Cooperazione rafforzata
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La cooperazione rafforzata è una procedura decisionale istituzionalizzata con il Trattato di Amsterdam e poi modificata dal Trattato di Nizza. Essa consiste nel realizzare una più forte cooperazione tra alcuni Stati membri dell'Unione europea in determinati temi (giustizia, difesa, gestione economica ecc.).
Indice |
[modifica] Finalità
Le cooperazioni rafforzate sono uno strumento di estrema importanza per dare un maggiore impulso al processo di integrazione dell'Unione europea, senza coinvolgere la totalità degli Stati membri che possono avere reticenze nell'incrementare l'integrazione in alcune aree (si pensi al problema di una politica estera comune, cui Stati come la Gran Bretagna sono fortemente contrari). Esse possono coinvolgere soltanto le aree tematiche che non siano già di competenza esclusiva dell'Unione europea. I temi di competenza esclusiva dell'Unione sono, per maggior chiarezza, i seguenti: 1) unione doganale; 2) regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno; 3) politica monetaria nei paesi dell'Euro; 4) conservazione delle risorse biologiche del mare; 5) politica commerciale comune. Tutti gli altri temi possono essere oggetto di cooperazioni rafforzate. Ai sensi dell'articolo I-44 paragrafo 1 comma secondo: «Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri».
[modifica] Meccanismo di funzionamento
Una cooperazione rafforzata si può attuare solo se vi partecipa almeno un terzo degli Stati membri dell'Unione. La decisione di creare una cooperazione rafforzata è trasmessa alla Commissione europea, che ne informa il Consiglio, il quale l'autorizza esprimendosi a maggioranza qualificata(art. 11 Trattato CE). Le deliberazioni degli Stati con cooperazione rafforzata sono aperte a tutti i paesi membri dell'Unione, ma solo quelli che sono in cooperazione rafforzata hanno diritto di voto e le decisioni prese si attuano solo alla loro legislazione. Le cooperazioni rafforzate sono sempre aperte a qualsiasi Stato membro dell'Unione. Gli Stati in cooperazione rafforzata informano periodicamente il Parlamento europeo e la Commissione dei progressi compiuti.
La cooperazione rafforzata nella materia della politica estera e di sicurezza comune (PESC) rappresenta una novità introdotta dal Trattato di Nizza. È importante sottolineare che in questa materia possono riguardare soltanto l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune, mentre sono esplicitamente escluse tutte le questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa (art. 27B TUE). Il Consiglio delibera normalmente a maggioranza qualificata, ma uno Stato può bloccare tale votazione qualora vi siano importanti motivi di politica nazionale (il c.d. diritto di veto).
La cooperazione rafforzata nel terzo pilastro, cioè nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, è ora disciplinata dagli art. da 40 a 40 B del TUE. Per quanto riguarda l'autorizzazione, la nuova procedura prevede la richiesta alla Commissione Europea e la successiva proposta di quest'ultima al Consiglio (con possibilità per la Commissione di non presentare alcuna proposta, motivando tale decisione). A differenza del pilastro comunitario, gli Stati che intendono procedere alla cooperazione rafforzata possono comunque agire di propria iniziativa richiedendo direttamente l'autorizzazione al Consiglio.
[modifica] Il concetto di "Europa a due velocità"
██ Zona euro
██ Paesi membri che aspirano ad adottare l'euro il 1° gennaio 2009
██ Paesi membri che, in virtù del Trattato di Maastricht, sono destinati a confluire nella zona euro
██ Paesi membri che, in deroga al Trattato di Maastricht, si riservano di stabilire un'eventuale ingresso nella zona euro
██ Paesi membri che, in deroga al Trattato di Maastricht, si riservano di stabilire un'eventuale ingresso nella zona euro tramite un prossimo referendum
██ Paesi extra-UE che adottano l'euro in virtù di accordi bilaterali con la Banca Centrale Europea
██ Paesi e territori extra-UE che adottano unilateralmente l'euro
È in merito alla questione delle cooperazioni rafforzate che si parla di "Europa a due velocità" (un'espressione pare creata dall'allora presidente francese Jacques Chirac). Non è un caso che la Costituzione europea sottolinei con particolare attenzione la possibilità di una cooperazione rafforzata in materia di politica estera e sicurezza comune (art. III-419 paragrafo 2). Il tema della politica estera è il più delicato: attualmente gli stati membri decidono su questi temi ancora all'unanimità e questo blocca le capacità decisionali dell'Unione. C'è dunque la possibilità che un certo gruppo di stati (al momento si vocifera Francia, Germania, paesi del Benelux e forse l'Italia[senza fonte]) stabilisca una cooperazione rafforzata in materia di difesa comune e politica estera, adottando decisioni a maggioranza e dunque dando l'esempio a tutti gli altri stati.
La cooperazione rafforzata può risultare particolarmente utile come scappatoia alle bocciature della Costituzione europea da parte di alcuni stati. Il meccanismo è rimasto anche all'interno del Trattato di Lisbona e potrà quindi essere utilizzato, dopo la sua ratifica, per approfondire la cooperazione su alcuni tempi dove c'è un'avanguardia ma non è possibile per i 27 paesi procedere contemporaneamente.
Esiste poi la possibilità che alcuni stati firmino trattati esterni all'UE con l'obiettivo di far entrare in un secondo momento i contenuti dell'accordo nell'acquis comunitario. È stato questo in passato il caso del Trattato di Schengen ed è attualmente il caso del Trattato di Prüm, firmato nel 2005 da Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi.
[modifica] Cooperazioni rafforzate esistenti
Attualmente si possono configurare come cooperazioni rafforzate "de facto":
[modifica] Voci correlate
- Unione europea
- Costituzione europea
- Trattato di Amsterdam
- Opt-out nell'Unione europea
- Trattato di Prüm
| Unione europea - Trattati, Istituzioni, storia dell'integrazione europea | |||||||
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| 1951/52 | 1957/58 | 1965/67 | 1986/87 | 1992/93 | 1997/99 | 2001/03 | 2007/ ? |
| Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) | |||||||
| Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom) | |||||||
| Comunità economica europea (CEE) |
Comunità europea (CE) | ||||||
| Comunità europee: CECA, CEEA, CEE | Giustizia e affari interni (GAI) |
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| Giustizia e affari interni (GAI) |
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| Politica estera e di sicurezza comune (PESC) |
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| U N I O N E E U R O P E A (U E) | |||||||
| Trattato di Parigi |
Trattati di Roma |
Trattato di fusione |
Atto unico europeo |
Trattato di Maastricht |
Trattato di Amsterdam |
Trattato di Nizza |
Trattato di Lisbona |
| I "tre pilastri" dell'Unione europea - Comunità europea (CE), Politica estera e di sicurezza comune (PESC), Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI) | |||||||
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| Parlamento europeo · Consiglio dell'Unione europea · Commissione europea · Corte di giustizia · Corte dei conti |
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