Insegnamento della religione cattolica in Italia
L'insegnamento della Religione cattolica in Italia (talvolta abbreviato con l'acronimo IRC), comunemente chiamato ora di Religione, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali (un'ora e mezza per materna, due ore per primaria, un'ora per secondaria di primo grado e secondo grado) all'insegnamento della Religione cattolica. La scelta viene comunicata all'inizio del ciclo di studi e può essere liberamente modificata ogni anno.
L'insegnamento delle religioni è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (ad eccezione di Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (storico, etico, para-catechistico).
L'IRC è oggetto di controversie:
- da parte cattolica, ma anche da parte di alcuni esponenti laici (vedi in particolare Umberto Eco[1]), la conoscenza della Bibbia e del cattolicesimo è ritenuta opportuna per conoscere una parte integrante del patrimonio storico, culturale, artistico dell'Italia; tale insegnamento ha diversi contenuti confessionali, ma le finalità sono quelle proprie della scuola;
- da parte laica,[2] ma anche da alcuni ambienti religiosi, è ritenuta in contrasto con la laicità costituzionale della Repubblica Italiana e dunque della scuola pubblica, in quanto insegnamento di parte. La Tavola Valdese, in particolare, è convinta che l'educazione e la formazione religiosa della gioventù siano di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese e non vada svolto l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto nelle scuole pubbliche o gestite dallo Stato[3].
[modifica] Storia
Poco prima dell'unità d'Italia, nel Regno di Sardegna la legge n. 3725 del 13 novembre 1859, promulgata dal ministro della Pubblica Istruzione Gabrio Casati, aveva introdotto, tra le discipline oggetto di istruzione pubblica, anche la religione cattolica. L'insegnamento era obbligatorio per i soli primi due anni delle elementari ed era impartito dal maestro unico. Nelle scuole secondarie l'insegnamento era garantito da un direttore spirituale.
Tuttavia l'insegnamento non era impartito in una specifica ora di Religione ma nell'ambito del complessivo programma educativo. Infatti l'ora di religione fu introdotta durante il fascismo solo a seguito del Concordato del 1929,(Patti Lateranensi).
Il regio decreto n. 4151 del 24 giugno 1860 (“Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre”) introduceva l'obbligatorietà dell'insegnamento anche per le scuole magistrali, destinate a formare i futuri maestri. Nelle Università furono vietati gli insegnamenti contrari ai principi religiosi.
Le Istruzioni relative ai Programmi del 15 settembre 1860, chiarivano che l'insegnamento della religione cattolica aveva il compito di inculcare nei fanciulli l'idea dell'importanza della "obbedienza [...] verso le Podestà costituite, non già per timore de' castighi, ma per ossequio a quei principi di pubblico interesse, che esse rappresentano e tutelano"[4]: sostanzialmente, l'insegnamento della religione cattolica era concepito, da parte dello Stato, come rafforzamento dell'autorità politica.
Il regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 (“Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole primarie”), indicava come materia di insegnamento “religione e morale” mentre “catechismo e storia sacra” era la prima materia obbligatoria per gli esami, sia scritti che orali.
Nei programmi del regio decreto del 10 ottobre 1867 del ministro Michele Coppino, autore della legge sull'istruzione obbligatoria, l'insegnamento della religione cattolica passava in secondo piano rispetto all'italiano e all'aritmetica, materie considerate essenziali per cementare la recente e precaria unità nazionale, in un paese largamente analfabetizzato e che da poco aveva introdotto in tutto lo stato il sistema metrico decimale.
All'indomani della Breccia di Porta Pia e della fine del potere temporale del Papa, la circolare del 29 settembre 1870, del ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti, stabiliva che l'istruzione religiosa scolastica venisse impartita solo su richiesta dei genitori.
Il 26 gennaio 1873 venivano soppresse le Facoltà teologiche di Stato e non furono mai più ripristinate. Rimasero in vita solo quelle ecclesiastiche, i cui titoli di studio non venivano riconosciuti dallo Stato.
La legge 23 giugno 1877, n. 3918 (esecutiva dal primo gennaio 1878), che regolava il nuovo ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche, abolì la figura del “direttore spirituale” nei licei-ginnasi e nelle scuole tecniche.
