Canone televisivo

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Il cosiddetto canone televisivo, o abbonamento TV, è un tributo sul possesso di apparecchi riceventi trasmissioni radio-televisive.

Fonti di finanziamento per le TV pubbliche europee

██ Solo canone

██ Canone e introiti pubblicitari

██ Canone, introiti pubblicitari e sostegno governativo

██ Solo publicità (non indicati Liechtenstein e Principato di Monaco)

██ Sostegno governativo e introiti pubblicitari (non indicata Andorra)

██ Solo sostegno governativo (Estonia) o non noto

Indice

[modifica] In Italia

Il regio decreto n. 246 del 21 febbraio 1938[1], articolo 1, sancisce l'obbligo del versamento di una imposta relativa alla «detenzione di apparati atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo»[2].

Per la legge 103/75[3], per trasmissioni televisive si intende la "diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo".

Il tributo è stato ed è oggetto di contestazioni, polemiche ed azioni giudiziarie di varia estensione, portata e natura, in particolare dopo l'entrata in esercizio, come fornitori di servizi radiotelevisivi, di soggetti privati diversi dalla già operante radiotelevisione di stato.

[modifica] La qualificazione del tributo

Il "canone" (con questo nome è infatti comunemente noto e talora così richiamato in testi di legge) è una imposta e non una tassa [4], sebbene in origine abbia avuto, quantunque non espressamente, quest'ultima funzione. La configurazione del tributo del resto riflette la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato perché possa propagarsi nell'atmosfera e sia ricevibile e sfruttabile senza limitazioni e senza discrimine da chiunque dotato di idonea apparecchiatura tecnica, richiedeva (specialmente al momento della redazione della norma, quando i segnali erano esclusivamente "in chiaro"[5]) di focalizzare l'obbligo contributivo su questo ultimo aspetto. Il tributo è pertanto di necessità tarato "a valle" sull'uso del servizio (e non "a monte", su un eventuale contratto di servizio o piano concessorio o altra forma di "ammissione condizionata" alla sua fruizione), il che però lo ha comunque reso estremamente prossimo alla figura della "tassa", salvo quanto in seguito meglio individuato.

La sua qualificazione giuridica è stata infatti sancita definitivamente, fra le numerose pronunce di varia fonte susseguitesi in argomento a seguito di contestazioni giudiziarie, dalla Corte costituzionale, nella nota sentenza 26 giugno 2002, n. 284 [6]: riconobbe infatti in questa sede la Consulta che, "benchè all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio [...] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge [...] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come "tassa", collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si é piuttosto riconosciuto come imposta"[7]. In quanto imposta, la prassi della determinazione di un canone a prezzo unico (seppure per categorie) è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso[8].

La legittimità dell'obbligo è stata confermata anche da altre sentenze della Corte costituzionale[9] (quantunque con rilievi critici sulla legislazione in materia[10]) e della Corte di cassazione[11].

L'obbligo di pagamento dell'imposta sussiste indipendentemente dall'effettiva ricezione o ricevibilità dei programmi televisivi, quindi vi si è ugualmente tenuti tanto in caso di impossibilità a riceverli (ad esempio per interruzioni temporanee o croniche della copertura di irradiazione o per altri motivi "tecnici"), quanto in caso di mancanza di interesse a riceverne. In particolare, sull'ultimo punto, non rileva l'eventuale selettiva preferenza per quali stazioni ricevere e quali no, pertanto l'obbligo non dipende e non è in alcun modo attinto dalla concreta volontà di ricevere o meno, specificamente e appunto selettivamente, la programmazione della Radiotelevisione di stato. La Corte di cassazione ha in diverse occasioni confermato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo, che "non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall'altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo"[12].

