Insegnamento della religione cattolica in Italia

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L'insegnamento della religione cattolica in Italia (talvolta abbreviato con l'acronimo IRC), comunemente chiamato ora di religione, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali (un'ora e mezza per materna, due ore per primaria, un'ora per secondaria di primo grado e secondo grado) all'insegnamento della religione cattolica. Ogni anno, all'atto dell'iscrizione alla classe successiva, lo studente decide se avvalersi o meno di tale possibilità.

L'insegnamento della religione è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (è assente solo in Francia, Repubblica Ceca e Slovenia) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (storico, etico, para-catechistico).

Il valore educativo dell'IRC è particolarmente discusso, in particolare per motivi ideologici:

  • da parte cattolica, ma anche da parte di alcuni esponenti laici (vedi in particolare Umberto Eco[1]) la conoscenza della Bibbia e del cattolicesimo è ritenuta opportuna per conoscere una parte integrante del patrimonio storico, culturale, artistico dell'Italia;
  • da parte laica, ma anche di alcuni ambienti religiosi (ad esempio la Chiesa Valdese) è ritenuta contrastante con la laicità costituzionale della Repubblica Italiana e dunque della scuola pubblica, non perché l'argomento non meriti attenzione, ma perché è un insegnamento di parte.

[modifica] Storia

Nel 1923, durante il primo governo fascista, la riforma della scuola rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica. Con il concordato del 1929 si introduceva l’ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica». Nelle modifiche concordatarie del 1984 (L.121/1985 di applicazione del concordato) la formula viene trasformata così: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». La legge è stata poi nuovamente modificata dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L.449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani) e, per gli aspetti più strettamente organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).

[modifica] Idoneità degli insegnanti

Gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 16 dicembre 1985 n. 751:

« Per l'insegnamento della religione cattolica, si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. »

[modifica] Nomina degli insegnanti

Prima del concorso per l'immissione in ruolo del 2004, la totalità dei docenti veniva nominata su segnalazione della curia diocesana al dirigente scolastico che normalmente confermava la nomina. Il contratto era annuale e non esisteva, come per i docenti delle altre materie, uno statuto giuridico di ruolo.

La legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), rendendo il docente "organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali" (ministro Giuseppe Fioroni, 6 marzo 2007 [2]). Dall'entrata in vigore della legge la nomina dei docenti di IRC compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il 70% delle cattedre complessive al U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale d'intesa con l'Ordinario Diocesano, riguardante i soli docenti che hanno superato il concorso. La nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico. L'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento.

Il concorso ha avuto luogo nel marzo 2004 ed erano idonei a partecipare solo i docenti con una carriera di almeno 4 anni d'insegnamento consecutivo e almeno 12 ore settimanali.

L'immissione in ruolo è avvenuta gradualmente in tre tranches, la terza e ultima delle quali è avvenuta il 30 luglio 2007.

[modifica] Trattamento economico

I circa venticinquemila insegnanti di religione, al pari degli altri insegnanti, sono retribuiti dallo Stato Italiano. Nel 2001, ultimo dato disponibile, il costo annuo a carico dello Stato per la loro retribuzione è stato pari a circa 620 milioni di euro[2], pari a circa l'1,8% della spesa complessiva statale per il personale scolastico (ammontante a 34.197 milioni di euro[3]).

[modifica] Statuto didattico

Lo statuto didattico dei docenti di religione cattolica è sostanzialmente ambiguo. Secondo il cosiddetto "Testo Unico" in materia di istruzione (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297),

« I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica »
(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, art. 309.3)

Secondo tale disposizione sembra che il docente di IRC, al pari degli altri insegnanti, può determinare promozione e bocciatura degli avvalentisi (l'espressione ricorrente in ambito scolastico è che il docente "può alzare la mano" come gli altri docenti in sede di scrutinio).

Tuttavia altre normative sono meno chiare. In particolare l'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, convalidata dal DPR 23 giugno 1990, n. 202 recita al punto 2.7:

« Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. »

Il termine 'espresso' è ambiguo: nello scrutinio il docente IRC deve 'esprimere' un giudizio che deve essere messo a verbale, ma non è chiaro se tale giudizio ha un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza oppure no.

La Sentenza n. 5 del 5 gennaio 1994 del TAR Puglia (sezione Lecce) ha stabilito che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva “mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza”. Dunque è valido per determinare promozione o bocciatura. Sullo stesso tenore la Sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, ribadita dallo stesso TAR per un diverso ricorso con la Sentenza n. 5528 del 3 novembre 2005.