Nel 1888 la commissione presieduta da Pasquale Villari, incaricata dal ministro Paolo Boselli di redigere i nuovi programmi per la scuola elementare concludeva con una relazione del segretario Aristide Gabelli che "lo Stato non può fare, né direttamente né indirettamente una professione di fede, che manchevole per alcuni, sarebbe soverchia per altri" (Relazione a S.M. sulla riforma dei programmi per le scuole elementari del ministro Paolo Boselli). Pertanto nei programmi del 1888 l'insegnamento della religione cattolica fu di fatto soppresso. Infatti il regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (“Regolamento unico per l'istruzione elementare”), estendeva la facoltatività dell'insegnamento delle “prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino” a tutto il corso d'istruzione elementare a discapito dell'insegnamento della Religione cattolica.
Questa impostazione fu confermata nel 1894 dal ministro Guido Baccelli.
I programmi del 1905, scritti dal filosofo Francesco Orestano, segnavano la definitiva espulsione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Tuttavia il decreto 9 ottobre 1895, n. 623 e il regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150 confermavano la facoltatività dell'insegnamento religioso che doveva essere tuttavia impartito “a cura dei padri di famiglia che lo hanno richiesto”, quando la maggioranza dei consiglieri comunali non decidesse di ordinarlo a carico del Comune.
Il 14 gennaio 1908 veniva approvato a Roma questo ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale di Roma fa voti perché Governo e Parlamento, in coerenza alle leggi vigenti, dichiarino esplicitamente estranee alla scuola primaria qualsiasi forma d'insegnamento confessionale”.
La cd “mozione Bissolati”, dal nome del suo presentatore, il deputato della sinistra post risorgimentale Leonida Bissolati, venne respinta alla Camera con 347 voti contrari e 60 favorevoli.
Nel 1923, durante il primo governo fascista, la riforma della scuola rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica con decreto reale del 1º ottobre del 1923, n 2185, del fascista Giovanni Gentile. La circolare n. 2 del 5 gennaio 1924 garantiva comunque agli alunni che professavano altre fedi di astenersi dall'insegnamento della Religione cattolica.
Con il concordato del 1929 si introduceva e rendeva obbligatoria l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica».
La legge del 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell'art. 36 del Concordato stabiliva che "l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano. L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano".
Nel 1955 i programmi del ministro della Democrazia Cristiana Giuseppe Ermini assunsero un carattere marcatamente confessionale.
Solo con il Concordato del 1984 venne meno l'obbligatorietà dell'insegnamento. Nelle modifiche concordatarie del 1984 (L.121/1985 di applicazione del concordato) la formula viene trasformata così: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».
La legge è stata poi applicata attraverso Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L.449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani) e, per gli aspetti più strettamente organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).
[modifica] Titoli di qualificazione professionale
Gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 16 dicembre 1985 n. 751[5]:
| « Per l'insegnamento della religione cattolica, si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della Rreligione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della Religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
|
Tali requisiti sono imprescindibili per i docenti con incarico annuale (e a maggior ragione per quelli immessi in ruolo), ma non per i supplenti.
[modifica] Nomina degli insegnanti
Prima del Concorso per l'immissione in ruolo del 2004[6], la totalità dei docenti veniva nominata su segnalazione della curia diocesana al dirigente scolastico che normalmente confermava la nomina. Il contratto era annuale e non esisteva, come per i docenti delle altre materie, uno statuto giuridico di ruolo.
La legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), a copertura di circa il 70% delle ore di insegnamento, rendendo il docente "organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali" (ministro Giuseppe Fioroni, 6 marzo 2007[7]); la nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico. L'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento.
Il concorso si è svolto a partire dall'aprile 2004 (prove scritte), protraendosi fino a luglio. Erano ammessi i docenti che avessero "prestato continuativamente servizio d'insegnamento della Religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie dall'anno scolastico 1993/1994 all'anno scolastico 2002/2003[6]".
L'immissione in ruolo è stata graduata in tre scaglioni annuali (rispettivamente di 9.229, 3.077 e 3.060 posti[8]), concludendosi nell'estate 2007.