L'abbonamento (uno dei nomi con cui è nota l'imposta) non è del resto configurabile come un contratto di servizio stipulato fra l'utente, detentore di un apparecchio idoneo a garantirne la fruizione, e la televisione di stato, la quale è solo una fra i concessionari del servizio radiotelevisivo in Italia (il cui esercizio spetta in via esclusiva allo Stato)[13]; è piuttosto una "un'entrata tributaria", tanto che "la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta [...] al giudice tributario"[14]. Sulla competenza territoriale, in precedenza ascritta alla sola Commissione tributaria di Torino[15] la stessa sentenza Cass. 24010/2007 ha stabilito che essa spetta esclusivamente alle commissioni tributarie provinciali competenti per territorio, ponendo fine ad una sperequazione che rendeva discretamente malagevole l'esercizio dei diritti del contribuente residente in territori distanti[16].

[modifica] Destinazione delle entrate e percettori

Le entrate dello Stato imputabili a questa imposta sono direttamente devolute alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., una società (in precedenza un ente) di proprietà pubblica [17].

La RAI è una concessionaria per il servizio radiotelevisivo con la quale l'Agenzia delle Entrate ha in essere una convenzione che la autorizza all'esazione presso i contribuenti[18] a mezzo del SAT - "Sportello Abbonamenti TV"[19], il quale è rappresentato dalla società RAI in nome della stessa Agenzia delle Entrate.

La RAI è inoltre gestore, per delega dell'Agenzia, del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy[20]. Sul punto infatti dell'accesso praticamente diretto della RAI agli elenchi dei contribuenti ed ai registri anagrafici comunali, l'Agenzia sostiene di essere legittimata "ad operare [...] scambi di informazioni con le altre amministrazioni dello Stato [...] ai fini della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali[21]", ma vi è polemica sul periodico invio di missive di sollecito da parte della RAI a potenziali contribuenti la cui individuazione parrebbe essere determinata dalla mera presenza in albi anagrafici senza ulteriori maggiori motivi di poterne supporre il possesso di apparecchiature soggette alla norma in questione, fondandosi in pratica il titolo all'intimazione su mera presunzione teorica della detenzione di apparecchi[22].

Il SAT sostituisce il precedente URAR ("Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino") e ne eredita le funzioni.

La RAI si premura d'altronde di produrre e mandare in onda un'apposita campagna pubblicitaria per il "rinnovo dell'abbonamento"[23], caso invero poco frequente di promozione per il pagamento di un'imposta, così come ha pochi paragoni l'istituzione di un annoso concorso a premi ("Telefortuna"[24]) per la remunerazione causale di contribuenti. Ma l'azienda, che ha chiuso il bilancio 2008 con una perdita per la Capogruppo[25] di circa 37,0 milioni di euro e per il Gruppo[26] di circa 7,1 milioni, lamenta pubblicamente un'evasione d'imposta che stima intorno al 26% e richiede "l'introduzione di nuovi strumenti normativi e [...] la contestuale revisione dei meccanismi di riscossione"[27]. L'orientamento dei sindaci che hanno letto il suo bilancio, con il suoi 420 e passa milioni di euro di disavanzo, è infatti il seguente: "Risulta, pertanto, fondamentale, come sostenuto nella Relazione, che per affrontare tale impegnativo programma[28] siano garantite alla Rai – in presenza di un mercato pubblicitario in flessione – risorse da canone che scontino l’abbattimento della consistente evasione. "[29]

Per questo, poiché si tratta di orientamento costante negli ultimi anni, nel 2006 era stata avanzata l'ipotesi di includere automaticamente il canone nelle bollette ENEL[30].

Il dato del 26% di supposta evasione, semplicemente sommato alla stima 2006 per la quale già il 71,30% dei nuclei familiari italiani corrispondeva un canone[31], evidenzia che per i vertici RAI il supposto bacino di utenza dovrebbe corrispondere a circa il 97% delle famiglie italiane (che nel 2008 erano in tutto 24.641.200[32]). Nel frattempo diversi studi stimano in netto calo l'interesse in Europa per il "vecchio" medium; fra questi c'è una ricerca condotta per conto di Microsoft sul previsto "sorpasso" di Internet sulla televisione, che lo prevede al giugno 2010[33].

