Tribunale della Rota Romana
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| Tribunale della Rota Romana Tribunal Rotae Romanae |
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| Questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore (Pastor Bonus, 126) | |
| Eretto: | 1908 |
| Decano | Antoni Stankiewicz |
| Palazzo della Cancelleria (Piazza della Cancelleria), Roma |
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| web: curia dati pastor bonus | |
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Il Tribunale della Rota Romana (in latino Tribunal Rotae Romanae), popolarmente nota come Sacra Rota, è un dicastero della Curia Romana ed è il tribunale ordinario della Santa Sede.
Indice |
[modifica] Storia
Fonti vaticane reputano possibile che il suo nome derivi da un recinto di forma circolare intorno al quale in origine si disponevano gli Uditori per valutare le istanze ed emettere le sentenze.[1]
Il numero dei Cappellani Uditori fu fissato in 12 da papa Sisto V nel 1472, mentre la competenza del tribunale fu precisata nel 1747 da papa Benedetto XIV con la costituzione Iustitiae et pacis.
I giudici (Uditori) di questo tribunale sono ancor oggi nominati dal Papa e costituiscono un Collegio presieduto da un Decano, nominato per un determinato periodo dal Pontefice, il quale lo sceglie tra gli stessi giudici. Non sempre però la selezione è stata esclusiva prerogativa del papa: vi sono stati periodi nei quali alcuni stati ed alcune città potevano nominarne fra i doctores iuris famosi di specchiata moralità.[2]
Nel 1834, regnante papa Gregorio XVI, il tribunale assommò la competenza funzionale di tribunale di appello per lo Stato Pontificio, mentre furono sempre più spesso assegnate alle Congregazioni le cause di foro ecclesiastico.
Con l'occupazione di Roma del 1870,[3] la Rota interruppe la sua attività, per essere rimessa in funzione il 29 giugno 1908 da papa Pio X.[4]
[modifica] Attività
La Rota giudica per turni di tre uditori (o videntibus omnibus) ed è essenzialmente un Tribunale di appello: è competente per il foro esterno (in materia di cause contenziose e criminali, escluse quelle riservate al papa) e la sua giurisdizione, che concerne sia i cittadini della Città del Vaticano sia i fedeli di ogni parte del mondo, si esercita:
- in primo grado nelle cause civili, ove siano convenuti vescovi diocesani, mense vescovili o altri enti immediatamente dipendenti dalla Santa Sede, e in ogni altra causa che il pontefice abbia avocato a sé, sia motu proprio sia per istanza delle parti;
- in secondo grado nelle cause già decise da tribunali diocesani e devolute immediatamente al pontefice, saltando i tribunali metropolitani;
- in terzo grado nelle cause già decise in secondo grado dai tribunali metropolitani e diocesani, e non ancora passate in giudicato.
[modifica] Uditori della Rota
Gli uditori attivi della Rota, con le rispettive date di incarico, sono i seguenti:
- S. E. Rev.ma Mons. Antoni Stankiewicz, Decano della Rota Romana (14 febbraio 1978)
- Rev. M. Kenneth Boccafola (3 aprile 1986)
- Rev. M. Josef Huber (5 dicembre 1992)
- Rev. M. Giovanni Battista DeFilippi (20 dicembre 1993)
- Rev. M. Robert M. Sable (6 giugno 1993)
- Rev. M. Egidio Turnaturi (9 giugno 1994)
- Rev. M. Maurice Monier (9 gennaio 1995)
- Rev. M. Pio Vito Pinto (25 marzo 1995)
- Rev. M. Hanna Alwan (4 marzo 1996)
- Rev. M. Giordano Caberletti (12 novembre 1996)
- Rev. M. Angelo Bruno Bottone (4 novembre 1997)
- Rev. M. Grzegorz Erlebach (4 novembre 1997)
- Rev. M. Americo Ciani (8 febbraio 1999)
- Rev. M. Jair Ferreira Pena (8 febbraio 1999)
- Rev. M. Giuseppe Sciacca (25 marzo 1999)
- Rev. M. Giovanni Verginelli (28 marzo 2000)
- Rev. M. Agostino De Angelis (23 aprile 2001)
- Rev. M. Gerard McKay (8 giugno 2004)
- Rev. M. Abdou Yaacoub (15 novembre 2004)
- Rev. M. Michael Xavier Leo Arokiaraj (25 aprile 2007)
- Rev. M. Alejandro Arellano Cedillo (25 aprile 2007)
[modifica] Cause di nullità matrimoniale
Il Tribunale Apostolico della Romana Rota si occupa delle cause di nullità matrimoniale, che costituiscono la grande maggioranza delle cause discusse presso la Rota. Esse riguardano i matrimoni contratti con rito cattolico, fra due cattolici oppure fra un coniuge cattolico ed uno ateo o di altra confessione.
Comunemente si parla di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico", ma tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile e pertanto il diritto canonico nega possano sussistere cause a questo riguardo di annullamento o risoluzione. Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale annulla il vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.
Nell'individuazione delle cause di nullità, sono certamente ammesse ragioni legate alla natura spirituale del vincolo e perciò la mera formalità di una pur corretta conduzione di un ménage matrimoniale, può ben essere vinta da un'analisi sostanziale che disveli che alla forma non era conseguita sostanziale corretta ricezione spirituale del sacramento da parte di uno o entrambi i coniugi. il tribunale non dichiara inefficace un matrimonio, non ha il potere di annullarlo; stabilisce se un matrimonio era nullo in partenza (nullità "ab initio"), se un matrimonio realmente non c'è mai stato, e questo, perché esisteva almeno una condizione da non renderlo tale.
