Vicario generale

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La figura del Vicario generale è prevista dal Codice di diritto canonico nel suo Libro II intitolato Il popolo di Dio.

Il Can. 475 al comma 1 di questo Libro recita:

In ogni diocesi il Vescovo diocesano deve costituire il Vicario generale affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito a norma dei canoni seguenti, presti il suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi.

Pertanto è una figura obbligatoria nelle Diocesi cattoliche di rito latino.

La figura è sempre unitaria salvo alcune eccezioni previste nel secondo capoverso dello stesso canonico. Le eventuali eccezioni possono nascere dall'ampiezza della Diocesi o dalla dimensione demografica della stessa.

[modifica] I compiti

Rappresenta il Vescovo, e cura i rapporti con le Parrocchie e i Vicariati, le concessioni degli Imprimatur, i rapporti con gli Enti territoriali e della società civile, l'Amministrazione dei beni ecclesiastici e gli aspetti giuridici dei Sacramenti e della loro celebrazione.

Pertanto fanno riferimento diretto al Vicario Generale più uffici, se esistono e se sono organizzati in tal modo (l'esempio è tratto dalla Diocesi di Bologna):

Solitamente il vicario generale fa parte del consiglio di Curia.

[modifica] Voci correlate

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