[modifica] Numero e composizione del corpo docente
Nell'anno scolastico 2009/10 in Italia vi erano 26.326 insegnanti di religione, con un aumento del 4% rispetto a quelli dell'anno scolastico 2008/9[9][10]. Gli insegnanti di ruolo erano 12.446 e i precari 13.880.
Nel corso degli ultimi decenni si è avuta una profonda trasformazione del corpo docente. Se fino a pochi decenni fa gran parte degli insegnanti erano ecclesiastici (sacerdoti, suore, religiosi non sacerdoti) negli ultimi anni la presenza di ecclesiastici si è notevolmente ridotta. Nell'anno scolastico 1993/4 gli ecclesiastici erano il 36,6%, ridottisi al 13,1% nell'anno scolastico 2008/9. Le cause di questo mutamento sono diverse, ma la principale è la crisi di vocazioni che riduce il numero degli ecclesiastici disposti ad insegnare piuttosto che ad occuparsi della vita pastorale.
| Anno scolastico | |
|---|---|
| 2009/10 | 26.326 |
| 2008/09 | 25.694 |
| Anno scolastico | Sacerdoti | Religiosi | Religiose | Totale ecclesiastici | laici |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 10,9 | 0,5 | 1,7 | 13,1 | 86,9 |
| 2007/08 | 11,9 | 0,5 | 1,7 | 14,1 | 85,9 |
| 2006/07 | 12,3 | 0,5 | 1,8 | 14,6 | 85,4 |
| 2005/06 | 13,0 | 0,7 | 1,9 | 15,6 | 84,4 |
| 2004/05 | 13,5 | 0,8 | 2,2 | 16,5 | 83,5 |
| 2003/04 | 14,9 | 0,9 | 2,3 | 18,2 | 81,8 |
| 2002/03 | 15,6 | 1,0 | 2,4 | 19,0 | 81,0 |
| 2001/02 | 16,0 | 1,1 | 2,4 | 19,5 | 80,5 |
| 2000/01 | 15,7 | 1,0 | 2,7 | 19,4 | 80,6 |
| 1999/2000 | 17,9 | 1,1 | 2,9 | 21,9 | 78,1 |
| 1998/99 | 19,6 | 1,1 | 3,1 | 23,8 | 76,2 |
| 1997/98 | 20,6 | 1,4 | 3,3 | 25,3 | 74,7 |
| 1996/97 | 23,1 | 1,3 | 3,3 | 27,7 | 72,3 |
| 1995/96 | 25,9 | 2,2 | 5,6 | 33,7 | 66,3 |
| 1994/95 | 27,8 | 2,4 | 3,4 | 33,6 | 66,4 |
| 1993/94 | 29,6 | 3,4 | 3,6 | 36,6 | 63,4 |
[modifica] Trattamento economico
I 25.694 insegnanti di Religione (anno 2008), al pari degli altri insegnanti, sono retribuiti dal MIUR. Il costo annuo a carico dello Stato per la loro retribuzione nel 2008 è stato circa 800 milioni di euro[12], pari a circa il 2% della spesa complessiva della scuola italiana (circa 42,5 miliardi[13]).
[modifica] Statuto didattico
Lo statuto didattico dei docenti di Religione cattolica è sostanzialmente ambiguo. Secondo il cosiddetto "Testo Unico" in materia di istruzione[14],
| « I docenti incaricati dell'insegnamento della Religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica » | |
|
(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, art. 309.3)
|
Secondo tale disposizione sembra che il docente di IRC, al pari degli altri insegnanti, può determinare promozione e bocciatura degli avvalentisi (l'espressione ricorrente in ambito scolastico è che il docente "può alzare la mano" come gli altri docenti in sede di scrutinio).
Tuttavia altre normative sono meno chiare. In particolare l'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990[15], convalidata dal DPR 23 giugno 1990, n. 202[16] recita al punto 2.7: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". Il termine 'espresso' è ambiguo: nello scrutinio il docente IRC deve 'esprimere' un giudizio che deve essere messo a verbale, ma non è chiaro se tale giudizio ha un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza oppure no. La Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994[17] del TAR Puglia (sezione Lecce) ha stabilito che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva “mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”. Dunque è valido per determinare promozione o bocciatura. Sullo stesso tenore la Sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, ribadita dallo stesso TAR per un diverso ricorso con la Sentenza n. 5528 del 3 novembre 2005. Di parere opposto è la Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996[18] emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, per la quale la valutazione espressa dall'insegnante di religione non rientra nel piano del computo effettivo dei voti.
