Pace di Vestfalia
| Pace di Vestfalia Parte della guerra dei trent'anni
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La ratifica del Trattato di Münster
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| Data | 15 maggio 1648 e 24 ottobre 1648 |
| Luogo | Münster e Osnabrück |
| Premessa | Guerra dei trent'anni (fase francese) |
| Esito | Fine della guerra |
| Modifiche territoriali | La Francia ebbe la Lorena, Metz, Toul, Verdun, i territori asburgici dell'Alsazia Il Palatinato fu diviso tra il figlio di Federico V ed il duca Massimiliano di Baviera, che ottenne l'Alto Palatinato. Il Brandeburgo (futura Prussia) ricevette la Pomerania Orientale e i vescovadi di Magdeburgo, Halberstadt, Kammin e Minden, nonché i territori di Cleves, Mark e Ravensberg in seguito alla risoluzione della disputa per i territori del defunto Duca di Jülich-Cleves-Berg. I Paesi Bassi e la Svizzera furono riconosciuti sovrani ed indipendenti dall'Impero. Fu invece ufficialmente riconosciuto soppresso il Regno d'Italia, considerato ufficialmente parte dell'Impero. |
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La pace di Vestfalia del 1648 pose fine alla cosiddetta guerra dei trent'anni, iniziata nel 1618, e alla guerra degli ottant'anni, tra la Spagna e le Province Unite. Essa si divide nei tre trattati firmati due a Münster e uno a Osnabrück (ricordati, appunto, come Trattato di Münster[1] e Trattato di Osnabrück). La pace venne poi completata con il Trattato dei Pirenei, del 1659, che mise fine alle ostilità tra Spagna e Francia.
Indice |
[modifica] Contestualizzazione
All'origine della guerra dei trent'anni può collocarsi il desiderio dei prìncipi tedeschi di porre definitivamente un freno alle aspirazioni restauratrici del nuovo imperatore asburgico, aspirazioni sostenute dalla Spagna. Tra le pretese dell'imperatore vi era, infatti, quella di privare i principi tedeschi del diritto a determinare la religione dei propri regni, sancito dalla pace di Augusta nel 1555, secondo il principio del "cuius regio, eius religio".
Con il trattato di Vestfalia si inaugurò un nuovo ordine internazionale, un sistema in cui gli Stati si riconoscono tra loro proprio e solo in quanto Stati, al di là della fede dei vari sovrani. Assume dunque importanza il concetto di sovranità dello stato e nasce una comunità internazionale più vicina a come la si intende oggi.
La pace di Vestfalia fu firmata in due località separate a causa dei dissidi tra i cattolici e i protestanti. Cosicché dapprima si riunirono i cattolici a Münster e i protestanti a Osnabrück. Come mediatori furono invitati il nunzio pontificio a Colonia Fabio Chigi e l'ambasciatore veneziano Alvise Contarini.
Tuttavia la Svezia non accettò che i rappresentanti del Papa fungessero da mediatori, né, d'altra parte il nunzio pontificio volle trattare con gli eretici.
In conclusione le trattative fra la Spagna e le Province Unite e quelle fra la Francia e l'Impero si tennero a Münster e alle seconde parteciparono entrambi i mediatori.
Le trattative fra l'Impero e la Svezia (e i protestanti tedeschi suoi alleati) si tennero invece a Osnabrück con la partecipazione del solo mediatore veneziano.
I due trattati di Münster concernettero la pace fra la Francia e l'Impero, fra le Province Unite e la Spagna. Il trattato di Osnabrück riguardò la pace fra la Svezia e l'Impero.
I due trattati con la Francia e con la Svezia, di fatto con i cattolici e con i protestanti, con il nome di Instrumentum pacis, divennero una sorta di costituzione del Sacro Romano Impero nel suo ultimo secolo e mezzo di esistenza.
