Regolamento dell'Unione europea
Il regolamento dell'Unione europea è un atto di diritto dell'Unione europea così descritto:
| « Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri » |
| (art. 288 comma 2 TFUE) |
Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli.
Cosiddetti "self-executing", sono direttamente applicabili nel senso che, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi incompatibile, in quanto la trasposizione di un regolamento in un atto di diritto interno finirebbe per oscurare la natura di diritto dell'Unione europea, con effetti relativi alla possibilità di proporre rinvio pregiudiziale, e all'efficacia nel tempo del regolamento stesso. La diretta applicabilità tuttavia non esclude che il Consiglio, o più spesso la Commissione, ed eccezionalmente gli Stati (questo può verificarsi qualora ad esempio agli stati sia demandato di stabilire l'entità delle sanzioni o altri oneri) intervengano con dei provvedimenti integrativi o d'esecuzione del regolamento. I giudici nazionali li applicano direttamente, eventualmente anche al posto delle disposizioni interne incompatibili.
I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta.
Di regola sono dotati di efficacia diretta sia verticale sia orizzontale, ma se sono privi di sufficiente precisione o non sono incondizionati questa è esclusa.
In linea di principio, i regolamenti comunitari non dovrebbero essere elencati tra gli atti aventi forza di legge e per di più prevalenti sul diritto interno, in quanto gli stessi non sono atti internazionali in senso stretto, ma provvedimenti di carattere secondario che derivano dall'applicazione dei trattati internazionali veri e propri che sono quelli istitutivi dell'Unione europea, un ente sovranazionale che comunque non è dotato di sovranità propria, ma meramente derivata da quella esercitata dai Parlamenti nazionali (cfr. Corte costituzionale tedesca).
La Corte Costituzionale italiana - nonostante il silenzio della nostra Carta - ha ammesso tuttavia per via interpretativa dell'art. 11 Costituzione (cfr. Sent. n. 170/1984 e n. 244/1994) la diretta applicazione dei regolamenti comunitari erga omnes, col chiaro intento di agevolare l'integrazione europea, parificando i medesimi agli atti internazionali, che come tali quindi - allo stato attuale del diritto vivente - prevalgono sul diritto interno.
Di recente, soprattutto per opera della Corte Costituzionale in Germania sia in relazione all'applicazione del trattato di Lisbona sia del più recente Meccanismo di stabilità europeo, ESM, (le cui conclusioni sono attese per il mese di settembre 2012), si è messo chiaramente in luce tuttavia il deficit di rappresentanza democratica che investe le istituzioni europee, soprattutto quelle dotate di potere di iniziativa legislativa, come la Commissione europea e il Consiglio europeo. Inoltre, il proliferare delle materie su cui queste istituzioni vorrebbero legiferare, per occasione della crisi finanziaria in atto dal 2008, mette in pericolo i principi che regolano la formazione democratica delle fonti primarie del diritto, riproponendo i pericoli dell'usurpazione della funzione legislativa in chiave di corporativismo giuridico e di stato corporativo, cioè con il pericolo che la funzione legislativa delle democrazie parlamentari venga esercitata da organi non democraticamente eletti a suffragio universale, come sono appunto gli organi citati dell'Unione europea.
Non si può escludere quindi che in futuro un ripensamento della Corte costituzionale italiana possa modificare l'attuale orientamento circa la diretta applicazione dei regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi della formazione democratica delle leggi, dalla sovranità popolare e della riserva di legge, per scongiurare così il pericolo del riproporsi di un diritto corporativo e dello stato corporativo, in una chiave europea deficitaria di strumenti di democrazia diretta e di controllo democratico sulla formazione delle sue leggi.
L'iter legislativo [modifica]
Sul piano formale, i regolamenti devono essere motivati e far riferimento a proposte e pareri previsti obbligatoriamente, dopodiché devono essere firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio dell'Unione europea, ovvero solo da quest'ultimo se è approvato esclusivamente dal Consiglio, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, prima di entrare in vigore 20 giorni dopo.
Con la Costituzione europea i regolamenti comunitari avrebbero dovuto prendere il nome di "legge europea", ma il trattato di Lisbona ha ripristinato la denominazione corrente.