[modifica] I soggetti tenuti al versamento del canone

Il tributo è nominale, è cioè intestato al detentore dello o degli apparati. Il soggetto obbligato è il detentore, quindi non fa differenza se dell'apparecchio si abbia la proprietà o se questo sia invece di proprietà altrui e ceduto a chi lo detiene in locazione, comodato o altra forma di cessione permanente, durevole o temporanea. Non è discriminante nemmeno la cittadinanza: al tributo sono soggetti anche gli stranieri, turisti compresi, i quali potrebbero essere tenuti anche alle operazioni doganali relative all'importazione ancorché temporanea degli apparecchi considerabili atti o adattabili ad utilizzi di ricezione televisiva[34].

Mentre in passato era richiesto il pagamento dell'imposta anche per gli apparecchi detenuti in abitazioni secondarie, e quindi in pratica un canone per ciascuna abitazione a disposizione, attualmente, per effetto della Legge 6 agosto 1990, n.223, art. 27 comma 2, l'abbonamento "copre" tutti gli apparecchi detenuti presso la propria residenza o presso la propria dimora abituale e secondaria[35].

La detenzione di autoradio, un tempo regolamentata da legge apposita[36], che ne conferiva l'esazione all'Automobile Club d'Italia, non è più, al momento, causa di soggezione alla norma per effetto della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [37], che dispose contestualmente la provvisione di importi a favore della RAI a compensazione del mancato introito.

La RAI ricorda sul proprio sito[38] che il canone speciale, che deve essere pagato dalle banche, ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato.

[modifica] Gli apparecchi la cui detenzione è soggetta ad imposizione

La generica dizione normativa (apparati atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive) è stata ed è oggetto di interpretazioni alquanto divergenti. La già citata sentenza della Consulta[39], pur di rilievo per molti aspetti, non ha nemmeno essa diradato neppure parte della nebbia che avvolge l'argomento: per questa, infatti, "è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi".

La precisa definizione di quali rientrino nella previsione normativa e quali non vi rientrino, è però attualmente mancante, e se gli apparecchi atti alla ricezione potrebbero essere facilmente identificabili come tutti quelli che sono prodotti e commercializzati proprio per questa funzione (tipicamente il televisore), quelli adattabili potrebbero invece essere tutti quelli prodotti e commercializzati per altri usi, ma sui quali sia ipoteticamente possibile operare trasformazioni, integrazioni e/o modifiche tali da consentire di ricevere con essi trasmissioni radiotelevisive. Conseguentemente, stante l'evoluzione tecnologica digitale che ha introdotto apparecchi multifunzione, od in evoluzione o complemento delle funzionalità di mera ricezione, il criterio della "adattabilità" si è notevolmente espanso a riguardare nuovi prodotti.

Nel frattempo la RAI, attraverso le comunicazioni agli abbonati[40] ed i solleciti a soggetti cui richiede la corresponsione dell'imposta, ha per suo conto interpretato la norma ampliando la gamma degli apparecchi che ritiene di interesse. L'ADUC, una associazione di consumatori, ha perciò interpellato sul punto i soggetti istituzionali competenti onde ottenerne finalmente un'espressione chiara e definitiva. Afferma questa associazione[41] di aver ottenuto ad una prima indagine telefonica più risposte "varie e contraddittorie" da un servizio telefonico specializzato gestito dalla RAI[42], di essere stata rimpallata fra due uffici di assistenza telefonica dell'Agenzia delle Entrate e dal secondo nuovamente rinviata al detto servizio RAI già contattato, mentre dal Ministero delle Finanze e dalla Guardia di Finanza si sarebbe rinviato ad altri uffici di queste amministrazioni nonché, notabilmente, all'Ufficio Monopoli. Secondo una delle risposte ricevute, sarebbe oggetto di imposizione anche la "detenzione" di un videocitofono in quanto evidentemente ritenuto adattabile alla ricezione di trasmissioni televisive, magari... "Porta a porta"; l'inclusione di un apparecchio così eccentrico rispetto alle comunque nutrite liste di apparecchi cui secondo le interpretazioni più estensive si applicherebbe la norma, è stato oggetto di interrogazione parlamentare[43].