Essi sancirono la sconfitta delle ambizioni asburgiche di imporre il cattolicesimo come religione dell'Impero, decretando invece la libertà degli stati tedeschi in materia religiosa. Inoltre l' Instrumentum pacis concedeva agli stati tedeschi la libertà di avere una propria politica estera. Fra Spagna e Francia non fu firmato alcun trattato e continuò la guerra
[modifica] Condizioni di pace
I princìpi sanciti dalla pace furono i seguenti:
- Riguardo alla questione religiosa fu confermata la Pace di Augusta (1555), fu estesa la tolleranza anche ai calvinisti, e fu stabilito che i sovrani dovessero rispettare le minoranze religiose e che i beni ecclesiastici in possesso dei protestanti fino al 1624, non fossero restituiti alla Chiesa cattolica. I provvedimenti attinenti agli aspetti ecclesiastici includevano il divieto di persecuzione religiosa in Germania e la riaffermazione della pace di Augusta. Se però un principe si fosse convertito ad altra religione, non avrebbe più avuto alcun diritto sulle proprie terre (misura atta a controllare la diffusione della Riforma). La pace di Vestfalia determinò la fine di un lungo periodo di guerre di religione: i successivi conflitti armati in Europa furono intrapresi per motivi di ordine esclusivamente politico.
- Riguardo all'ordinamento interno del Sacro Romano Impero, fu riconosciuta ai prìncipi la piena sovranità territoriale e il diritto di stringere alleanze, purché non fossero contro l'Imperatore e l'Impero.
Riguardo ai mutamenti territoriali:
- La Francia ebbe la Lorena, Metz, Toul e Verdun e i territori asburgici dell'Alsazia, ma non i territori della città di Strasburgo.
- La Svezia ricevette un risarcimento in denaro, la Pomerania Anteriore e i vescovati di Brema e Verden, che assicuravano il controllo delle foci dei fiumi Oder, Elba e Weser, ottenendo in tal modo l'egemonia sul Mar Baltico; a essa fu inoltre concesso di inviare tre rappresentanti al Consiglio dei prìncipi dell'Impero, che rappresentava uno dei collegi del Reichstag.
- Il Palatinato fu diviso tra il figlio di Federico V, cui fu restituita la dignità elettorale, e il duca Massimiliano di Baviera, che ottenne l'Alto Palatinato.
- Il Duca di Baviera conservò il titolo di elettore garantitogli nel 1628 (il numero degli elettori venne quindi portato a otto): cinque cattolici, due protestanti e uno calvinista.
- Il Brandeburgo (futura Prussia) ricevette la Pomerania Orientale e i vescovadi di Magdeburgo, Halberstadt, Kammin e Minden, nonché i territori di Cleves, Mark e Ravensberg in seguito alla risoluzione della disputa per i territori del defunto Duca di Jülich-Cleves-Berg.
- I Paesi Bassi e la Svizzera furono riconosciuti sovrani e indipendenti dall'Impero.
La Spagna, che non aveva aderito alla Pace di Vestfalia, riuscì a occupare il porto di Dunkerque, nelle Fiandre, ma il Cardinale Mazzarino si alleò con l'Inghilterra, promettendole, in caso di vittoria, Dunkerque e la Giamaica; l'esercito francese, al comando del maresciallo di Francia Henri de La Tour d'Auvergne, visconte di Turenne, riuscì a sconfiggere nella battaglia delle Dune, presso Dunkerque (14 giugno 1658), gli spagnoli guidati dal Gran Condé. Filippo IV fu costretto così a firmare la Pace dei Pirenei (1659), che segnò il declino degli Asburgo di Spagna.
Il paragrafo 52 dell'articolo V del trattato di pace, denominato Itio in partes, consiste nell'eliminazione della religione come elemento centrale dei conflitti politici, separando dunque il campo religioso da quello statale:
| (LA) « In causis religionis omnibusque aliis negotiis, ubi status tamquam unum corpus considerari nequeunt, ut etiam catholicis et Augustanae confessionis statibus in duas partes euntibus, sola amicabilis compositio lites dirimat, non attenta votorum pluralitate. Quod vero ad pluraritatem votorum in materia collectarum attinet, cum res haec in presenti congressu decidi nn potuerit, ad proxima comitia remissa est. » |
(IT) « Nelle faccende religiose e in tutti gli altri affari, dove non si può considerare lo stato come un unico corpo, come anche negli stati di confessione cattolica e augustea che si dividono in due parti, un solo accordo divida la lite, senza badare alla pluralità di voti. Ciò che invece si basa sulla pluralità di voti, nelle faccende che riguardano tutti quanti, poiché non è stato possibile decidere questa cosa nel presente incontro, è rimandato ai prossimi incontri. » |
[modifica] Documenti d'epoca
Denuncia del trattato da parte di Innocenzo X , Roma, 20 novembre 1648.
| « Mossi dallo zelo per la famiglia di Dio che continuamente riempie il nostro cuore, ci siamo dedicati con cura particolare al mantenimento dell'integrità della fede ortodossa e della dignità ed autorità della Chiesa cattolica, affinché i diritti della medesima, di cui siamo stati eletti difensori da Nostro Signore, non soffrano alcun danno da parte di coloro che ricercano il proprio vantaggio piuttosto che la gloria di Dio, ed affinché non si sia accusati di negligenza nel compito di governo, che ci è stato affidato, quando dovremo rispondere della nostra condotta al Giudice Supremo.