L'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001 n. 90[19] ha in parte ripreso l'ambiguità del DPR del 1990, stabilendo che nello scrutinio finale "il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale" (37.1). Nell'art 14.2 chiarisce però che "i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento".
Il ministro Fioroni, con l'ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007[20] sembrava aver chiarito definitivamente la questione concedendo all'IRC (e alle materie alternative) pari dignità rispetto alle altre materie: "I docenti che svolgono l'insegnamento della Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime" (8.13).
Tuttavia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di diverse persone ed associazioni laiche e cristiane non cattoliche, con l'ordinanza n. 2408 del 24 maggio 2007[21] dichiarò invalidi i punti relativi all'IRC presenti nell'ordinanza del ministro Fioroni. A questa ordinanza del TAR fece però seguito l'ordinanza del Consiglio di Stato (di grado superiore al TAR del Lazio) n. 2920 del 12 giugno 2007[22] che accolse il ricorso del ministro Fioroni.
Nel 2009 però il TAR della regione Lazio, accogliendo ricorsi presentati da associazioni laiche e non cattoliche, con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009[23], ha stabilito (come nel 2007) che gli studenti frequentanti l'ora di religione non possono aggiungere crediti formativi al loro curriculum per l'esame di maturità e che agli scrutini gli insegnanti di religione non possono presenziarvi a pieno titolo. Il 12 agosto il ministro Gelmini ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato[24], come fece Fioroni nel 2007.
Il 10 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero della Pubblica Istruzione avverso la sentenza del Tar del Lazio n. 7076 del 2009, pertanto gli studenti frequentanti l'ora di religione vedono ora riconosciuti crediti scolastici derivanti dalla frequenza dell'Insegnamento della Religione Cattolica[25]. L'art. 6 comma 3 del DPR 122 del 22 giugno 2009[26], in vigore dal 20 agosto 2009, non ha nulla a che vedere con l'aggiunta di punti di credito scolastico derivanti dall'avvalersi dell'IRC, che era specificamente l'oggetto del ricorso del Ministero al Consiglio di Stato avverso la decisione del TAR del Lazio, perché riguarda la partecipazione alle decisioni riguardanti la determinazione del credito scolastico (all'interno della fascia di oscillazione determinata dal curricolo scolastico) che è lasciata alla discrezionalità del Consiglio di Classe.
[modifica] Programma
| « Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa cattolica, l'I.R.C. concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese » | |
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(Art. 1 Nuovi programmi IRC)
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| « Con riguardo al particolare momento di vita degli studenti e in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro e civile, l'IRC offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico - culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso » | |
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(Art. 2 Nuovi programmi IRC)
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Gli insegnanti di religione, come i colleghi delle altre materie, hanno programmi di riferimento, pubblici e approvati dall'autorità scolastica. Recentemente, in accordo con l'avvio della riforma Moratti, sono stati approvati e sono entrati in vigore precisi Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) per il ciclo primario e la secondaria di primo grado. Ad essi devono fare riferimento anche i libri di testo.
[modifica] Possibilità di non avvalersi
Per gli studenti che non intendano frequentare l'ora di religione esiste la possibilità di non avvalersene, scegliendo una delle possibilità che ogni scuola deve offrire:
- attività didattiche e formative (i cosiddetti "insegnamenti alternativi"[27]);
- studio individuale assistito[28];
- studio individuale libero[29];
- uscita dall'edificio scolastico[30] (eccezion fatta per gli alunni delle scuole materne comunali, i quali hanno solo la possibilità di non avvalersi dell'IRC).
Le attività dei non avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi[31].