Interpellata allora per iscritto, l'Agenzia delle Entrate ha formalmente (ed un poco a sorpresa) risposto nel 2007 che la determinazione degli oggetti interessati dalla norma "esula dalla competenza istituzionale" della medesima, spettando invece al Ministero delle Comunicazioni[44].

Non si ha pertanto ancora certezza dell'imponibilità della detenzione di apparecchi fra i quali:

ed altri.

Casi particolari di debenza riguardano:

  • chi pur risiedendo all'estero detenga un apparecchio in Italia;
  • gli eredi, al decesso di un intestatario, salvo invio della disdetta o del trasferimento ad altro erede;
  • chi non riceva programmi televisivi, ma utilizzi comunque l'apparecchio per altri scopi.

Una volta identificati gli apparecchi di interesse, tutti costoro saranno soggetti all'obbligo di versamento.

[modifica] Tipi di abbonamento

Vi sono due tipologie di abbonamento, dedicate rispettivamente all'uso familiare (abbonamento ordinario) ed all'uso nell'esercizio di un'attività commerciale e/o a scopo di lucro diretto o indiretto (abbonamento speciale, deducibile dal reddito d'impresa), che prevedono diverse tabelle di costi e modalità di applicazione.

Secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.

Il tributo è annuale ed il suo pagamento copre il periodo 1 gennaio-31 dicembre. Al 2009 la tariffa del canone ordinario corrisponde a 107,50 euro per l'intero anno, con riduzioni in caso di abbonamenti aperti nel corso dell'anno. La RAI è disponibile a valutare dilazioni[45].

[modifica] Casi di esenzione

Vi sono casi particolari in cui non si è tenuti al pagamento dell'imposta:

  • Quando il contribuente ceda tutti gli apparecchi in suo possesso, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.
  • Quando il contribuente comunichi di non essere più in possesso di alcun apparecchio, fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).[46]
  • Quando il contribuente richieda che il suo apparecchio sia reso inutilizzabile (operazione eseguita per conto dell'intendenza di finanza mediante avvolgimento dell'apparecchio in sacco di juta chiuso da sigilli.

Sono inoltre esonerati dal pagamento:

  • I militari delle Forze Armate Italiane, ma limitatamente agli apparecchi di uso comune destinati a visione collettiva in ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate (perciò la detenzione di apparecchi ad utilizzo familiare o affine all'interno di un alloggio, quantunque eventualmente situato in seno a strutture militari, sempre obbliga al pagamento del canone)
  • I militari di cittadinanza straniera appartenenti alla Forze Nato, purché presentino autocertificazione o dichiarazione del loro comando.
  • Gli agenti diplomatici e consolari dei Paesi che in condizione di reciprocità a loro volta esonerino i loro colleghi italiani da eventuali obblighi analoghi. [47]

L'esenzione precedentemente garantita agli invalidi, è stata abrogata con l'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[48]. In compenso, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449[49], sono ora esentate dall'imposta le imbarcazioni da diporto, purché però non siano adibite all'esercizio di attività commerciali, nel qual caso i detentori sarebbero tenuti a sottoscrivere l'abbonamento speciale; quindi, per fare degli esempi concreti, su un panfilo privato è possibile detenere liberamente uno o più televisori senza essere tenuti al pagamento dell'imposta[50], che è invece tassativamente dovuta per l'apparecchio, anche fosse l'unico, eventualmente detenuto in casa da un invalido[51].

Sono invece esenti, a partire dal 2008, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi[52].