Di parere opposto è la Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, per la quale la valutazione espressa dall'insegnante di religione non rientra nel piano del computo effettivo dei voti.

[modifica] Programma

Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica, l'I.R.C. concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. (Art. 1 Nuovi programmi IRC).

Con riguardo al particolare momento di vita degli studenti e in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro e civile, l'IRC offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico - culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita, contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. (Art. 2 Nuovi programmi IRC).

Gli insegnanti di religione, come i colleghi delle altre materie, hanno programmi di riferimento, pubblici e approvati dall'autorità scolastica. Recentemente, in accordo con l'avvio della riforma Moratti, sono stati approvati e sono entrati in vigore precisi Osa (Obiettivi specifici di apprendimento) per il ciclo primario e la secondaria di primo grado. Ad essi devono fare riferimento anche i libri di testo.

[modifica] Possibilità di non avvalersi

Per gli studenti che non intendano frequentare l'ora di religione esiste la possibilità di non avvalersene: questi devono scegliere una delle possibilità che ogni scuola dovrebbe offrire, ovvero la frequentazione di corsi alternativi (lo fa il 9,9% degli interessati), lo studio personale assistito (scelto dal 16,8%) o non assistito (24,7%), oppure l'uscita dall'istituto scolastico. Quest'ultima alternativa è adottata dal 48,6% degli studenti interessati[4]. Queste percentuali, relative al 2006/07, sono pressoché stabili da almeno dieci anni.

Negli ultimi anni il numero degli studenti "avvalentisi", come vengono tecnicamente chiamati, è in leggero e costante calo, a causa della laicizzazione della società e alla crescente presenza di studenti stranieri.

Avvalentisi IRC (dati nazionali)[5]
Anno scolastico Totale Materna Primaria Secondaria
di I grado
Secondaria
di II grado
2007/08 91,1 94,1 94,6 92,7 84,5
2006/07 91,2 94,5 94,6 92,9 84,6
2005/06 91,6 94,7 95,2 93,1 85,0
2004/05 91,8 95,1 95,5 93,2 85,3
2003/04 92,7 96,4 95,8 94,1 86,5
2002/03 93,0 95,8 96,0 94,3 87,5
2001/02 93,2 96,3 96,4 94,7 87,6
2000/01 93,6 96,8 96,8 95,1 88,1
1999/2000 92,9 96,7 96,5 94,9 86,7
1998/99 93,4 96,7 96,9 95,1 87,5
1997/98 93,6 96,7 97,0 95,6 88,2
1996/97 93,7 96,5 96,8 95,7 88,1
1995/96 93,9 97,0 97,3 95,6 88,8
1994/95 94,4 96,5 97,2 96,0 90,3
1993/94 93,5 96,6 96,3 95,4 88,6

Il numero di studenti che non si avvalgono dell'IRC è maggiore nei grandi centri urbani e nel nord del paese, e le punte maggiori si registrano in Liguria e nel Lazio.

Anche il Ministero infatti redige ogni anno delle statistiche sulla scelta della religione cattolica a scuola, prendendo a campione una percentuale di istituti.

La normativa prevede che l'ora di religione dev'essere erogata in ogni classe anche se scelta da un solo studente. In linea teorica questo impedirebbe eventualmente l'accorpamento di più classi con pochi studenti avvalentisi, che permetterebbe una riduzione dei costi per lo stato. Di fatto però negli istituti scolastici di grado inferiore vengono accorpate le classi con pochi studenti avvalentisi (avvalentisi classe A + avvalentisi classe B fanno lezione di religione, mentre i rimanenti delle due classi compiono attività alternativa), evitando inutili sprechi[senza fonte].

[modifica] Insegnamento della religione in Europa

L'insegnamento della religione è presente in quasi tutti gli altri paesi europei (è assente solo in Francia, Repubblica Ceca e Slovenia) con diverse modalità (obbligatorio o facoltativo), contenuti (religione cattolica, protestante, ortodossa), approcci (storico, etico, para-catechistico).