Così non è stato senza vivo dolore che abbiamo appreso come da vari articoli, tanto della pace concordata separatamente a Osnabrück il 6 di agosto dell’anno 1648 tra il nostro carissimo figlio in Cristo, Ferdinando Re dei Romani, imperatore eletto, ed i suoi alleati e seguaci da una parte e gli svedesi ed i loro alleati e seguaci dall'altra, quanto della pace conclusa a Münster in Vestfalia il 24 ottobre dello stesso anno 1648 tra il detto Ferdinando, Re dei Romani, Imperatore eletto, ed i suoi alleati e seguaci da una parte ed il nostro carissimo figlio in Gesù Cristo, Luigi cristianissimo re di Francia, pure con i suoi alleati e seguaci dall'altra, sia stato recato gravissimo alla religione cattolica, alla devozione divina, alla Sede Apostolica e romana ed alle chiese minori ed agli ordini ecclesiastici, come pure alla loro giurisdizione, potere, immunità, franchigia, libertà, esenzioni, privilegi, affari, possedimenti e diritti. Poiché per vari articoli, sia di ambedue, sia di uno solo di questi trattati di pace, sono stati abbandonati in perpetuo agli eretici ed ai loro successori tra le altre cose i possedimenti ecclesiastici, da essi in altro tempo occupati e agli eretici, seguaci della cosiddetta confessione di Augusta, viene concessa la libera pratica della loro eresia in vari luoghi, a loro vengono assegnati luoghi, su cui costruire templi a tal proposito; sono stati ammessi con i cattolici agli uffizi, cariche pubbliche e ad arcivescovati, vescovati ed altri benefizi e dignità ecclesiastici ed alla partecipazione nelle "preghiere principali", ossia il particolare privilegio imperiale di assegnare un limitato numero di canoni ai capitoli in Germania che la Santa Sede aveva concesso allo stesso Ferdinando, Re dei Romani, imperatore eletto; sono state soppresse nei possedimenti ecclesiastici della suddetta confessione di Augusta le annate, gli iura palatii, le confermazioni, i primi redditi papali e tutti i simili privilegi e riserve; la conferma delle elezioni o candidature dei cosiddetti arcivescovi, vescovi o prelati della medesima confessione è stata trasferita al potere secolare; innumeri arcivescovati, vescovati, monasteri, parrocchie, balivati, commende, canoniche ed altri benefìzi ecclesiastici e possedimenti della Chiesa sono stati concessi a principi eretici e ai loro successori in feudo perpetuo, col titolo di una dignità secolare e la soppressione della loro designazione ecclesiastica; è stato decretato che contro questa pace o alcuno dei suoi articoli non debba essere citata, applicata o riconosciuta alcuna delle leggi canoniche o civili, generali o particolari, dei decreti conciliari, regole di ordini religiosi, giuramenti, o concordati con i pontefici romani, od alcuno degli altri ecclesiastici o politici statuti, decreti, dispense, assoluzioni od altre obiezioni; il numero di sette elettori dell'Impero, precedentemente ratificato dall'apostolica autorità, è stato accresciuto senza il nostro consenso e quello della suddetta Sede, e l'ottavo elettorato è stato creato a favore di Carlo Luigi, conte palatino del regno, eretico; e sono state decretate molte altre cose spiacevoli da riferire, assai pregiudizievoli e dannose alla religione ortodossa ed alla suddetta Sede di Roma, alle chiese minori e ad altri menzionati sopra. Tutto ciò è stato compiuto nonostante il nostro venerabile fratello Fabio, vescovo di Nardo, nunzio straordinario nostro e della Santa Sede nella terra del Reno e nella bassa Germania, abbia protestato pubblicamente a nome nostro e della suddetta Sede a seguito di nostre istituzioni, e questi articoli sono stati temerariamente redatti da persone, che non ne avevano la potestà; sono perciò senza valore, nulli, ingiusti e come tali devono essere da tutti considerati; è legalmente manifesto che qualsiasi accordo o disposizione riguardante materie ecclesiastiche, stabilito senza il consenso della Sede suddetta, è nullo e senza alcun effetto o validità. Nondimeno, desiderando un rimedio maggiormente efficace per la