Sullo stato dei non avvalentisi, dalla firma del Concordato del 1984 e per i successivi cinque anni la disputa giuridica ruotò attorno al tema della opzionalità oppure della facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica. Una corrente di pensiero reputava che i non avvalentisi fossero tenuti in alternativa a frequentare delle attività organizzate dalla scuola, e pertanto non fosse loro concesso uscire dall’edificio scolastico. In contrapposizione, un'altra sosteneva che si trattasse di un insegnamento del tutto facoltativo, e quindi coloro che sceglievano di non seguirlo erano esonerati dalla frequenza. La controversia fu risolta dalla sentenza n. 203 emessa l’11 aprile 1989 dalla Corte Costituzionale, secondo cui lo studente che non si avvale è in uno stato di «non obbligo», e perciò non deve forzatamente frequentare attività alternative[32].
[modifica] Statistiche
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca elabora i dati sull'adesione all'insegnamento della religione cattolica, prendendo a campione una percentuale di istituti, ma non li rende disponibili. Pertanto le statistiche di pubblico dominio sono solo di provenienza cattolica e non coprono tutto il territorio nazionale.
Gli ultimi dati noti del ministero, del 2005, parlano di una media nazionale del 93%, che per le superiori scende all’87%[33].
Nelle metropoli come Milano, invece, il dato delle scuole superiori crolla al 49% e 183 classi sono completamente prive di IRC, in quanto nessuno studente se ne è avvalso (dati del 2004)[31].
Ogni anno anche la Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto, procede ad elaborare delle statistiche sull'adesione degli studenti all'ora di religione. I dati vengono elaborati sulla base dei questionari compilati dalle diocesi italiane.
Secondo le statistiche della Conferenza Episcopale Italiana negli ultimi anni il numero degli studenti "avvalentisi", come vengono tecnicamente chiamati, è in leggero e costante calo, a causa della secolarizzazione della società e alla crescente presenza di studenti stranieri. Nel 2008/09, è stato calcolato un numero di circa 700.000 studenti "non avvalentisi"[34].
Nell'anno scolastico 2008/2009, avevano partecipato allo studio 206 delle 223 diocesi italiane, mancando all'appello 3 diocesi nella regione ecclesiastica Lazio, 3 in quella Campania, 2 in quella Sicilia, 2 in quella Puglia, 1 in quelle Abruzzo - Molise, Lombardia, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria e Sardegna.
Il raffronto tra i dati anno per anno può essere non pienamente corrispondente in ragione della mutabilità del campione. Infatti le diocesi che forniscono i dati cambiano leggermente ogni anno. Inoltre 28 delle 206 diocesi che hanno risposto ai questionari hanno indicato il dato in percentuale anziché in valore assoluto per cui la loro aggregazione ai dati nazionali e regionali è approssimativa. Alcune diocesi, 8 su 206, hanno confermato i dati degli anni precedenti.
| Anno scolastico | Totale | Materna | Primaria | Secondaria di I grado |
Secondaria di II grado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 89,8 | 91,5 | 93,4 | 91,3 | 83,7 |
| 2009/10 | 90,0 | 92,5 | 93,7 | 91,6 | 83,5 |
| 2008/09 | 91,0 | 93,2 | 94,2 | 92,7 | 85,3 |
| 2007/08 | 91,1 | 94,1 | 94,6 | 92,7 | 84,5 |
| 2006/07 | 91,2 | 94,5 | 94,6 | 92,9 | 84,6 |
| 2005/06 | 91,6 | 94,7 | 95,2 | 93,1 | 85,0 |
| 2004/05 | 91,8 | 95,1 | 95,5 | 93,2 | 85,3 |
| 2003/04 | 92,7 | 96,4 | 95,8 | 94,1 | 86,5 |
| 2002/03 | 93,0 | 95,8 | 96,0 | 94,3 | 87,5 |
| 2001/02 | 93,2 | 96,3 | 96,4 | 94,7 | 87,6 |
| 2000/01 | 93,6 | 96,8 | 96,8 | 95,1 | 88,1 |
| 1999/2000 | 92,9 | 96,7 | 96,5 | 94,9 | 86,7 |
| 1998/99 | 93,4 | 96,7 | 96,9 | 95,1 | 87,5 |
| 1997/98 | 93,6 | 96,7 | 97,0 | 95,6 | 88,2 |
| 1996/97 | 93,7 | 96,5 | 96,8 | 95,7 | 88,1 |
| 1995/96 | 93,9 | 97,0 | 97,3 | 95,6 | 88,8 |
| 1994/95 | 94,4 | 96,5 | 97,2 | 96,0 | 90,3 |
