ex presidenti della Repubblica; successivamente sonda gli orientamenti delle forze politiche presenti in Parlamento al fine di individuare una personalità in grado di raccogliere un largo consenso. Se da tali sondaggi emerge un nome, conferisce l'incarico di formare il nuovo governo ma nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità il presidente della Repubblica può optare per un mandato "esplorativo", affidato a personalità super partes per verificare la possibilità di formare una maggioranza parlamentare.[12]

A questo punto, il presidente del Consiglio incaricato può: accettare l'incarico con riserva o svolgere una propria fase di consultazioni o rinunciare all'incarico o sciogliere la riserva e proporre al presidente della Repubblica la lista dei ministri.

Giorgio Napolitano con Matteo Renzi il giorno del giuramento del Governo, il 22 febbraio 2014.

La nomina consiste nell'emanazione di tre decreti:

  • quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione);
  • quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato);
  • quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato anch'esso dal presidente del Consiglio nominato)[12].

Prima di assumere le funzioni, il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prestano giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, come prevede l'articolo 93 della Costituzione.[13] Con il giuramento, il governo entra nell'esercizio delle sue funzioni ed entro dieci giorni dal decreto di nomina si presenta alle Camere per chiedere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento secondo quanto stabilito dall'articolo 94 della Costituzione.[14]

Funzioni

La Costituzione, all'articolo 95, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri promuove e coordina l'attività dei ministri: questo potere di coordinamento dei ministri è stato di intensità molto variabile nella storia dello Stato italiano, in quanto fortemente condizionato dal peso dei singoli ministri e quindi dei partiti dei quali essi erano l'espressione. Il Presidente del Consiglio dei ministri:

«dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri»

La legge 23 agosto 1988, n. 400 esplicita le attribuzioni del Presidente del Consiglio. Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio, e in particolare può avocare nel Consiglio decisioni di competenza di singoli dicasteri.

Oltre a quelle attribuitegli in quanto membro del governo italiano, il Presidente del Consiglio indica al Presidente della Repubblica la lista dei ministri per la nomina, e controfirma tutti gli atti aventi valore di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica. Dirige e promuove l'attività dei ministri, dirige la politica generale del governo e ne è responsabile (art. 95 Cost.). Funzione particolarmente delicata che la legge affida direttamente al Presidente del Consiglio è la vigilanza e il controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ossia i Servizi segreti dello Stato.

Impedimento e supplenza

L'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400[15], disciplina il caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del Consiglio dei ministri, stabilendo che la supplenza spetti al vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui siano nominati più vicepresidenti, la supplenza spetta al vicepresidente più anziano secondo l'età.

Qualora non fosse stato nominato un vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

Residenza ufficiale

Palazzo Chigi, residenza ufficiale del Presidente del Consiglio

La bandiera distintiva

Consiste in un drappo azzurro bordato da due bordi color oro al centro del quale campeggia l'emblema della Repubblica. Lo stendardo dovrebbe essere esposto ad ogni impegno ufficiale del presidente e sui veicoli che lo trasportano, tuttavia non viene quasi mai usato. I colori principali sono il blu e l'oro, da sempre considerati colori legati al comando.[16]

Presidenti del Consiglio dei ministri

Note

  1. ^ Data inizio del Governo De Gasperi II
  2. ^ Cfr. art. 95 Cost.: https://www.senato.it/1025?sezione=130&articolo_numero_articolo=95
  3. ^ Cfr. art. 92 Cost.: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri.»
  4. ^ L'incarico ad esempio può essere ricoperto anche da chi non sia un parlamentare: fu per primo il caso di Carlo Azeglio Ciampi, un indipendente, che nell'ambito della XI legislatura ricevette dall'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, il conferimento dell'incarico di formare il 50º governo (qualificabile come "di scopo") della Repubblica per emanare una nuova legge elettorale detta "Mattarellum", in previsione delle elezioni politiche del 1994. Dopo il Governo Ciampi, furono scelti degli indipendenti anche per i governi Dini, Prodi I, Amato II, Prodi II, Monti, Conte I, Conte II e Draghi.
  5. ^ a b Onida e Gorlero, 2011, p. 238.
  6. ^ Onida e Gorlero, 2011, pp. 238-239.
  7. ^ Onida e Gorlero, 2011, p. 239.
  8. ^ Bin e Pitruzzella, 2007, pp. 194-196.
  9. ^ Renzi terzo premier non parlamentare Il più giovane dell'Unione europea, su L'Unione Sarda.it, 13 febbraio 2014. URL consultato il 5 settembre 2019.
  10. ^ Andrea Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli Editore, Bologna, 2018
  11. ^ Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006, che ha definito il protocollo per il cerimoniale è definita nella quarta posizione, precedendo il presidente della Corte Costituzionale. Lo stesso decreto del 2006 definisce il presidente della Repubblica la prima carica - in quanto capo dello Stato -, il presidente del Senato la seconda - in quanto vicario del presidente della Repubblica - e il presidente della Camera dei deputati la terza - in quanto presidente del Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due Camere)
  12. ^ a b La formazione del Governo, governo.it.
  13. ^ "Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".
  14. ^ "Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia".
  15. ^ Legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri."
  16. ^ presidenza.governo.it - Bandiera.pdf

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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