Ad esempio, in presenza di un matrimonio combinato, in cui l'unione non è frutto di una libera scelta dei coniugi, nonostante la cerimonia e che questo sia rato e consumato, non questi non sono mai stati sposati. Il tribunale canonico non annulla il matrimonio, accerta che per questa causa un matrimonio non c'è mai stato.
Il vizio di nullità può essere riconosciuto anche in fatti precedenti o prodromici al matrimonio, caso tipico essendone la mancanza di alcune condizioni oggettive ritenute in dottrina essenziali al buon esito del legame. Sono i cosiddetti "impedimenti dirimenti", resi celebri ne "I Promessi Sposi" da Don Abbondio che ne riassume a Renzo la sequenza: «Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis, ...».[5]
La somministrazione del sacramento matrimoniale non ha l'effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio, se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso, e di farlo insieme all'altro coniuge. Questi impegni riguardano principalmente i cosiddetti tria bona matrimonii, ovvero bonum sacramenti (indissolubilità del vincolo coniugale), bonum prolis (apertura alla nascita di figli), bonum fidei (accettazione del vincolo esclusivo di fedeltà all'altro coniuge), ma si considerano anche l'accettazione della sacramentalità del vincolo ed il cosiddetto bonum coniugum, ovvero l'attribuzione all'altra parte della dignità e delle prerogative di coniuge, che comprendono le questioni di talamo.
Il diritto canonico individua altri casi in cui è lecita la dichiarazione di nullità, fra i quali: matrimonio imposto contro la volontà di uno o entrambi i coniugi; incapacità psicologica a di effettuare una vera scelta coniugale ed incapacità psicologica di adempiere agli obblighi sopra ricordati; sono poi considerati capaci di viziare la regolarità del vincolo la condizione e l'errore al momento del consenso. La funzione riproduttiva connessa al matrimonio cattolico consente l'ammissibilità di istanze fondate sulla mancata consumazione materiale dello stesso.
Le persone il cui matrimonio religioso è stato riconosciuto nullo dal Tribunale Apostolico della Romana Rota, sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa, anche se ad alcune di esse può essere comminato un divieto amministrativo a contrarre nuove nozze senza il consenso della Curia di appartenenza. Per la Chiesa cattolica la nullità significa che matrimonio non vi è stato,[6] pertanto esse non sono mai state sposate prima e sono quindi libere di creare un nuovo legame.
Le istanze di dichiarazione di nullità del matrimonio sono in genere informalmente inoltrate al Vicario Giudiziale della propria Diocesi che provvede ad indirizzare gli interessati nell'adizione della procedura. Presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana è tenuto un albo degli avvocati rotali, che possono patrocinare in ogni tribunale ecclesiastico senza limiti di territorialità.
[modifica] Ricezione in diritto italiano delle sentenze della Sacra Rota
In Italia, anche a seguito del c.d. Concordato, la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso non comporta l'immediato annullamento del matrimonio civile, perché lo Stato italiano deve accogliere la sentenza ecclesiastica attraverso una procedura detta delibazione.
La delibazione (o riconoscimento) in taluni casi particolari può essere negata. Ad esempio per quelle cause di nullità valide per il diritto canonico ma non per l'ordinamento italiano; sono fra questi casi le dispense pontificie per matrimonio "rato e non consumato",[7] poiché la consumazione non rileva ai fini del diritto italiano o almeno non rileva in termini generici ma va verificata nei suoi contesti attraverso specifico rito di magistratura italiana, al punto da impedire la ricezione automatica di una dispensa.
Come acclarato dalla Corte di Cassazione italiana,[8] infatti, già altra corte[9] aveva chiarito che restano inapplicabili le disposizioni della nuova normativa, nella parte in cui esse consentirebbero l'efficacia immediata e diretta della decisione straniera, senza adottare lo speciale procedimento giurisdizionale previsto per le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici (art. 8, comma 2, l.25 marzo 1985, n.121).[10]
Inoltre la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario sopprime l'eventuale obbligo di mantenimento del coniuge, fatti salvi gli effetti verso i terzi in buona fede e l'eventuale risarcimento per matrimonio putativo.
[modifica] Note
- ^ Fonte
- ^ La Spagna ne indicò 2, mentre la Germania, la Francia, Bologna, Milano, Venezia, Ferrara e Perugia poterono indicarne uno ciascuno.
- ^ Presa di Porta Pia
- ^ Con la Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae (con cui si metteva mano anche alla Segnatura Apostolica); la lex fu perfezionata nel 1910 dalle Regulae servandae apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal e il 1 settembre 1934 dalle Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis (
- ^ Il passo originale prosegue con «... si forte coire nequibis: haec socianda vetant connubia, facta retractant.» e ne è noto il commento di Tommaso d'Aquino (Corpus thomisticum, Sciptum super sententiis, distinctio 4, quaestio 1, [20128]): «Impedimenta autem quae contrariantur his quae sunt de essentia matrimonii, faciunt ut non sit verum matrimonium; et ideo dicuntur non solum impedire matrimonium contrahendum, sed dirimere contractum».
- ^ E non dunque "come se matrimonio non vi fosse stato"; le cause «facta retractant».
- ^ Valido ma non perfezionato da attività sessuale finalizzata alla riproduzione.
- ^ Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 7276/99 - Presidente: V. Carbone-Relatore: V. Proto
- ^ App.Napoli, 15 aprile 1997
- ^ Fonte
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Profilo del Tribunale (dal sito della Santa Sede)
- Dati e curiosità sulla Sacra Rota
- Dati e curiosità sulla Sacra Rota

