Comunità isolana

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Nell'ordinamento italiano le comunità isolane e di arcipelago sono enti locali (e, precisamente, enti territoriali) che possono essere istituiti in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Ai sensi del predetto articolo alle comunità isolana o di arcipelago si estendono le norme sulle comunità montane; sono quindi unioni di comuni.