Consiglio provinciale (Italia)

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Categorie: Politica, Diritto e Stato
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Secondo il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio Provinciale è l'assemblea pubblica rappresentativa di ogni Provincia posta in una regione a statuto ordinario. Secondo la legge costituzionale n° 2 del 1993, tale normativa si applica nelle regioni a statuto speciale solo nella misura in cui esse lo desiderino.

Indice

Composizione [modifica]

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201[1], dal 2013 i Consigli Provinciali saranno composti di non più di 10 consiglieri, eletti dai consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. Una legge dello Stato dovrà disciplinare le modalità di elezione.

In precedenza il Consiglio Provinciale si componeva del Presidente della provincia e di un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti della Provincia. La legge finanziaria per l'anno 2010 (l. 23/12/2009, n. 191, modificata ed integrata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2) aveva modificato la composizione dei consigli, riducendo del 20% il numero dei membri. Le regioni a statuto speciale, nella loro autonomia, non hanno tuttavia reputato di aderire a tale diminuzione.

A seguito, quindi, delle suddette modifiche ciascun Consiglio Provinciale delle regioni a statuto ordinario risultava composto dal Presidente e:

  • da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti,
    • ridotti a 36 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti,
    • ridotti a 28 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti,
    • ridotti a 24 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011;
  • da 24 membri nelle altre province,
    • ridotti a 19 nelle amministrazioni rinnovate nel 2011.

Nelle provincie autonome di Bolzano e Trento i consiglieri sono 35.

La durata del mandato è di 5 anni.

Modalità di elezione [modifica]

L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di un collegio unico provinciale, mentre le singole candidature sono presentate in collegi uninominali. Alla lista o alle liste collegate al candidato proclamato eletto presidente della provincia, vengono assegnati almeno il 60% dei seggi.

Funzioni [modifica]

Al consiglio provinciale competono l'indirizzo, il controllo politico ed amministrativo, la programmazione (in particolare socio-economica e urbanistico territoriale) e l'approvazione degli atti di impegno economico finanziario. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, che lo convoca e ne dirige i lavori. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

Organizzazione [modifica]

  • Presidente del Consiglio provinciale, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, nonché di convocazione del medesimo.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.

Note [modifica]

  1. ^ Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 23, in materia di Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Voci correlate [modifica]

Collegamenti esterni [modifica]