Corte di giustizia dell'Unione europea
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Categorie: Politica, Diritto |
La Corte di giustizia dell'Unione europea è un'istituzione dell'Unione europea, ed ha sede a Lussemburgo.
La CGUE ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea.
La tutela giurisdizionale dell'Unione europea è affidata alla Corte, organo unitario, suddiviso in una pluralità di formazioni:
- La Corte di giustizia (creata nel 1952)
- Il Tribunale (creato nel 1988)
- Il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004)
La Corte non va confusa né con la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (che dipende dall'ONU), né con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa).
Indice |
[modifica] Storia
Il 18 aprile 1951, al momento della firma del trattato di Parigi istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), i sei Stati membri fondatori (Belgio, Germania Ovest, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) decisero di creare un organo giurisdizionale incaricato di garantire il rispetto del diritto comunitario, di farlo applicare uniformemente da tutti gli Stati membri e di risolvere le controversie provocate dalla sua applicazione: la Corte di giustizia della CECA.
Il primo presidente della Corte di giustizia (dal 1952 al 1958) è stato l'italiano Massimo Pilotti.
Il 25 marzo 1957, i trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) crearono un nuovo organo giurisdizionale, la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), comune alle tre (CECA, CEE, EURATOM) Comunità.
In seguito al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009 la corte ha cambiato il nome in Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
[modifica] La Corte di giustizia
[modifica] Competenze e poteri della Corte di giustizia
Nell'ambito della sua missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi. La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno stato membro o da un'istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del Tribunale. Questi suoi poteri sono applicati in diverse forme:
- col ricorso per inadempimento (ex art. 258 TFUE) la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dai trattati e dagli atti di diritto derivato. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cd. procedura di infrazione) avviato dalla Commissione, nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse. Se tale procedimento non porta lo Stato membro a porre fine all'inadempimento, viene presentato alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto dell'Unione europea, proposto dalla Commissione oppure da un altro Stato membro. Se la Corte accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Qualora lo Stato non ottemperi alla sentenza della Corte, la Commissione può avviare una nuova procedura di infrazione che può portare ad un nuovo deferimento dello Stato di fronte alla Corte di giustizia, la quale, se accerta l'inadempimento (mancata esecuzione della sentenza precedente), condanna lo Stato al pagamento di una ammenda;
- col ricorso per annullamento (ex art. 263 TFUE) il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento di un atto legislativo di un'istituzione dell'Unione. Il ricorso di annullamento può essere proposto dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o da un privato se l'atto lo riguarda direttamente. In esso la Corte è chiamata a valutare la legittimità degli atti posti in essere dalle istituzioni dell'Unione (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione, BCE) e, in particolare, si pronuncia relativamente a: vizi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione dei trattati e di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere;
- col ricorso per carenza (ex art. 265 TFUE) la Corte di giustizia e il Tribunale vagliano la legittimità dell'inerzia delle istituzioni dell'Unione. Tale ricorso può essere presentato solo dopo che l'istituzione è stata invitata ad agire: una volta accertata l'illegittimità dell'omissione, spetta all'istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate;
- con la procedura atta alla risoluzione delle controversie relative al risarcimento dei danni la Corte ed il Tribunale sono chiamati a giudicare in materia di responsabilità extracontrattuale riguardante i danni causati dalle istituzioni o dagli agenti dell'Unione nell'esercizio delle loro funzioni. La caratteristica di tale procedura consiste nella totale autonomia ed indipendenza dalle procedure di "ricorso per annullamento" e "ricorso per carenza";
- con il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) un giudice di un tribunale nazionale di uno Stato membro dell'Unione può, o, nel caso in cui si tratti di decisione pendente davanti ad un organo giurisdizionale avverso la quale non è ammesso ricorso giurisdizionale nel diritto interno, deve, chiedere alla Corte di precisare una questione relativa all'interpretazione o alla validità di un atto di diritto europeo. La risposta della Corte, tramite una sentenza giuridicamente vincolante, è l'intepretazione ufficiale della questione e come tale vale per tutti gli Stati membri;
- con la procedura di impugnazione la Corte statuisce sui ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado. Se l'impugnazione è fondata, la Corte annulla la sentenza del Tribunale (con o senza rinvio degli atti al Tribunale stesso), altrimenti la conferma;
- con il riesame la Corte, quando ricorra un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può eccezionalmente decidere della legittimità delle decisioni con le quali il Tribunale, giudicando in secondo grado, statuisce sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica.
[modifica] Il funzionamento della Corte di giustizia
La Corte segue grosso modo le procedure dei tribunali nazionali. In caso di ricorso diretto, il ricorso viene notificato alla parte avversa e vengono designati dalla Corte un giudice relatore ed un avvocato generale, incaricati di seguire lo svolgimento della causa. Se le parti richiedono che si tenga un'udienza dibattimentale pubblica, il giudice relatore riassume, in una relazione d'udienza, i fatti e le argomentazioni delle parti e degli eventuali intervenienti. Tale relazione viene resa pubblica durante l'udienza. Durante l'udienza i giudici e l'avvocato generale possono rivolgere alle parti le domande che ritengono opportune. Dopo qualche settimana, e sempre in udienza pubblica, l'avvocato generale, se la causa presenta nuovi questioni di diritto, presenta le proprie conclusioni alla Corte di giustizia, proponendo in totale indipendenza la soluzione che a suo parere dev'essere data al problema. Successivamente i giudici, e soltanto loro, deliberano sulla base di un progetto di sentenza steso dal giudice relatore. Ciascun giudice può proporre modifiche. Una volta adottata, la sentenza viene pronunciata in udienza pubblica. In caso di rinvio pregiudiziale, presentabile solo da un giudice di un tribunale nazionale, la Corte fa pubblicare la questione sulla Gazzetta ufficiale dando tempo due mesi affinché le parti interessate, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione presentino i propri pareri sulla questione. Nel corso dell'udienza pubblica gli stessi soggetti possono esporre i propri pareri oralmente. Successivamente alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, i giudici si riuniscono per deliberare. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza e trasmessa dal cancelliere al giudice nazionale, agli Stati membri ed alle istituzioni interessate.
[modifica] Composizione e struttura della Corte di giustizia
La Corte è composta da ventisette giudici, uno per Stato membro, assistiti da otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni, rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi di notoria competenza od aventi i requisiti per ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali nei paesi d'appartenenza. I giudici della Corte designano tra loro il presidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Gli avvocati generali sono otto, ed hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità ed indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti. La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (tredici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un'istituzione parte della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate dalle sezioni di cinque o tre giudici. La Corte si riunisce in seduta plenaria in casi molto eccezionali tassativamente previsti dai trattati e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza. Il quorum della seduta plenaria è di quindici giudici.
[modifica] Il Tribunale
| Per approfondire, vedi la voce Tribunale dell'Unione europea. |
[modifica] Il Tribunale della funzione pubblica
| Per approfondire, vedi la voce Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. |
[modifica] Voci correlate
- Unione europea
- Adattamento del diritto italiano al diritto dell'Unione europea
- Corte dei conti europea
- Elenco delle organizzazioni europee
- Tribunali internazionali
[modifica] Altri progetti
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