rettifica di tutto quanto sopra stabilito, desiderando realizzare ciò secondo l'obbligo dell'ufficio pastorale affidatoci dall'alto, e considerando che il preciso significato e i termini delle condizioni di ambedue i trattati di pace e di tutto quanto è in essi compreso, sono ampiamente e sufficientemente espressi e contenuti nel nostro presente documento, come pure il significato e i termini di altre cose vi sono logicamente espressi e compresi, come se lo fossero parola per parola, noi, di nostra propria volontà, per nostra certa conoscenza e matura riflessione e per la pienezza dell'apostolico potere, stabiliamo e dichiariamo col presente documento che i suddetti articoli di questi trattati, singolarmente e complessivamente, ed ogni altra cosa contenuta in detti trattati, che sia offensiva o rechi il più piccolo pregiudizio, o che potrebbe dirsi, capirsi, immaginarsi o considerarsi in qualche modo dannosa o molesta, alla religione cattolica, alla devozione divina, alla salvezza delle anime, alla detta Sede Apostolica romana, a chiese minori, ordini e domini ecclesiastici ed alle loro persone, membri ed affari, possedimenti, giurisdizione, autorità, immunità, libertà, privilegi, prerogative e diritti di ogni genere, con tutto quanto è derivato o potrà derivare da essi, sono e saranno legalmente ed in perpetuo nulli, di nessun valore, non validi, perversi, ingiusti, condannati, riprovati, vani e senza alcuna forza od effetto e che nessuno è tenuto ad osservarli, singolarmente o complessivamente, anche nel caso fossero rafforzati da giuramenti, e che nessuno ha potuto o potrà acquistare o reclamare per se stesso in nessun momento sulla loro base alcun diritto o carica o titolo valido o diritto prescrittivo, anche se il possesso durasse per lungo ed immemorabile tempo senza alcuna interruzione, né le sue richieste hanno alcun fondamento nella legge, così che esse dovranno essere per sempre considerate, come se non esistessero o non fossero mai state formulate ed approvate. Inoltre, per maggiore precauzione, finché sarà necessario, noi, per la suddetta volontà, conoscenza, deliberazione e pienezza di potere, condanniamo, riproviamo, estinguiamo, annulliamo e priviamo di ogni forza ed effetto i detti articoli e tutto quanto di pregiudizievole è stato sopra stabilito, e protestiamo contro di loro e dichiariamo la loro nullità agli occhi di Dio. E per quanto è necessario, ripristiniamo, ristabiliamo e reintegriamo completamente tutto quanto concerne tali materie, la Sede Apostolica romana, le chiese minori, e tutti i luoghi sacri ed il clero nel loro primitivo ed integro stato, nella stessa posizione in cui si trovavano prima di detto decreto e di qualsiasi altro accordo, trattato o convenzione, precedentemente concordato o richiesto in alcun modo o luogo, riguardante le materie summenzionate. Noi decretiamo pure che, nel caso in cui le persone summenzionate ed altre, egualmente degne di particolare menzione e designazione, aventi interessi o pretese nelle cose suddette od in alcuna di esse, non avranno consentito al presente decreto, né saranno state chiamate, citate od ascoltate, come pure se fosse obiettato che le questioni così come riferite non erano state sufficientemente esaminate e verificate od altrimenti giustificate, questo documento con tutto quanto esso contiene, non potrà mai ed in nessun caso essere contestato, invalidato, annullato o revocato con mezzi legali o polemici, contestato per legge, od incolpato di ingiustificabili aggiunte, omissioni, nullità od invalidità, o di difetto della nostra intenzione, o di ogni altro difetto di sostanza ora imprevedibile, per quanto grave possa essere, o di ogni altra obiezione, che nasca dal campo legale o pratico, dalla costituzione o dalla tradizione, sotto qualsiasi pretesto, scusa, ragione o motivo che si possa immaginare; ma che esso è e sarà in perpetuo valido, saldo ed effettivo, e che estenderà ed otterrà pieno e completo effetto e sarà per il futuro inviolabilmente osservato da tutti coloro