[modifica] Evoluzione del costo del canone annuale ordinario

Anno Bianco & Nero Colori
costo Incremento % medio
rispetto periodo precedente
[53]
costo Incremento % medio
rispetto periodo precedente
[53]
1954 Lire 12.550 - - -
1981[54] Lire 46.860 - Lire 78.910 -
1985 Lire 68.000 11,28% Lire 98.000 6,05%
1987 Lire 94.625 19,58% Lire 118.995 10,71%
1990[55] Lire 120.000 8,94% Lire 125.000 1,68%
1991[56] Lire 138.000 15,00% Lire 142.000 13,60%
1992[57] Lire 148.000 7,25% Lire 148.000[58] 4,23%
1993 Lire 151.060 2,07% Lire 151.060 2,07%
1994 Lire 156.000 3,27% Lire 156.000 3,27%
1995 Lire 158.000 1,28% Lire 158.000 1,28%
1996 Lire 161.450 2,18% Lire 161.450 2,18%
1998[59] Lire 167.150 1,77% Lire 167.150 1,77%
1999[60] Lire 171.600 2,66% Lire 171.600 2,66%
2000[61] Lire 176.000 2,56% Lire 176.000 2,56%
2001[62] Lire 179.000 1,70% Lire 179.000 1,70%
2002[63] Euro 93,80 0,00%[64] Euro 93,80 0,00%[64]
2003[65] Euro 97,10 3,52% Euro 97,10 3,52%
2004[66] Euro 99,60 2,57% Euro 99,60 2,57%
2007[67] Euro 104,00 1,47% Euro 104,00 1,47%
2008[68] Euro 106,00 1,92% Euro 106,00 1,92%
2009 Euro 107,50 1,42% Euro 107,50 1,42%

