Giunta provinciale
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Categorie: Politica, Diritto e Stato |
Secondo l'art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la giunta provinciale è uno degli organi di governo della provincia, ente locale previsto dall'art.114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Indice |
[modifica] Struttura
La giunta un organo collegiale composto dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto provinciale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri provinciali (computando a tale fine anche il presidente della provincia) e comunque non superiore a dodici (art. 47 del D.Lgs. 267/2000).
Secondo l'art. 47 del D.Lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal presidente della provincia fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio provinciale, tuttavia, poichè secondo l'art. 64 del d. lgs. 267/2000 la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il presidente della provincia ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.
[modifica] Funzioni
Secondo l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la giunta collabora con il presidente nel governo della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della provincia; collabora con il presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa provinciale. Talvolta il presidente della provincia conferisce a membri del consiglio provinciale (i cosiddetti consiglieri delegati) incarichi di collaborazione in ambiti specifichi, sicché questi vengono a configurarsi come una sorta di assessori "esterni", sebbene tale prassi sia da molti ritenuta in contrasto con l'attuale impianto normativo in materia di organi degli enti locali.
[modifica] Notizie storiche
Nel 1865 la prima legge comunale e provinciale dello stato unitario italiano (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A) istituì quale organo esecutivo della provincia la deputazione provinciale (e deputati provinciali erano detti i suoi membri), eletta dal consiglio provinciale ma presieduta dal prefetto, investita anche di funzioni di controllo sulle amministrazioni comunali.
Con la legge 30 dicembre 1888 n. 5865 la "tutela", ossia il controllo di merito sugli atti delle amministrazioni locali, fu trasferito dalla deputazione provinciale ad un organo di nuova istituzione, la giunta provinciale amministrativa (da non confondersi con quella che in seguito si chiamerà giunta provinciale), presieduta dal prefetto e composta da due consiglieri di prefettura e da quattro membri effettivi (più due supplenti) nominati dal consiglio provinciale.
Con il testo unico comunale e provinciale del 1889 venne introdotta la figura del presidente della deputazione provinciale, eletto dalla stessa e diverso dal presidente del consiglio provinciale.
Nel 1922, con l'avvento del fascismo, gli organi democratici provinciali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa (secondo la legge comunale e provinciale del 1928 un preside in luogo della deputazione e un rettorato, composto da 4 a 8 rettori, in luogo del consiglio).
In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria delle province fu disciplinata con R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11 che la affidò, in attesa del ripristino del sistema elettivo, ad un presidente e ad una deputazione provinciale, nominati dal prefetto. Con la legge 8 marzo 1951, n. 122 venne ripristinato il sistema elettivo e la deputazione provinciale assunse l'attuale nome di giunta provinciale.
Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 venne introdotta l'elezione diretta del presidente della provincia e, correlativamente, la nomina dei componenti della giunta da parte dello stesso, mentre fino ad allora erano stati eletti dal consiglio provinciale. In questo modo la forma di governo della provincia, in precedenza riconducibile al modello parlamentare, venne avvicinata al modello presidenziale.