L'insegnamento della religione in Europa [6]
Paese Normativa Modalità Confessione di riferimento Materia alternativa Statuto dell'insegnante Note
Austria BGBL 190/1949;
modificato da BGBL 329/1988
obbligatoria con facoltà di esonero cattolica nessuna statale con idoneità ecclesiastica -
Belgio leggi nel 1959; 1988; 1997 obbligatoria con scelta alternativa cattolica, ebraica, ortodossa, islamica, protestante etica non confessionale regionale con idoneità ecclesiastica o statale maggioranza (60%) di insegnamento cattolico
Cipro art. 110 della costituzione;
legge 12/1965
obbligatoria con facoltà di esonero ortodossa nessuna statale con idoneità ecclesiastica -
Danimarca leggi statali obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento non confessionale nessuna statale con laurea teologica statale -
Estonia legge del 1993 obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento cristiano ecumenico religioni comparate statale -
Finlandia legge del 2003 obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento protestante luterano etica statale -
Francia - nessuna;
Alsazia-Lorena: cattolica
cattolica in Alsazia-Lorena nessuna statale in Alsazia-Lorena -
Germania costituzione 1949;
leggi tra chiese e lander federali
obbligatoria con facoltà di esonero cattolica e protestante etica, storia delle religioni statale -
Grecia costituzione 1975 obbligatoria con facoltà di esonero ortodossa nessuna statale con studi teologici statali -
Irlanda art. 42 della costituzione facoltativa cattolica nessuna abilitazione e idoneità ecclesiastica -
Italia nuovo concordato 1984;
dpr 751/1985
facoltativa cattolica studio assistito;
studio libero;
nessuna
statale con abilitazione e idoneità ecclesiastica -
Lettonia legge 1995;
accordo 25/10/2002
opzionale luterana, cattolica, ortodossa, battista, ebraica etica idoneità ecclesiastica -
Lussemburgo intesa 1997 opzionale luterana, cattolica, calvinista etica idoneità ecclesiastica -
Malta legge 1991;
accordo del 25/3/1995
obbligatoria con facoltà di esonero cattolica nessuna idoneità ecclesiastica -
Paesi Bassi leggi statali;
riforma 1999
obbligatoria non confessionale nessuna - -
Polonia concordato;
legge 15/3/1998
opzionale cattolica, protestante, ortodossa, ebraica etica idoneità ecclesiastica -
Portogallo concordato 1940; 1975 opzionale cattolica etica idoneità ecclesiastica -
Regno Unito Education Act 1944; 1988 obbligatoria con facoltà di esonero insegnamento comparativo con priorità alla tradizione cristiana nessuna statale con studi teologici statali -
Repubblica Ceca - nessuna - - - discussione sull'introduzione
Slovacchia legge 14/11/2000 opzionale cattolica etica idoneità ecclesiastica -
Slovenia - nessuna - - - discussione sull'introduzione
Spagna costituzione 1978; concordato 1979 opzionale cattolica, protestante, ebraica, islamica nessuna idoneità ecclesiastica -
Svezia leggi statali 2000 obbligatoria approccio 'oggettivo' nessuna statale con studi teologici statali -
Ungheria legge 79/1992; 4/1990 opzionale religioni tradizionali nessuna idoneità ecclesiastica -

[modifica] Critiche

Il fatto che gli insegnanti siano formati e indicati dall'autorità religiosa ma retribuiti da quella statale è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato. Inoltre la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli insegnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sul lavoro in funzione della fede dell'individuo.

D'altro canto in Italia attualmente non è possibile applicare una soluzione completamente statalista, come per esempio accade in Germania e nel Regno Unito, che preveda l'inserimento di normali insegnanti 'statali' laureati in teologia: le facoltà teologiche statali italiane furono soppresse nel 1873 e da allora mai più ripristinate[7].

[modifica] Note

  1. ^ V. in particolare L'Espresso del 10 settembre 1989, dove scrive: "Perché i ragazzi debbono sapere tutto degli dei di Omero e pochissimo di Mosè? Perché debbono conoscere la Divina Commedia e non il Cantico dei Cantici (anche perché senza Salomone non si capisce Dante)?".
  2. ^ http://www.uaar.it/laicita/ora_di_religione/#07
  3. ^ Dal sito dell'Associazioni Docenti Italiani [1]
  4. ^ Percentuali tratte dall'Annuario CEI del 2006/7, tab. 6.
  5. ^ http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/4662/tav.1%20nazionali.pdf
  6. ^ Vedi tabella riassuntiva a cura di Pisci Alberto dell'Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose dal sito delle elledici.
  7. ^ V. Saverio Santamaita, Storia della Scuola, Milano 1999, p. 48.

[modifica] Collegamenti esterni

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