| 1993/94 | 93,5 | 96,6 | 96,3 | 95,4 | 88,6 |
| Non avvalentisi IRC (dati regionali) | |||||||||||||||||
| Anno | Italia | Tosc. | Em. R. | Piem. | Lomb. | Lig. | Triven. | Lazio | Marche | Umbria | Sard. | Abr. Mol. | Sic. | Cal. | Puglia | Basil. | Camp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 9,0 | 18,3 | 16,6 | 16,3 | 15,7 | 14,2 | 12,1 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 6,0 | 4,3 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 2007/08 | 8,9 | 17,8 | 15,9 | 16,0 | 15,3 | 14,2 | 11,8 | 8,2 | 7,1 | 7,5 | 5,6 | 3,8 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| 2006/07 | 8,8 | 17,6 | 16,3 | 15,7 | 14,7 | 13,4 | 11,1 | 7,9 | 7,1 | 7,0 | 6,1 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Il numero di studenti che non si avvalgono dell'IRC è maggiore negli istituti professionali, nei grandi centri urbani e nel centro-nord del paese, e le punte maggiori si registrano in Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.
La normativa prevede che l'ora di Religione dev'essere erogata in ogni classe anche se scelta da un solo studente. In linea teorica questo impedirebbe eventualmente l'accorpamento di più classi con pochi studenti avvalentisi, che permetterebbe una riduzione dei costi per lo stato. Di fatto però negli istituti scolastici di grado inferiore vengono accorpate le classi con pochi studenti avvalentisi (avvalentisi classe A + avvalentisi classe B fanno lezione di religione, mentre i rimanenti delle due classi compiono attività alternativa), evitando inutili sprechi.
[modifica] Insegnamento della Religione nelle scuole pubbliche in Europa
L'insegnamento delle religioni nelle scuole pubbliche è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (è assente solo in Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti confessionali (buddismo, cristianesimo, ebraismo, islam, comparazione fra religioni), approcci (storico, etico, para-catechistico, aconfessionale).
| Paese | Normativa | Modalità | Confessione di riferimento | Materia alternativa | Statuto dell'insegnante | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | BGBL 190/1949; modificato da BGBL 329/1988 |
obbligatoria con facoltà di esonero | cattolica | nessuna | statale con idoneità ecclesiastica | - |
| Belgio | leggi nel 1959; 1988; 1997 | obbligatoria con scelta alternativa | cattolica, ebraica, ortodossa, islamica, protestante | etica non confessionale | regionale con idoneità ecclesiastica o statale | maggioranza (60%) di insegnamento cattolico |
| Cipro | art. 110 della costituzione; legge 12/1965 |
obbligatoria con facoltà di esonero | ortodossa | nessuna | statale con idoneità ecclesiastica | - |
| Danimarca | leggi statali | obbligatoria con facoltà di esonero | insegnamento non confessionale | nessuna | statale con laurea teologica statale | - |
| Estonia | legge del 1993 | obbligatoria con facoltà di esonero | insegnamento cristiano ecumenico | religioni comparate | statale | - |
| Finlandia | legge del 2003 | obbligatoria con facoltà di esonero | insegnamento protestante luterano | etica | statale | - |
| Francia | - | nessuna; Alsazia-Lorena: cattolica |
cattolica in Alsazia-Lorena | nessuna | statale in Alsazia-Lorena | - |
| Germania | costituzione del 1949; legislazione affidata ai singoli stati federali (land) in collaborazione con le comunità religiose; in alcuni stati, concordati tra stato e comunità religiose |
diritto alla partecipazione all'insegnamento, se questo è offerto e se la partecipazione non è in contrasto con il volere della comunità religiosa responsabile; in alcuni stati, partecipazione obbligatoria con facoltà di esonero |
una qualsiasi delle religioni praticate sul territorio federale (attualmente sono offerti insegnamenti buddisti, cristiani, ebraici e islamici) |