[modifica] Note

  1. ^ "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni" - convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; e degli artt. 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"
  2. ^ [1]
  3. ^ legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"
  4. ^ La tassa ricava la sua ragione da una controprestazione cui è tenuto l'Ente che la percepisce; l'imposta è idealmente legata piuttosto alla capacità contributiva del soggetto obbligato.
  5. ^ Cioè non crittati
  6. ^ Sentenza 26 giugno 2002, n. 284
  7. ^ In proposito anche Cass. Civ, Sezioni Unite, 20068/2006: "[...] originariamente configurato come un corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo stato, ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di entrata tributaria"
  8. ^ Sempre sentenza C.Cost. 284/02
  9. ^ Ad es. Corte costituzionale, sentenza n. 535 del 12 maggio 1988
  10. ^ Nella testé citata sentenza se ne notano "ripensamenti ed incertezze, e spesso anche con qualche scoordinamento rispetto alla normativa complementare"
  11. ^ Ad es. Corte di cassazione, sentenza n. 8549 del 3 agosto 1993
  12. ^ (Cass. civ. Sez. Unite, 20/11/2007, n. 24010)PC e telefonini: bisogna pagare il canone RAI?
  13. ^ E' invece "contratto di servizio" quello che lega la RAI allo Stato nell'esercizio della concessione.
  14. ^ Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24010
  15. ^ In quanto vi ha sede l'ufficio tributario specializzato
  16. ^ Id.
  17. ^ Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne detiene il 99,56% delle azioni, mentre il restante 0,44% è detenuto dalla SIAE; la sia pur esigua presenza di quest'ultima azienda speciale nel capitale sociale, ha indotto la Corte costituzionale a definire la RAI "oggi non più a totale partecipazione pubblica" (citata sent. 284/2002).
  18. ^ nell'ambito della Legge 7 gennaio 929, n.4, per la quale un altro punto di non raggiunta definitiva certezza riguarda le eventuali attribuzioni ausiliarie di qualità di ufficiali o agenti di polizia tributaria ai soggetti incaricati della ricerca dei contravventori.
  19. ^ Si tratta di un ufficio dell'amministrazone tributaria la cui denominazione formale è: "Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV".
  20. ^ In proposito si veda ad esempio una recente pronunzia del Garante per la Privacy che non eccepisce la situazione di fatto in materia della delega né eccepisce l'indiretta trasmissione alla RAI né la sua acquisizione di dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
  21. ^ In citata pronuncia Garante
  22. ^ In materia tributaria, contrariamente al più noto principio penalistico, l'onere della prova spetta classicamente al contribuente.
  23. ^ Si veda ad esempio Campagna 2009 (sito RAI).
  24. ^ Pagina web del concorso; per il 2009 sono stati distribuiti 10 viaggi gratuiti per il Festival di Sanremo e 3.100 rilevatori di gas. I premi non devoluti saranno attribuiti alla Special Olympics Italia. La RAI non dichiara se la natura dei premi in palio sia eventualmente in correlazione ad azioni di fidelizzazione (riducendo la perdita di contribuenti dovuta a fughe di gas incidentali o pianificate durante la visione dei programmi televisivi), né se la cessione dei resti proprio a quella onlus abbia qualche relazione col potenziale particolare interesse degli utenti di questa per la manifestazione canora.
  25. ^ La RAI-TV; per le altre aziende si veda nota successiva
  26. ^ Strutturazione del gruppo al 2008
  27. ^ Si veda relazione collegio sindacale in Bilancio RAI 2008
  28. ^ Ci si riferisce alla richiesta i fonte istituzionale di adeguare la produzione ad una "qualità dell’offerta rispettosa dell’identità valoriale e ideale del Paese" ed al completamento del passaggio al digitale terrestre.
  29. ^ Id.
  30. ^ Fonte
  31. ^ Dato prodotto da ADUC in un esposto-denuncia presentato alla Corte dei Conti nel 2007
  32. ^ Fonte: ISTAT
  33. ^ La ricerca Microsoft
  34. ^ Già il testo originario della citata legge 246/38 sanciva che ""i turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato, portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura" erano tenuti a munirsi di una "licenza di temporanea importazione"".
  35. ^ Fonte
  36. ^ Legge 15 dicembre 1967, n. 1235; secondo questa legge, il sostantivo "autoradio", visibilmente composto dal prefisso neutro "auto" e dal sostantivo femminile "radio", è invece, a sorpresa, un sostantivo maschile.
  37. ^ legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17/8)
  38. ^ banche
  39. ^ Sentenza 26 giugno 2002, n. 284
  40. ^ Così la RAI chiama i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.
  41. ^ Si veda la relazione sul sito ADUC a firma Pietro Yates Moretti
  42. ^ Servizio "Risponde-Rai" (numero a tariffazione speciale 199.123.000)
  43. ^ Interrogazione ai ministeri di Economia e Finanze e delle Comunicazioni da parte dell'on. Donatella Poretti - 4 aprile 2007; l'interogaione non ha avuto riposta ed è stata successivamente ripresentata (ad es. v., v., ed altre)
  44. ^ Risposta Ag.EE.
  45. ^ Importi
  46. ^ http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/ilCanoneOrdinari.aspx#DisdAbb
  47. ^ http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/RisposteFAQ.aspx?ID=36
  48. ^ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
  49. ^ legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 8)
  50. ^ Fonte
  51. ^ La dichiarazione sul sito RAI
  52. ^ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), art. 132, come modificato dall'articolo 42, comma 2-bis, legge n. 31 del 2008
  53. ^ a b In rapporto al numero degli anni intercorsi dal rilevamento precedente
  54. ^ Decreto Ministeriale 12/08/1980 n. 528600
  55. ^ DM 27/12/1989 n. 938500
  56. ^ DM 20/12/1990 n. 869200
  57. ^ DM 20/12/1991 n. 959100
  58. ^ Dal 1992 il canone è il medesimo, non si ha più quindi distinzione fra B/N e Colore
  59. ^ DM 29/11/1996 n. 10172400
  60. ^ DM 16/12/1998, n. 1373700
  61. ^ DM 13/12/1999, n. 1354200
  62. ^ DM 13/12/2000, n. 1383200
  63. ^ DM 30/11/2001, n. 18919
  64. ^ a b Calcolato su tasso di conversione ufficiale (1 Euro = 1.936,27 Lire)
  65. ^ DM 20/12/2002, n. 10281
  66. ^ DM 22/12/2003, n. 13061
  67. ^ DM 15/12/2006, n. 24789
  68. ^ DM 18/12/2007, n. 29373

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