cui si riferisca o si riferirà in alcun modo per qualsiasi cosa. E così e non altrimenti dovranno sempre giudicare e decidere in tal senso in questa materia e nelle altre summenzionate, i giudici ordinali e gli uditori delegati del palazzo apostolico, come pure i cardinali della Santa Chiesa romana, i legati a latere ed i nunzi della stessa Sede e tutti gli altri, qualsiasi autorità esercitino al presente; noi neghiamo a ciascuno ed a ognuno di essi il diritto ed il potere di giudicare, dichiarare od interpretare altrimenti, dichiarando nulla e senza valore qualsiasi cosa proclamata contro il presente decreto, per proposito od ignoranza, da qualsiasi persona od autorità. Nonostante le summenzionate e tutte le altre costituzioni e decreti apostolici, generali e speciali, inclusi quelli proclamati nei concili generali, e nonostante pure, per quanto è necessario, la regola nostra e della Cancelleria apostolica de non tollendo iure quaesito, e la costituzione di papa Pio IV di felice memoria, nostro predecessore, riguardante le prerogative concernenti qualsiasi interesse della Camera apostolica, che potrebbero essere presentate e registrate nella stessa Camera entro il tempo stabilito da quella costituzione, così che non sarebbe necessario presentare e registrare nella stessa Camera il presente annuncio; nonostante anche tutte le leggi imperiali e municipali e tutti gli statuti, usanze e costumi, che pur datassero da tempi immemorabili, privilegi, indulti, concessioni e lettere apostoliche, rafforzate con giuramento o con apostolica conferma, o con altra garanzia, e concesse ad ogni e qualsiasi luogo o persona, che goda della dignità Imperiale o regia, o di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o secolare, e designate in altre particolari guise, che richiedano una particolare interpretazione, come pure tutti i decreti simili concessi motuproprio. per conoscenza, deliberazione e pienezza di potere, anche in concistoro sotto qualsiasi tenore e forma, con qualsiasi eccezione, e altre clausole più efficaci ed insolite, e decreti di annullamento, e insomma concessi, editi, fatti, e spesso e ripetutamente confermati, approvati e rinnovati in opposizione alle deliberazioni suddette; da tutti questi e da ciascuno di essi, e da tutti gli altri contrari, qualunque siano, noi deroghiamo e vogliamo che si deroghi; specialmente ed espressamente, perché sì effettuino le deliberazioni suddette; anche se, per una sufficiente deroga, si debba fare una particolare, speciale e singola menzione, parola per parola, di essi e dei loro punti, e non con clausole generali dello stesso effetto, o una qualunque altra esposizione, o si debba per questo seguire un'altra insolita forma. Tuttavia li consideriamo come se fossero pienamente e sufficientemente espressi e contenuti in questo scritto, quasi inseritivi parola per parola e ne conservino la forma. Vogliamo che alle copie di questo documento, trascritte o stampate, con la firma di un notaio pubblico e il sigillo di una autorità ecclesiastica, dovunque e presso ogni popolo si presti la stessa fede, sia in giudizio che extragiudizialmente, che si presterebbe, se il presente documento venisse esposto o mostrato nell'originale. Dato a Roma in Santa Maria Maggiore con il sigillo del Pescatore il 20 novembre dell'anno 1648 quinto del nostro Pontificato. » |
[modifica] Note
[modifica] Bibliografia
- Georges Pages. La Guerra dei Trent'Anni. ECIG, 1993.
- Geoffrey Parker. La Guerra dei trent'anni. Vita e Pensiero, 1994.
- Id. La Rivoluzione Militare, Il Mulino, 2005.
- Josef V. Polisensky. La Guerra dei Trent'Anni: da un conflitto locale a una guerra europea nella prima metà del Seicento. Einaudi, 1982.
- C. V. Wedgwood. La Guerra dei Trent'Anni. Mondadori, 1998.
- Luca Cristini. 1618-1648 la guerra dei 30 anni. volume 1 da 1618 al 1632 2007 (ISBN 978-88-903010-1-8)
- Luca Cristini. 1618-1648 la guerra dei 30 anni. volume 2 da 1632 al 1648 2007 (ISBN 978-88-903010-2-5)
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