Sovranità
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La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di governo riconosciuta ad un soggetto di diritto pubblico internazionale che può essere una persona od un organo collegiale [1].
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[modifica] Generalità
In dottrina, il diritto pubblico teorizza tale istituto giuridico essenzialmente come uno degli elementi costitutivi dello Stato, insieme al territorio ed al popolo. Tale assunto, tuttavia, ha incontrato delle eccezioni che vedono riconosciuta la sovranità anche in capo a soggetti privi di un proprio territorio o di un proprio popolo, come inteso in senso tecnico-giuridico stretto. Così come avviene ad esempio per il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
[modifica] La sovranità monarchica e repubblicana
Nell'antichità il termine sovranità derivava da quello di sovrano, che appunto assommava in sè la pienezza dei poteri di governo. Con l'avvento delle monarchie costituzionali, ai sovrani sono state lasciate normalmente funzioni solo rappresentative dello Stato. Un residuo del potere sovrano in genere riconosciuto a monarchi o ai capi di Stato in genere è il potere di concedere la grazia ai condannati ed il conferimento di onorificenze cavalleresche.
Una espressione attuale della concidenza dei pieni poteri di governo nella persona del sovrano è offerta dall'art. 1 della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano che recita: "Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario" [2] [3] [4]. All'art. 2 si rinviene un interessante esempio di sovranità propria di una monarchia assoluta in capo ad un organo collegiale: "Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica". Un esempio di espressione della sovranità nelle odierne repubbliche parlamentari è offerto invece dall'art. 1 della Costituzione della Repubblica italiana che al II comma recita: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".
[modifica] I contenuti della sovranità
[modifica] Lo Jus majestatis
[modifica] La Fons honorum
[modifica] Lo Jus belli
[modifica] Le forme di sovranità
[modifica] I limiti della sovranità
[modifica] La sovranità e le extra territorialità
Lo Jus majestatis dello Stato si estende su tutto il suo territorio, ivi comprese le acque interne e marittime, così dette territoriali, secondo il principio "usque ad inferos, usque ad sidera". Questa affermazione trova però delle deroghe e delle eccezioni: così come non c'è dubbio che la sovranità spiega tutta la sua efficacia nelle ésclaves non ne ha alcuna per le énclaves; ovvero, sino alla metà del 1800 il territorio di Benevento e Pontecorvo pur essendo compreso all'interno del territorio del Regno delle Due Sicilie costituiva parte integrante, come "ésclave", dello Stato Pontificio e come "énclave" del napoletano non era in alcun modo assoggettato all'autorità borbonica. Diverso è il caso delle extraterritorialità, quali le sedi delle Ambasciate di uno Stato ovvero i numerosi palazzi, ospedali, ville pontificie o Basiliche romane di proprietà dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede. Infatti nelle sedi extraterritoriali - che sono sempre territorio dello Stato ospitante - lo Stato rinuncia ad esercitare in buona parte le prerogative della sua sovranità. Parimenti va evidenziato che la sovranità si estende sulle navi italiane della marina mercantile anche in alto mare ed è invece ininterrotta sulle navi da guerra della Marina Militare, ovunque esse si trovino. Lo stesso principio vale per gli aeromobili nazionali, civili e militari.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti
[modifica] Bibliografia
[modifica] Note
- ^ L'espressione "poteri di governo" non è riferita solamente alla classica tripartizione dei poteri del Montesquieu (legislativo, esecutivo e giudiziario), ma abbraccia tutte le componenti dello Jus majestatis così come esso si è manifestato nella storia dell'uomo
- ^ La Legge fondamentale della Città del Vaticano entrata in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo, sostituì integralmente la Legge fondamentale della Città del Vaticano del 7 giugno 1929, n. 1
- ^ Questa formulazione è un classico esempio di definizione della sovranità nella monarchia assoluta
- ^ Di fatto, già dal pontificato di Paolo VI, con la Legge fondamentale del 1929 e poi con quella del 2001, il Sommo Pontefice non si avvale dei poteri assoluti attribuitigli nella sua qualità di sovrano dello Stato Città del Vaticano ma li delega ad una Commissione cardinalizia e lo Stato è organizzato e funziona nella realtà come uno Stato di diritto
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