etica, filosofia, "Lebenskunde" (cognizioni di vita) | statale con giuramento alla costituzione e abilitazione della relativa comunità religiosa | Eccezione: Brema non riconosce la collaborazione costituzionale fra stato e comunità religiose e impartisce un insegnamento statale obbligatorio (con facoltà di esonero) di "Storia della Bibbia"; in alcune scuole anche "Principi Islamici", etica o filosofia |
| Grecia | costituzione 1975 | obbligatoria con facoltà di esonero | ortodossa | nessuna | statale con studi teologici statali | - |
| Irlanda | art. 42 della costituzione | facoltativa | cattolica | nessuna | abilitazione e idoneità ecclesiastica | - |
| Italia | nuovo concordato 1984; dpr 751/1985 |
facoltativa | cattolica | studio assistito; studio libero; nessuna |
statale con abilitazione e idoneità ecclesiastica | - |
| Lettonia | legge 1995; accordo 25/10/2002 |
opzionale | luterana, cattolica, ortodossa, battista, ebraica | etica | idoneità ecclesiastica | - |
| Lussemburgo | intesa 1997 | opzionale | luterana, cattolica, calvinista | etica | idoneità ecclesiastica | - |
| Malta | legge 1991; accordo del 25/3/1995 |
obbligatoria con facoltà di esonero | cattolica | nessuna | idoneità ecclesiastica | - |
| Paesi Bassi | leggi statali; riforma 1999 |
obbligatoria | non confessionale | nessuna | - | - |
| Polonia | concordato; legge 15/3/1998 |
opzionale | cattolica, protestante, ortodossa, ebraica | etica | idoneità ecclesiastica | - |
| Portogallo | concordato 1940; 1975 | opzionale | cattolica | etica | idoneità ecclesiastica | - |
| Regno Unito | Education Act 1944; 1988 | obbligatoria con facoltà di esonero | insegnamento comparativo con priorità alla tradizione cristiana | nessuna | statale con studi teologici statali | - |
| Repubblica Ceca | - | nessuna | - | - | - | discussione sull'introduzione |
| Slovacchia | legge 14/11/2000 | opzionale | cattolica | etica | idoneità ecclesiastica | - |
| Slovenia | - | nessuna | - | - | - | discussione sull'introduzione |
| Spagna | costituzione 1978; concordato 1979 | opzionale | cattolica, protestante, ebraica, islamica | nessuna | idoneità ecclesiastica | - |
| Svezia | leggi statali 2000 | obbligatoria | approccio 'oggettivo' | nessuna | statale con studi teologici statali | - |
| Ungheria | legge 79/1992; 4/1990 | opzionale | religioni tradizionali | nessuna | idoneità ecclesiastica | - |
[modifica] Aspetti critici
Il fatto che gli insegnanti siano formati e scelti a insindacabile giudizio dell'autorità religiosa (i docenti a tempo indeterminato devono superare anche un pubblico concorso), come prevede l'Intesa tra Stato Italiano e Conferenza Episcopale Italiana, ma retribuiti dallo Stato italiano è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato e di laicità dello Stato[37]. Inoltre la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli insegnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sul lavoro in funzione della fede dell'individuo[38]. D'altro canto in Italia attualmente non è possibile applicare una soluzione completamente statalista, come per esempio accade in Germania e nel Regno Unito, che preveda l'inserimento di normali insegnanti 'statali' laureati in teologia: le facoltà teologiche statali italiane furono soppresse con la Legge Imbriani del 16 febbraio 1861 e da allora mai più ripristinate[39].
In seguito alla cosiddetta Riforma Gelmini, che introduce numerosi tagli sia del personale docente sia del personale tecnico della scuola pubblica italiana, secondo il dossier annuale pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dal titolo La scuola statale: Sintesi dei dati, anno scolastico 2009/2010[40] una delle poche voci che cresce è quella del numero degli insegnanti di Religione, secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Repubblica[41] e dal quindicinale La Tecnica della Scuola (che ospita anche un comunicato stampa di segno opposto da parte del Sindacato nazionale degli insegnanti di religione)[42], un dato in netta controtendenza col taglio delle classi e dei docenti.
Nell'anno scolastico 2009-10, ai circa 13.880 professori di ruolo si aggiungono i 12.446 professori precari, per un totale di 26.326; in prospettiva, la scuola italiana sarà oggetto di enormi tagli: nel triennio 2009/2012 spariranno 133 000 cattedre e circa 37.000 alunni in più sono stati ridistribuiti in 4.000 classi in meno[41].
[modifica] Note
- ^ V. in particolare L'Espresso del 10 settembre 1989, dove scrive: "Perché i ragazzi debbono sapere tutto degli dei di Omero e pochissimo di Mosè? Perché debbono conoscere la Divina Commedia e non il Cantico dei Cantici (anche perché senza Salomone non si capisce Dante)?".
- ^ Come l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti: vedi [1]
- ^ Maria Bonafede. Ora islamica? Meglio una scuola laica e pluralista. chiesavaldese.org. URL consultato il 7 luglio 2010.
- ^ L'insegnamento della Religione cattolica nella scuola pubblica italiana
- ^ DPR 16 dicembre 1985 n. 751
- ^ a b <Concorso per l'immissione in ruolo del 2004
- ^ [2]
- ^ D.M. 42/2005, D.M. 37/2006 e D.M. 61/2007
- ^ In un anno 4% di insegnanti in meno ma i prof di religione sono ancora in crescita - Repubblica.it
- ^ La scure della Gelmini risparmia gli insegnanti di religione. Che sono 25 mila. E costano 800 milioni l’anno « Associazione Nazionale Orizzonte Docenti
- ^ http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/4662/relazione%20Annuario%20IRC%2020072008.pdf
- ^ Dio non si taglia | L'espresso
- ^ Articolo su Repubblica del 27 agosto 2008.
- ^ Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- ^ intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 giugno 1990
- ^ DPR 23 giugno 1990, n. 202
- ^ Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994
- ^ Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996
- ^ online
- ^ online
- ^ online
- ^ online
- ^ online
- ^ comunicato ufficiale
- ^ "Ora di religione nel credito" Gelmini esulta per la sentenza - Repubblica.it
- ^ [3]
- ^ Scelto dal 9,7% degli interessati, secondo la CEI
- ^ Scelto dal 18,8% degli interessati, secondo la CEI
- ^ Scelto dal 24% degli interessati, secondo la CEI
- ^ Scelto dal 47,5% degli interessati, secondo la CEI
- ^ a b Scelte possibili. UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. URL consultato il 6 luglio 2010.
- ^ Indice delle pronunce della Corte Costituzionale. URL consultato il 17 ottobre 2010.
- ^ DA QUANTI STUDENTI È FREQUENTATA?. UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. URL consultato il 6 luglio 2010.
- ^ Fuga dall'ora di religione in 700mila fuori dall'aula, Repubblica, 5 marzo 2010
- ^ http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/4662/tav.1%20nazionali.pdf
- ^ Vedi tabella riassuntiva a cura di Pisci Alberto dell'Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiosedal sito delle elledici.
- ^ COME VENGONO SCELTI GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE?. UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. URL consultato il 6 luglio 2010.
- ^ Progetto ora alternativa. UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. URL consultato il 6 luglio 2010.
- ^ V. Saverio Santamaita, Storia della Scuola, Milano 1999, p. 48.
- ^ MIUR: La scuola statale: Sintesi dei dati, anno scolastico 2009/2010
- ^ a b Salvo Intravaia. «In un anno 4% di insegnanti in meno, ma i prof di religione sono ancora in crescita». la Repubblica, 02 07 2010. URL consultato in data 13 luglio 2010.
- ^ «Il "taglione" del Governo cancella 40.000 cattedre, salvi solo i prof di religione». La Tecnica della Scuola, 06 07 2010. URL consultato in data 3 dicembre 2010.
[modifica] Collegamenti esterni
- Insegnamento della religione cattolica sul sito http://www.chiesacattolica.it, sezione "Educazione, Scuola e Ricerca"
- Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione
- Associazione Italiana Insegnanti di religione
- Ora di Religione, dell'UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
- Progetto Ora Alternativa, dell'UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
- Comitato Torinese per la Laicità della Scuola
- Testo della legge 18 luglio 2003, n. 186, relativa al concorso per l'immissione in ruolo
- [4] Annuario della CEI circa l'IRC relativo al 2008/2009